- L’art. 27 introduce la «patente a crediti» per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, obbligatoria dal 1° ottobre 2024.
- La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro ed è subordinata al possesso di requisiti specifici: iscrizione CCIAA, formazione, DURC, DVR, regolarità fiscale e designazione del RSPP.
- Il sistema a crediti prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, con sottrazioni per violazioni e incrementi per comportamenti virtuosi; al di sotto di 15 crediti è inibita l’operatività nel cantiere.
- Per le imprese straniere (UE e non UE) è sufficiente un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese d'origine.
Art. 27 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
In vigore dal 15/05/2008
1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’ articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma
8. 4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma
1. 5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’ articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , divenute definitive.
7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, ((numeri 21 e 24)) , la decurtazione dei crediti avviene ((a seguito della notificazione del verbale)) di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall’ articolo 329 del codice di procedura penale , tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma ((. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione)) degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma
14. 9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 ((e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis)) sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
14. 11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’ articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 .
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 27 Codice di Procedura Penale: Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
La patente a crediti: una riforma strutturale per la sicurezza nei cantieri
L’introduzione della patente a crediti per i cantieri, inserita nell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 dalla L. 56/2023 e resa operativa dal 1° ottobre 2024, è una delle riforme più significative in materia di sicurezza sul lavoro degli ultimi anni. Il sistema è ispirato al meccanismo della patente a punti della circolazione stradale: ogni impresa e lavoratore autonomo parte con un punteggio base e lo può perdere per le violazioni in materia di sicurezza commesse nel corso dell’attività. L’obiettivo è creare un incentivo strutturale al rispetto delle norme, non solo attraverso sanzioni ex post, ma attraverso un meccanismo che condiziona la possibilità stessa di operare nei cantieri alla tenuta di comportamenti virtuosi nel tempo.
I requisiti per il rilascio della patente
La patente è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in formato digitale, previa verifica dei seguenti requisiti: (a) iscrizione alla Camera di Commercio; (b) adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori; (c) possesso del DURC in corso di validità; (d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, ove richiesto dalla normativa; (e) certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, ove prevista; (f) designazione del RSPP, ove obbligatoria. Il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nelle more del rilascio, è comunque consentito iniziare a lavorare nel cantiere, salvo diversa comunicazione dell’INL.
Il meccanismo a crediti: perdita e recupero del punteggio
La patente parte con 30 crediti. I crediti vengono sottratti in corrispondenza di specifiche violazioni in materia di sicurezza accertate dagli organi di vigilanza, con decurtazioni proporzionali alla gravità: le violazioni più gravi (es. quelle dell’Allegato I) comportano le decurtazioni maggiori. In caso di infortuni gravi o mortali, sono previste sospensioni cautelari della patente. I crediti possono essere invece recuperati e incrementati oltre il livello iniziale in presenza di comportamenti virtuosi: adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati, assenza di infortuni nell’ultimo biennio, partecipazione a programmi formativi volontari. Il tetto massimo è fissato a 100 crediti.
La soglia di inibizione operativa: sotto i 15 crediti
Il dato più rilevante sul piano operativo è la soglia di inibizione: quando il punteggio scende al di sotto di 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri temporanei o mobili. Questa limitazione, che si aggiunge alle ordinarie sanzioni penali e amministrative, ha un impatto diretto e immediato sull’attività economica del soggetto, molto più incisivo delle tradizionali sanzioni pecuniarie. La patente può essere ulteriormente sospesa o revocata in presenza di condanne penali per reati in materia di sicurezza sul lavoro.
Profili pratici: cosa fare per le imprese del settore edile
Per un’impresa edile o un lavoratore autonomo che opera nei cantieri, la patente a crediti richiede un presidio costante: verificare che tutti gli obblighi formativi siano rispettati e documentati, mantenere il DURC in regola, aggiornare il DVR, e, soprattutto, adottare un sistema di gestione della sicurezza che documenti in modo continuativo l’attuazione delle misure preventive. I consulenti del lavoro che assistono imprese del settore costruzioni devono integrare nel proprio servizio di compliance la gestione del fascicolo patente, monitorando le eventuali decurtazioni e attivando i percorsi di recupero crediti disponibili.
Domande frequenti
Dal quando è obbligatoria la patente a crediti per i cantieri?
Dal 1° ottobre 2024. A partire da quella data, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti rilasciata dall’INL. Fanno eccezione coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Quanti crediti ha inizialmente la patente e quando si perde la possibilità di lavorare in cantiere?
La patente parte con 30 crediti. La soglia di inibizione operativa è fissata a 15 crediti: al di sotto di tale soglia, l’impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri. I crediti possono essere decurtati per violazioni in materia di sicurezza e recuperati per comportamenti virtuosi.
Un’impresa straniera che opera in un cantiere italiano ha bisogno della patente a crediti italiana?
No, per le imprese stabilite in uno Stato UE è sufficiente un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. Per le imprese di Paesi extra-UE, il documento equivalente deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.
Come si richiede la patente a crediti all’Ispettorato nazionale del lavoro?
La domanda si presenta online tramite il portale dell’INL, con autocertificazione dei requisiti richiesti (iscrizione CCIAA, formazione, DURC, DVR, regolarità fiscale, RSPP). La patente viene rilasciata in formato digitale. Nelle more del rilascio è consentito l’inizio dell’attività in cantiere.
Un’impresa edile con DURC scaduto può ancora operare in cantiere mentre attende il rinnovo?
Il DURC in corso di validità è un requisito per il rilascio e il mantenimento della patente. Un DURC scaduto non comporta la revoca automatica immediata della patente, ma deve essere rinnovato tempestivamente. L’INL può intervenire con comunicazioni che inibiscono l’operatività se le irregolarità contributive sono significative.