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Comma 817 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all’ e articolo 1, commi 671 672, , è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2026.della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Norme modificate da questi commi
- Art. 595 Codice Penale (comma 817): Diffamazione: rilevanza penale delle condotte di cyberbullismo a mezzo internet (aggravante del terzo comma)
- Art. 612-bis Codice Penale (comma 817): Atti persecutori: rilevanza degli stalking online finanziati anche dai progetti del Fondo
- Art. 612-ter Codice Penale (comma 817): Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tema affrontato dalle iniziative finanziate
- Art. 31 Costituzione (comma 817): Tutela dell’infanzia e della gioventù come fondamento costituzionale del Fondo
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il quadro normativo del Fondo cyberbullismo
Il comma 817 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene su uno degli strumenti finanziari più rilevanti in materia di tutela dei minori nell’ambiente digitale: il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, istituito dall’art. 1, commi 671 e 672, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). La norma si limita formalmente ad un’operazione di rifinanziamento, ma riveste un significato sistemico perché consolida la stabilizzazione di una linea di spesa nata come temporanea e ne riconferma il carattere strutturale a decorrere dal 2026.
Il Fondo permanente: origine, finalità e gestione
L’art. 1, c. 671, della L. 234/2021 ha istituito il Fondo presso il Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) con la finalità di finanziare programmi e iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, in attuazione della L. 29 maggio 2017, n. 71 («Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»). Il c. 672 individua i criteri di riparto delle risorse, le modalità operative di gestione e i requisiti per i beneficiari, demandando ai decreti ministeriali successivi il dettaglio attuativo. Il Fondo finanzia tipicamente: (i) interventi formativi nelle scuole; (ii) attività del referente scolastico per il cyberbullismo; (iii) progetti di sensibilizzazione rivolti a studenti, docenti, famiglie; (iv) percorsi di supporto psicologico per le vittime e di rieducazione per gli autori delle condotte.
L’incremento di 2 milioni e la sua natura strutturale
Il comma 817 incrementa la dotazione del Fondo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. La formula «a decorrere» qualifica l’intervento come strutturale: l’incremento non si esaurisce nell’esercizio finanziario 2026 ma si consolida a regime, integrando in modo permanente la dotazione del Fondo. Si tratta di una scelta significativa sul piano della finanza pubblica, che lascia presagire un’ulteriore stabilizzazione delle politiche di contrasto al cyberbullismo nei prossimi anni. Le risorse aggiuntive, sebbene di entità contenuta in termini assoluti, consentono di ampliare il numero di progetti finanziati e di rafforzare le iniziative già in corso.
Il rapporto con la L. 71/2017 e con la L. 70/2024
Il Fondo è funzionalmente collegato all’impianto della L. 29 maggio 2017, n. 71, che ha definito il cyberbullismo (art. 1, c. 2: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica»), introdotto il referente scolastico e disciplinato la procedura di ammonimento da parte del Questore. La più recente L. 17 maggio 2024, n. 70 («Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo») ha esteso le tutele anche al bullismo «offline», rafforzato i poteri dei dirigenti scolastici e introdotto nuove figure professionali. Il comma 817 LB 2026, pur essendo un mero rifinanziamento, va letto nel solco di questa progressione normativa, che muove da una logica di intervento occasionale verso una strategia di sistema.
I beneficiari del Fondo e le modalità di accesso
I beneficiari del Fondo sono, in via principale, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni) e le associazioni del Terzo settore (Onlus, APS, fondazioni) iscritte ai registri di settore. Le modalità di accesso si articolano generalmente tramite avvisi pubblici emanati dal Ministero dell’Istruzione, con criteri di valutazione basati su esperienza pregressa, coerenza progettuale, capacità di raggiungere un’ampia platea, capacità di coinvolgere docenti e famiglie. Per gli enti del Terzo settore vale la disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione e di trasparenza.
Il profilo penalistico del cyberbullismo
Sebbene il cyberbullismo non costituisca di per sé autonoma fattispecie di reato, le condotte sottostanti possono integrare numerose figure delittuose: diffamazione (art. 595 c.p.), molestie e disturbo alle persone (art. 660 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p., introdotto dalla L. 69/2019), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), trattamento illecito di dati personali (artt. 167 ss. del D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy). Il Fondo finanzia anche iniziative di alfabetizzazione giuridica, affinché studenti, docenti e famiglie siano consapevoli delle conseguenze penali delle condotte online.
L’effettività degli interventi finanziati
La valutazione dell’impatto effettivo delle risorse stanziate sul fenomeno del cyberbullismo è oggetto di un dibattito complesso. I dati Istat e le rilevazioni del Ministero della Salute documentano una persistente diffusione del fenomeno, con incidenza particolarmente elevata tra gli adolescenti. L’efficacia degli interventi dipende dalla qualità progettuale, dalla continuità nel tempo, dal coinvolgimento attivo delle famiglie e delle piattaforme digitali. L’incremento previsto dal comma 817 va quindi inquadrato come tassello di una strategia che richiede integrazione con altre politiche (educazione digitale, formazione genitoriale, accordi con i social network, supporto psicologico nelle scuole).
Adempimenti operativi per il professionista
Per il consulente che assista enti del Terzo settore o istituzioni scolastiche interessate a partecipare ai bandi finanziati dal Fondo, è opportuno: (i) monitorare la pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione; (ii) verificare il possesso dei requisiti soggettivi (iscrizione ai registri di settore, regolarità contributiva e fiscale); (iii) curare la rendicontazione analitica delle spese ammissibili, in coerenza con la disciplina del Codice del Terzo settore e con le linee guida ministeriali; (iv) seguire l’evoluzione dei decreti attuativi della L. 70/2024, che potrebbero ridefinire la governance del Fondo.
Domande frequenti
Cosa prevede il comma 817 LB 2026?
Il comma 817 dispone un incremento di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 della dotazione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, istituito dall’art. 1, commi 671 e 672, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Si tratta di un incremento strutturale, che si consolida a regime e che si aggiunge in modo permanente alla dotazione di base del Fondo. Il Fondo, gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, finanzia interventi di prevenzione, formazione, sensibilizzazione e supporto alle vittime, in attuazione della L. 29 maggio 2017, n. 71. La misura si inserisce in un percorso di stabilizzazione delle politiche di contrasto al bullismo digitale già rafforzato dalla L. 17 maggio 2024, n. 70.
Chi può accedere alle risorse del Fondo?
I beneficiari del Fondo sono, in via principale, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni) e le associazioni del Terzo settore (Onlus, APS, fondazioni) iscritte nei registri di settore. L’accesso avviene tipicamente attraverso avvisi pubblici emanati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con criteri di valutazione basati su esperienza pregressa, coerenza progettuale, capacità di raggiungere un’ampia platea di destinatari e capacità di coinvolgere docenti e famiglie. Per gli enti del Terzo settore valgono gli obblighi di rendicontazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). È opportuno monitorare il sito istituzionale del Ministero per cogliere le finestre di partecipazione ai bandi.
Quali condotte rientrano nel cyberbullismo?
Ai sensi dell’art. 1, c. 2, della L. 71/2017, il cyberbullismo è «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica». Le condotte concrete possono integrare reati come la diffamazione (art. 595 c.p.), gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.), la sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e le molestie (art. 660 c.p.). La L. 17 maggio 2024, n. 70 ha esteso le tutele anche al bullismo «offline», rafforzando il ruolo dei dirigenti scolastici e del referente per il cyberbullismo nelle scuole.
L’incremento di 2 milioni è strutturale o una tantum?
L’incremento è strutturale. La formulazione «a decorrere dall’anno 2026» utilizzata dal comma 817 indica chiaramente che l’aumento non si esaurisce nell’esercizio finanziario 2026 ma si consolida a regime, integrando in modo permanente la dotazione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Questa formulazione differisce da quelle adottate in casi di rifinanziamenti puntuali (ad esempio «per l’anno 2026» o «per ciascuno degli anni 2026 e 2027»). La scelta del legislatore di stabilizzare l’incremento segnala un orientamento di politica pubblica favorevole alla continuità degli interventi e alla pianificabilità di medio-lungo periodo per gli enti beneficiari, che potranno programmare progetti su orizzonti pluriennali.
Quali sono gli adempimenti per partecipare ai bandi del Fondo?
Per partecipare ai bandi finanziati dal Fondo, gli enti interessati devono: (i) monitorare regolarmente la pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito; (ii) verificare il possesso dei requisiti soggettivi (iscrizione ai registri di settore per il Terzo settore, regolarità contributiva DURC, regolarità fiscale); (iii) presentare un progetto coerente con le finalità del Fondo, articolato in obiettivi, attività, indicatori e cronoprogramma; (iv) garantire la rendicontazione analitica delle spese, secondo le linee guida ministeriali e, per gli enti del Terzo settore, in conformità al D.Lgs. 117/2017. È opportuno conservare per dieci anni la documentazione di spesa e tenere un sistema contabile separato per il progetto finanziato.