Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In vigore dal 15/05/2008

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b-bis) ((il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)) ; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.

6. ((Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato)) .

In sintesi

  • L’art. 5 istituisce presso il Ministero della salute il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute e comprende rappresentanti di vari ministeri, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle regioni.
  • Ha compiti di indirizzo strategico: stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali e coordina l’attività di vigilanza sull’intero territorio nazionale.
  • Partecipano con funzione consultiva INAIL, ISPESL e IPSEMA.
  • Si raccorda con la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 SIC e con i comitati regionali ex art. 7 SIC.
Indice dei contenuti

Funzione e collocazione istituzionale del Comitato

L’art. 5 disegna l’architettura istituzionale al vertice del sistema nazionale di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive, istituito presso il Ministero della salute e presieduto dal Ministro, svolge una funzione di governance strategica: non emana provvedimenti individuali né svolge vigilanza diretta, ma definisce le priorità dell’azione pubblica e ne assicura il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. È l’organo che garantisce la coerenza dell’intero sistema, raccordando le politiche statali con quelle regionali nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Composizione: un organismo pluriministeriale e multilivello

La composizione del Comitato riflette la trasversalità della materia salute e sicurezza sul lavoro. Vi siedono il Direttore Generale della competente Direzione del Ministero della salute, due Direttori Generali del Ministero del lavoro, il Direttore centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il Direttore Centrale per la prevenzione del Ministero dell’interno (Vigili del Fuoco), il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e quattro rappresentanti delle regioni e province autonome. La partecipazione di INAIL, ISPESL e IPSEMA, seppur con funzione consultiva, assicura il contributo degli enti tecnico-assicurativi che detengono i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Compiti: dalla programmazione al coordinamento della vigilanza

Il Comitato svolge molteplici funzioni: stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza, individua obiettivi e programmi di miglioramento delle condizioni di lavoro, definisce la programmazione annuale degli interventi di vigilanza nei settori prioritari, elabora piani di attività e ne verifica i risultati, individua le priorità della ricerca in materia di salute e sicurezza, promuove la raccolta di dati e lo sviluppo di sistemi informativi. Questi compiti si articolano sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni: le politiche nazionali devono tener conto delle specificità regionali, e la programmazione della vigilanza deve essere concordata per evitare sovrapposizioni o lacune nell’azione ispettiva.

Raccordo con gli altri organi del sistema

Il Comitato ex art. 5 non opera in isolamento, ma si inserisce in un sistema a più livelli. A valle, si raccorda con la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 SIC, la quale ha funzioni più operative, dall’elaborazione di linee guida all’istruzione degli interpelli, e con i comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 7 SIC, che attuano la programmazione sul territorio. A monte, il Comitato deve tener conto degli indirizzi europei in materia di salute e sicurezza, in particolare delle direttive emanate sulla base dell’art. 153 TFUE. Per datori di lavoro e consulenti, la rilevanza pratica di questo organismo risiede nella programmazione delle attività ispettive: le priorità definite dal Comitato si traducono nei piani annuali di vigilanza che orientano l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nota sull’aggiornamento istituzionale

Il testo originario dell’art. 5 citava anche l’ISPESL e l’IPSEMA come enti con funzione consultiva. L’ISPESL è stato soppresso e le sue funzioni sono state assorbite dall’INAIL con D.Lgs. 218/2009; l’IPSEMA è stato parimenti accorpato all’INAIL. Le disposizioni che fanno riferimento a questi enti devono oggi intendersi come riferite all’INAIL nella sua configurazione attuale, che ha inglobato le competenze di entrambi gli enti soppressi.

Casi pratici

Caso 1: Tizio dirigente regionale designato nel Comitato

Tizio, dirigente di una Regione, viene designato come rappresentante regionale nel Comitato per l'indirizzo ex art. 5 D.Lgs. 81/2008. Partecipa alle riunioni presiedute dal Ministro della salute per definire le linee strategiche annuali di prevenzione. Tizio deve coordinarsi con gli assessorati regionali alla sanita' per portare in Comitato proposte operative, contribuendo all'indirizzo nazionale delle politiche attive di salute e sicurezza sul lavoro.

Caso 2: Caio funzionario ministeriale e valutazione efficacia

Caio, funzionario del Ministero del lavoro, viene incaricato di predisporre il report annuale sull'efficacia delle politiche prevenzionistiche da sottoporre al Comitato art. 5 D.Lgs. 81/2008. Raccoglie dati INAIL su infortuni e malattie professionali e li elabora secondo gli indicatori condivisi. Il documento serve al Comitato per valutare l'impatto delle misure adottate e proporre correzioni strategiche al Ministro della salute.

Caso 3: Sempronio rappresentante ente territoriale

Sempronio, in rappresentanza di un ente territoriale, siede nel Comitato ex art. 5 D.Lgs. 81/2008 per la sessione dedicata alle politiche di prevenzione nei cantieri edili. Porta all'attenzione del Comitato criticita' locali emerse dall'attività ispettiva ASL. Le proposte raccolte confluiscono nelle linee di indirizzo che il Ministro della salute trasmette alle Regioni per l'attuazione coordinata delle politiche attive di sicurezza.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 5 D.Lgs. 81/2008 configura il Comitato come organo politico-strategico, distinto dalla Commissione consultiva (art. 6) e dal Comitato regionale (art. 7). La sua composizione interministeriale e territoriale garantisce raccordo verticale tra Stato, Regioni ed enti locali. La funzione di valutazione efficacia presuppone l'uso di dati oggettivi (INAIL, ASL) per orientare le politiche prevenzionistiche, evitando interventi episodici e favorendo programmazione pluriennale coerente.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il Comitato ex art. 5 e la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008?

Il Comitato (art. 5) è l’organismo di indirizzo strategico e coordinamento della vigilanza, presieduto dal Ministro della salute. La Commissione (art. 6), istituita presso il Ministero del lavoro, ha funzioni più operative: elabora linee guida, esamina interpelli, definisce criteri tecnici. I due organismi si raccordano per assicurare coerenza del sistema.

Le decisioni del Comitato ex art. 5 sono vincolanti per le imprese?

No, il Comitato definisce indirizzi di politica pubblica e programmi di vigilanza, non adotta provvedimenti individuali vincolanti per le imprese. Tuttavia, le sue priorità si traducono nei piani ispettivi dell’INL, quindi incidono indirettamente sull’intensità dei controlli nei settori individuati.

Dopo la soppressione di ISPESL e IPSEMA, chi partecipa oggi con funzione consultiva al Comitato?

Le funzioni di ISPESL e IPSEMA sono state assorbite dall’INAIL (D.Lgs. 218/2009). Oggi partecipa con funzione consultiva l’INAIL, che ha inglobato le competenze tecniche, assicurative e di ricerca dei due enti soppressi.

Il Comitato ex art. 5 ha competenze sull’attività ispettiva concreta nei luoghi di lavoro?

No, non svolge vigilanza diretta. Definisce la programmazione annuale dei settori prioritari di intervento e i piani di attività, ma la vigilanza operativa spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro, alle ASL e ai Vigili del Fuoco secondo le rispettive competenze.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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