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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 8 istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), banca dati integrata per orientare le politiche di prevenzione e la vigilanza.
  • Il SINP raccoglie e integra dati sugli infortuni, le malattie professionali e i fattori di rischio provenienti da più enti (INAIL, INPS, INL, regioni, Ministeri).
  • L’INAIL garantisce le funzioni operative del sistema e ne assicura la gestione tecnica.
  • Una sezione specifica è dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza nell’ambito dei controlli sulla sicurezza sul lavoro.
  • Gli organismi paritetici e gli istituti di ricerca contribuiscono allo sviluppo del SINP.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

In vigore dal 15/05/2008

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale ((e locale,)) le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale ((,)) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma

4. Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ,)) e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto ((dal codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )) . L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sono definiti i criteri e)) le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 , e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate , le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. (45)

4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((da adottare)) , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((…)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’ ((articolo 5 del regolamento di cui al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183 .

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma

6. 6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.

7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

Cos'è il SINP e a cosa serve

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) è la grande banca dati pubblica che raccoglie, integra e analizza le informazioni disponibili sui fenomeni infortunistici, sulle malattie professionali e sui fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro italiani. La sua istituzione risponde a un’esigenza fondamentale: senza dati affidabili e sistematizzati, le politiche di prevenzione rischiano di essere costruite su percezioni anziché su evidenze. Il SINP consente di orientare la programmazione degli interventi di vigilanza, di valutare l’efficacia delle misure già adottate e di individuare i settori e le lavorazioni a maggiore rischio su cui concentrare le risorse pubbliche.

Architettura istituzionale: un sistema multiattore

Il SINP è alimentato da una pluralità di soggetti istituzionali: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, il Dipartimento della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale, le regioni e le province autonome, l’INAIL, l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro. Il contributo del CNEL completa il quadro istituzionale. L’INAIL, che già detiene la più completa banca dati sugli infortuni e le malattie professionali, garantisce le funzioni operative e tecniche del sistema, integrandole con le informazioni provenienti dagli altri enti. Gli organismi paritetici e gli istituti scientifici di settore, comprese le strutture che si occupano della salute delle donne, contribuiscono allo sviluppo del SINP con dati e analisi specialistiche.

La sezione dedicata alle sanzioni

Una specificità rilevante del SINP è la sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza. Gli organi ispettivi (INL, ASL, Vigili del Fuoco) alimentano questa sezione con i dati sulle violazioni accertate e sulle sanzioni applicate. Questo sotto-sistema serve a più scopi: consente di analizzare la distribuzione geografica e settoriale delle violazioni, di identificare le norme più spesso disattese, di monitorare la recidiva e di valutare l’efficacia deterrente dell’azione ispettiva. Per i datori di lavoro, l’esistenza di questa sezione ricorda che le sanzioni non sono eventi isolati ma vengono registrate in un sistema permanente che può influire su eventuali verifiche successive.

Utilizzo pratico dei dati SINP

I dati del SINP, nella misura in cui sono accessibili al pubblico, costituiscono una risorsa preziosa per RSPP, medici competenti e consulenti del lavoro. I report INAIL sugli infortuni e le malattie professionali, che si basano in parte sulle informazioni integrate nel SINP, consentono di contestualizzare il profilo di rischio di una specifica azienda rispetto alla media del settore. Un’impresa metalmeccanica, ad esempio, può verificare se il proprio tasso di infortuni è in linea con quello medio del comparto o se vi sono scostamenti significativi che richiedono interventi correttivi sul DVR. Per la programmazione della formazione obbligatoria, i dati sulle cause più frequenti di infortuni nel settore di appartenenza sono un input essenziale per calibrare i contenuti dei corsi.

Profili di evoluzione e digitalizzazione

L’art. 8 affida a decreti ministeriali la definizione delle modalità di funzionamento del SINP. Nel corso degli anni, il sistema ha conosciuto un progressivo sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di creare archivi integrati e banche dati unificate che superino la frammentazione delle informazioni tra i diversi enti. La digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui fa esplicito riferimento la norma con il coinvolgimento del Dipartimento della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale, è una condizione necessaria per rendere il SINP pienamente operativo e per garantire l’interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi soggetti istituzionali.

Domande frequenti

Cosa è il SINP e chi lo gestisce?

Il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) è la banca dati integrata che raccoglie informazioni su infortuni, malattie professionali e fattori di rischio nei luoghi di lavoro italiani. È gestito operativamente dall’INAIL, con il contributo di Ministeri, regioni, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro.

Le imprese hanno accesso ai dati del SINP?

I dati aggregati, come i report INAIL sugli infortuni per settore, sono generalmente pubblici. I dati individuali delle imprese sono riservati. I RSPP e i consulenti del lavoro possono utilizzare i dati di settore pubblicati dall’INAIL per valutare il profilo di rischio della propria azienda rispetto alla media del comparto.

A cosa serve la sezione del SINP dedicata alle sanzioni?

Raccoglie i dati sulle violazioni accertate dagli organi di vigilanza (INL, ASL, VVFF) e sulle sanzioni irrogate. Serve a monitorare l’efficacia della vigilanza, identificare le norme più disattese e i settori più a rischio, e pianificare le future campagne ispettive.

I dati del SINP possono essere usati dai datori di lavoro per la valutazione dei rischi?

Sì, indirettamente. I report pubblicati dall’INAIL, basati anche sulle informazioni del SINP, forniscono dati statistici per settore e tipo di lavorazione. Costituiscono un utile complemento al DVR aziendale, consentendo di contestualizzare i rischi aziendali rispetto alle evidenze epidemiologiche del comparto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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