Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 297 c.c. Assenso del coniuge o dei genitori
In vigore
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'adozione ordinaria richiede l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge delle parti. Il tribunale può superare il rifiuto ingiustificato, ma non quello dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale né del coniuge convivente.
Ratio della norma
L'articolo 297 c.c. bilancia due interessi contrapposti: la tutela dell'autonomia familiare — che richiede il consenso dei soggetti più vicini all'adottando — e la protezione dell'interesse dell'adottando medesimo, che potrebbe essere pregiudicato da un rifiuto immotivato. Il legislatore ha scelto un sistema gerarchico: alcune categorie di assenso sono inderogabili (genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, coniuge convivente), mentre altre possono essere superate dal tribunale quando il rifiuto sia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.
Analisi del testo
Il primo comma elenca i soggetti il cui assenso è necessario: (a) i genitori dell'adottando; (b) il coniuge dell'adottante, se coniugato e non legalmente separato; (c) il coniuge dell'adottando, se coniugato e non legalmente separato. Il secondo comma introduce il potere di intervento del tribunale: sentiti gli interessati e su istanza dell'adottante, il giudice può pronunciare l'adozione nonostante il rifiuto, qualora lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Esistono però due eccezioni assolute al potere sostitutivo del tribunale: il rifiuto dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e il rifiuto del coniuge convivente di adottante o adottando. In questi casi il diniego è definitivo. Il terzo comma aggiunge che il tribunale può provvedere quando l'assenso sia impossibile da ottenere per incapacità o irreperibilità del soggetto chiamato ad esprimerlo.
Quando si applica
La norma si applica all'adozione ordinaria ex art. 291 c.c. Non si applica, con le stesse modalità, all'adozione di minori in stato di abbandono (L. 184/1983), che ha un diverso meccanismo di coinvolgimento dei genitori biologici (dichiarazione di adottabilità). In pratica, la questione dell'assenso è frequente nelle adozioni di maggiorenni: il coniuge del soggetto che vuole essere adottato deve dare il proprio assenso, e in mancanza occorrerà rivolgersi al tribunale.
Connessioni con altre norme
L'art. 297 si coordina con l'art. 291 c.c. (condizioni generali), con l'art. 296 c.c. (consenso degli adottanti) e con gli artt. 300 ss. c.c. sugli effetti dell'adozione. Sul piano processuale, il procedimento di adozione ordinaria si svolge davanti al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c.
Domande frequenti
Chi deve dare l'assenso per un'adozione ordinaria?
Devono dare l'assenso: i genitori dell'adottando, il coniuge dell'adottante (se coniugato e non separato) e il coniuge dell'adottando (se coniugato e non separato).
Il tribunale può imporre l'adozione contro il volere dei genitori dell'adottando?
Dipende. Se i genitori non esercitano la responsabilità genitoriale, il tribunale può superare il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Se invece i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, il loro rifiuto è insuperabile.
Cosa si intende per 'assenso ingiustificato' che il tribunale può superare?
È un rifiuto privo di motivazioni plausibili o fondato su ragioni estranee all'interesse dell'adottando (es. ragioni economiche, risentimenti personali). Il tribunale valuta caso per caso, dopo aver sentito le parti.
Cosa succede se il soggetto che deve dare l'assenso è irreperibile?
Il terzo comma dell'art. 297 prevede che il tribunale possa pronunciare l'adozione anche quando l'assenso sia impossibile da ottenere per incapacità o irreperibilità del soggetto. Sarà necessario documentare i tentativi infruttuosi di rintracciarlo.
Il partner in unione civile deve dare l'assenso come il coniuge?
La norma parla di 'coniuge'. In via interpretativa, e alla luce della legge 76/2016, si tende ad applicare le stesse garanzie ai partner in unione civile, sebbene la questione presenti ancora margini di incertezza applicativa in assenza di una riforma organica.