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Art. 218 c.c. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni
In vigore
dell'altro coniuge Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni tipiche dell'usufruttuario.
Ratio
L'art. 218 c.c. risolve in via di rinvio normativo il problema del regime giuridico applicabile al coniuge che, pur in separazione dei beni, goda materialmente dei beni dell'altro. Il legislatore ha scelto di richiamare le regole dell'usufrutto (artt. 978 ss. c.c.), che offrono un sistema equilibrato di diritti e obblighi a carico di chi usa un bene altrui.
Analisi
Il rinvio all'usufrutto comporta l'applicazione di un articolato corpus di obblighi: fare un inventario dei beni (art. 1002 c.c.), rispettare la destinazione economica del bene (art. 981 c.c.), provvedere alle riparazioni di ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.) e restituire il bene nello stato in cui lo ha ricevuto (art. 1001 c.c.). Non risponde invece del normale deterioramento derivante dall'uso.
Quando si applica
L'articolo si applica nel regime di separazione dei beni ogni volta che un coniuge goda materialmente dei beni di titolarità esclusiva dell'altro, ad esempio quando abiti in un immobile di proprietà del partner, utilizzi un veicolo o si avvalga di altri beni personali del coniuge.
Connessioni normative
L'art. 218 c.c. rinvia agli artt. 978-1020 c.c. (usufrutto), in particolare all'art. 981 c.c. (destinazione economica), all'art. 1001 c.c. (restituzione), all'art. 1002 c.c. (inventario) e all'art. 1004 c.c. (riparazioni ordinarie). Si coordina con l'art. 217 c.c. e con l'art. 219 c.c.
Domande frequenti
Quali obblighi ha il coniuge che abita in una casa di proprietà esclusiva dell'altro?
Ai sensi dell'art. 218 c.c., ha le stesse obbligazioni dell'usufruttuario: deve rispettare la destinazione dell'immobile, provvedere alle riparazioni ordinarie, non apportare modifiche strutturali senza consenso e restituire il bene in buono stato al termine del godimento.
Perché l'art. 218 c.c. rinvia alla disciplina dell'usufrutto?
Il legislatore ha scelto di richiamare l'istituto dell'usufrutto perché offre un sistema già collaudato per regolare il godimento di un bene altrui, bilanciando i diritti del fruitore con la tutela del proprietario.
Il coniuge fruitore risponde anche del deterioramento naturale del bene?
No. Come l'usufruttuario, il coniuge fruitore non risponde del normale deterioramento derivante dall'uso. Risponde invece dei danni causati da un uso improprio o dalla mancata esecuzione delle riparazioni ordinarie.
L'art. 218 c.c. si applica anche in regime di comunione legale?
No. L'articolo riguarda il regime di separazione dei beni. In comunione legale, i beni acquistati durante il matrimonio sono già di proprietà comune di entrambi i coniugi.
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