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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 43 disciplina le disposizioni generali sulle misure di emergenza che il datore di lavoro deve organizzare: designazione dei lavoratori addetti all’emergenza, pianificazione degli interventi, informazione a tutti i lavoratori, dotazione di mezzi di estinzione.
  • I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico senza giustificato motivo e devono ricevere formazione adeguata.
  • Il datore di lavoro deve garantire che qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e inevitabile senza possibilità di contattare i superiori, possa adottare le misure idonee per evitare le conseguenze del pericolo.
  • I locali devono essere dotati di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni generali

In vigore dal 15/05/2008

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. (( e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. ))

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo

46. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. ((Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.))

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Le misure di emergenza: un sistema preventivo a più livelli

L’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 traduce in obblighi concreti il principio generale delle misure di emergenza enunciato dall’art. 15, lett. u). La gestione delle emergenze, primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione, non può essere improvvisata nel momento del bisogno: richiede pianificazione, designazione di personale formato, dotazione di attrezzature adeguate e informazione preventiva di tutti i lavoratori. Un’azienda che non ha pianificato le misure di emergenza non solo viola la legge, ma espone i propri lavoratori a rischi evitabili nel momento più critico.

La designazione degli addetti all’emergenza

Il comma 1 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di emergenza: addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’evacuazione, addetti al primo soccorso. La designazione deve tener conto delle «dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici» secondo i criteri previsti nei decreti di settore (per la prevenzione incendi, il D.M. 10 marzo 1998 e il successivo D.M. 2 settembre 2021 che lo ha aggiornato; per il primo soccorso, il D.M. 388/2003). Il numero degli addetti deve essere sufficiente rispetto alle dimensioni dell’azienda e deve tenere conto dei turni di lavoro, in modo che in ogni momento in cui l’azienda è operativa ci sia personale formato disponibile.

Il divieto di rifiuto senza giustificato motivo

Il comma 3 prevede che i lavoratori designati non possano, «se non per giustificato motivo», rifiutare l’incarico. Questo principio, che può sorprendere nella sua formulazione imperativa, riflette la natura di obbligo solidaristico della partecipazione alle misure di emergenza: il sistema di sicurezza aziendale dipende dalla disponibilità di lavoratori formati ad affrontare le emergenze. Il rifiuto ingiustificato può essere sanzionato disciplinarmente. I lavoratori designati devono essere adeguatamente formati e numericamente sufficienti.

Il diritto di autotutela del lavoratore in situazioni estreme

La lett. e) del comma 1 contiene una disposizione di grande rilevanza pratica: il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per sé o per altri e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze del pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Questa norma riconosce al lavoratore un diritto di iniziativa in situazioni di emergenza estrema, superando la logica gerarchica rigida. Il lavoratore che agisce in buona fede per evitare il peggio non può essere sanzionato per aver preso misure di emergenza senza autorizzazione preventiva.

La dotazione di mezzi di estinzione

La lett. e-bis), aggiunta in tempi recenti, prevede che il datore di lavoro garantisca la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro. L’obbligo si estende anche agli impianti fissi di estinzione, manuali o automatici, ove individuati dalla valutazione dei rischi. La scelta e la dotazione di estintori e impianti deve essere coerente con la classificazione degli incendi secondo la normativa europea (classi A, B, C, D, E, F) e con il profilo di rischio specifico dell’attività produttiva.

Domande frequenti

Un lavoratore può rifiutare di essere designato come addetto all’emergenza (antincendio o primo soccorso)?

Solo per giustificato motivo. Il comma 3 dell’art. 43 prevede che i lavoratori designati non possano rifiutare senza una ragione fondata. In assenza di motivo giustificato, il rifiuto può essere oggetto di provvedimento disciplinare.

Quanti addetti antincendio deve avere un’azienda manifatturiera con 30 dipendenti?

Il numero dipende dal livello di rischio incendio dell’attività, definito secondo i criteri del D.M. 10 marzo 1998 (e del D.M. 2 settembre 2021 per le attività soggette al controllo dei VVFF). Il D.M. 388/2003 disciplina invece il numero di addetti al primo soccorso in funzione del livello di rischio e del numero di lavoratori. In ogni caso, devono essere garantiti addetti formati in ogni turno di lavoro.

Se un lavoratore vede un incendio e non riesce a contattare il responsabile, può usare l’estintore di propria iniziativa?

Sì. La lett. e) dell’art. 43 garantisce al lavoratore il diritto di prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di un pericolo grave e immediato quando non può contattare il superiore gerarchico. Un’azione in buona fede e nei limiti delle proprie competenze non può essere oggetto di sanzione disciplinare.

Quale tipo di estintore deve avere un ufficio con apparecchiature elettriche?

Gli incendi su apparecchiature elettriche sotto tensione richiedono estintori idonei (classe E, es. a CO2 o a polvere ABC). È vietato usare acqua su impianti sotto tensione. Il tipo e il numero di estintori devono essere determinati sulla base della valutazione del rischio incendio dell’attività.

Il piano di emergenza deve essere comunicato a tutti i lavoratori, compresi i neoassunti?

Sì. La lett. c) dell’art. 43 impone al datore di lavoro di informare tutti i lavoratori sulle misure predisposte e sui comportamenti da adottare in caso di pericolo grave e immediato. I neoassunti devono ricevere questa informazione nel corso della formazione iniziale prevista dall’art. 37 SIC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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