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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 218 c.c. – Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 217 - Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Cod. civ. art. 219 - Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione→Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione→Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni→Art. 221 Codice Civile: Locazioni→Art. 214 Codice Civile: Obbligazioni della moglie per il godimento→Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
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L'art. 218 c.c. assolve una funzione di raccordo tra il diritto di famiglia e la disciplina dei diritti reali di godimento: stabilisce che il coniuge il quale goda dei beni appartenenti all'altro coniuge sia soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario. La norma non crea un nuovo diritto reale, ma richiama in blocco lo statuto dell'usufrutto (artt. 981 e seguenti c.c.) per regolare i rapporti interni tra i coniugi quando uno di essi utilizza, con il consenso o per disposizione, i beni personali dell'altro. Il valore sistematico della disposizione si coglie meglio dopo la riforma del 1975, che ha introdotto la comunione legale come regime ordinario: l'art. 218 conserva rilievo soprattutto nelle aree non coperte dalla contitolarità, cioè sui beni personali e nei regimi di separazione.
Il presupposto: un godimento sui beni dell'altro coniuge
La fattispecie richiede che un coniuge eserciti un godimento effettivo su beni che restano di proprietà esclusiva dell'altro. Può trattarsi di beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c. (acquisti anteriori al matrimonio, beni pervenuti per donazione o successione, beni di uso strettamente personale), oppure di beni rientranti in un assetto di separazione dei beni. Il godimento può fondarsi su un accordo, anche tacito, o su una situazione di fatto tollerata. Ciò che conta, ai fini dell'applicazione della norma, è che il coniuge tragga utilità dal bene altrui: da qui la scelta del legislatore di assoggettarlo allo statuto dell'usufruttuario, figura che meglio descrive chi gode di una cosa altrui pur dovendone rispettare la destinazione economica.
Il rinvio allo statuto dell'usufruttuario
Il richiamo "a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario" comporta l'applicazione, in quanto compatibili, degli obblighi che la legge pone a carico di chi gode di un bene altrui. Tra questi assumono particolare rilievo il dovere di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento (art. 1001 c.c.), l'obbligo di rispettare la destinazione economica del bene, il divieto di alterarne la sostanza, l'onere di provvedere alle riparazioni ordinarie e di sopportare i carichi che gravano sul reddito. Specularmente, il coniuge ha diritto di fare propri i frutti naturali e civili prodotti dal bene durante il godimento, secondo la logica per cui chi sostiene gli oneri ordinari beneficia delle utilità correnti.
Inventario, conservazione e restituzione
Tra le obbligazioni richiamate rientra anche il dovere, tipico dell'usufruttuario, di consentire la ricognizione dello stato dei beni e di restituirli al termine del godimento nelle condizioni in cui si trovavano, salvo il normale deperimento d'uso. La redazione di un inventario, pur non sempre praticata nei rapporti familiari, costituisce lo strumento più adeguato per evitare contestazioni al momento della restituzione: fotografa la consistenza e lo stato dei beni all'inizio del godimento e consente di distinguere il deterioramento fisiologico dai danni imputabili a cattiva gestione. Il coniuge che goda dei beni risponde infatti del deperimento dovuto a colpa o a uso non conforme alla destinazione.
Spese ordinarie e spese straordinarie
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, propria della disciplina dell'usufrutto, si trasferisce nel rapporto tra coniugi. Le spese di ordinaria amministrazione e i carichi correnti gravano su chi gode del bene, in coerenza con il principio per cui chi percepisce i frutti ne sopporta i costi di produzione e manutenzione. Le riparazioni straordinarie restano invece tendenzialmente a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione, perché incidono sulla sostanza e sul valore capitale del bene e non sul mero godimento. Questa ripartizione evita che il coniuge proprietario possa scaricare sull'altro oneri strutturali, e al tempo stesso impedisce a chi gode di trascurare la manutenzione corrente confidando nell'altrui intervento.
Coordinamento con il regime patrimoniale
L'art. 218 va letto in coordinamento con il regime patrimoniale prescelto dai coniugi. In comunione legale, i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi e il godimento comune segue le regole della contitolarità, sicche lo spazio applicativo della norma si restringe ai beni personali. In separazione dei beni, invece, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei propri beni, e l'eventuale godimento incrociato trova nell'art. 218 la sua regola di riferimento. La disposizione si interseca inoltre con il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.): il godimento dei beni dell'altro coniuge può costituire una delle modalità con cui si realizza, in concreto, l'apporto economico alla vita familiare.
I rapporti con i terzi e i frutti percepiti
Il godimento dei beni dell'altro coniuge produce effetti che possono riverberarsi anche nei confronti dei terzi. Il coniuge che gode del bene e ne percepisce i frutti, ad esempio locando un immobile personale dell'altro, agisce nei rapporti esterni come titolare del godimento, assumendo le obbligazioni connesse a tale posizione. La logica dell'usufrutto consente di regolare in modo coerente tali situazioni: i frutti civili maturano a favore di chi gode del bene per il periodo in cui dura il godimento, mentre i rapporti con i terzi, come i conduttori, vanno gestiti nel rispetto della destinazione economica del bene e degli obblighi di conservazione. Al cessare del godimento, occorre regolare la posizione dei rapporti pendenti instaurati durante la sua durata, evitando che il coniuge proprietario subisca pregiudizio da impegni assunti senza il suo coinvolgimento.
Estinzione del godimento e rendiconto
Quando il godimento viene meno, sia per accordo tra i coniugi sia in occasione della crisi familiare, si pone l'esigenza di un rendiconto della gestione. Il coniuge che ha goduto del bene deve restituirlo nello stato dovuto e dare conto, ove richiesto, della percezione dei frutti e del sostenimento delle spese. Il rendiconto consente di liquidare le reciproche pretese: il rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate, il riconoscimento dei frutti spettanti, l'eventuale risarcimento dei danni da cattiva gestione. La cornice dell'usufrutto offre i criteri per impostare tale liquidazione, assicurando che la cessazione del godimento avvenga in modo ordinato e che ciascun coniuge ottenga quanto gli compete in base alla disciplina richiamata dall'art. 218 c.c.
Rilievo pratico e profili di tutela
Nella pratica, l'art. 218 c.c. acquista importanza soprattutto in due momenti: durante il godimento, per definire chi sopporta i costi e chi percepisce i frutti; e al momento della cessazione del godimento, tipicamente in occasione di una crisi coniugale o della divisione, per regolare la restituzione dei beni e il rendiconto della gestione. Il coniuge proprietario può pretendere la restituzione del bene nello stato dovuto e il risarcimento dei danni da cattiva gestione; il coniuge che ha goduto può a sua volta far valere il diritto ai frutti maturati e il rimborso delle spese non di sua competenza. La cornice dell'usufrutto offre così un set di regole collaudate che il giudice può applicare per riequilibrare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Domande frequenti
Che cosa significa che il coniuge è soggetto alle obbligazioni dell'usufruttuario?
Significa che, pur non essendo proprietario, deve godere del bene con diligenza, rispettarne la destinazione, sostenere le spese ordinarie e i carichi correnti, conservarlo e restituirlo al termine del godimento, secondo la disciplina degli artt. 981 e seguenti c.c.
L'art. 218 c.c. si applica anche in comunione legale dei beni?
In comunione legale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni e seguono le regole della contitolarità. La norma conserva rilievo soprattutto sui beni personali e nei regimi di separazione, dove un coniuge gode di beni esclusivi dell'altro.
Chi paga le riparazioni del bene goduto?
In linea generale le spese ordinarie e i carichi correnti gravano sul coniuge che gode del bene e ne percepisce i frutti, mentre le riparazioni straordinarie, incidendo sulla sostanza, restano tipicamente a carico del proprietario, salvo diverso accordo.
È obbligatorio l'inventario dei beni?
La legge non impone una forma sacramentale nei rapporti familiari, ma l'inventario è lo strumento più utile per fotografare lo stato dei beni e prevenire contestazioni sulla restituzione, distinguendo il deperimento d'uso dai danni imputabili a cattiva gestione.
A chi spettano i frutti dei beni goduti?
I frutti naturali e civili prodotti durante il godimento spettano al coniuge che gode del bene, in coerenza con il principio per cui chi sopporta gli oneri ordinari beneficia delle utilità correnti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate