In sintesi
- Proroga della durata della misura dal 31/12/2025 al 31/12/2026.
- Autorizzazione di spesa aggiuntiva di 1,3 milioni di euro per il 2026.
- Confermata la dotazione originaria di 1,7 milioni per il 2025.
- Intervento di mera modifica testuale del c. 692, art. 1, L. 207/2024.
- Continuità di misura assistenziale già in essere.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 603 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al , sono apportate le seguenti modificazioni:comma 692 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; b) le parole: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l’anno 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 603): Copertura finanziaria delle leggi di spesa
- Art. 70 Costituzione (comma 603): Procedimento legislativo bicamerale per le leggi di bilancio
- Art. 11 Codice Civile (comma 603): Disposizioni sulla legge in generale – successione di leggi nel tempo
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Una modifica testuale puntuale al comma 692 della Bilancio 2025
Il comma 603 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene con tecnica novellistica sul comma 692 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), apportando due modifiche puntuali e tra loro coordinate: la sostituzione del termine finale di efficacia, che passa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, e l'aggiunta di un'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, fermo restando lo stanziamento originario di 1,7 milioni per il 2025.
Si tratta di un classico intervento di «manutenzione» della spesa di bilancio: il legislatore non rivede la disciplina sostanziale dell'intervento finanziato, ma ne proroga la vigenza temporale e ne integra la dotazione finanziaria. La tecnica della novella mira a garantire la massima trasparenza e la corretta ricostruzione del quadro normativo, evitando la duplicazione di disposizioni autonome che renderebbero più difficile l'individuazione del regime applicabile.
Il contenuto del comma 692 L. 207/2024
Per cogliere la portata della novella occorre fare riferimento alla disposizione modificata. Il comma 692 dell'art. 1 della L. 207/2024 ha autorizzato, per il 2025, una spesa di 1,7 milioni di euro destinata a specifiche finalità ricostruttive ed emergenziali (la disposizione si inserisce in un blocco organico dedicato agli interventi post-calamità). La modifica del comma 603 LB 2026 estende l'efficacia dell'autorizzazione anche al 2026, con una dotazione leggermente ridotta (1,3 milioni anziché 1,7), coerente con una graduale riduzione del fabbisogno o con una valutazione di assorbimento parziale delle risorse 2025.
Profili di tecnica legislativa
L'intervento del comma 603 si articola in due lettere: la lettera a) modifica l'orizzonte temporale (sostituendo «fino al 31 dicembre 2025» con «fino al 31 dicembre 2026»); la lettera b) integra l'autorizzazione di spesa aggiungendo l'importo per il 2026. Quest'ultima modifica utilizza la formula «e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026», mantenendo la struttura originaria della disposizione e affiancando al precedente stanziamento la nuova annualità.
Il risultato è un comma 692 ora «biennale», con copertura riferita a due esercizi finanziari distinti. La tecnica novellistica si conforma alle «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera e del Senato, che privilegiano l'intervento testuale puntuale rispetto alla disposizione autonoma di rinvio o di proroga.
Coordinamento con la disciplina di bilancio
Sotto il profilo della finanza pubblica, la disposizione comporta un onere di 1,3 milioni di euro a carico del bilancio 2026. La copertura è assicurata, per le ordinarie regole della manovra, nel quadro complessivo della L. 199/2025 e in particolare delle disposizioni finali di copertura (commi 743-746 e quadri di sintesi allegati). L'imputazione contabile avverrà sui medesimi capitoli di bilancio già istituiti per l'attuazione del c. 692 L. 207/2024, garantendo continuità gestionale senza necessità di nuove istituzioni di capitolo.
Va segnalato che, ai sensi dell'art. 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ogni nuova o maggiore spesa deve trovare puntuale copertura nella stessa legge che la dispone. La copertura del comma 603 si rinviene dunque nei meccanismi generali di copertura della LB 2026, senza esigere un'apposita norma di rinvio.
Effetti sull'amministrazione gestionale
Per l'amministrazione gestionale del fondo, l'effetto pratico è duplice. In primo luogo, la proroga consente di continuare a evadere le istanze presentate nel 2025 ma non ancora liquidate, evitando il rischio di decadenza per esaurimento del termine. In secondo luogo, la nuova dotazione apre la possibilità di accogliere ulteriori domande pervenute nel 2026, sempre nei limiti della disciplina sostanziale del c. 692.
Domande frequenti
Cosa cambia in concreto con il comma 603 LB 2026 rispetto al testo previgente?
Le modifiche sono due e si applicano al c. 692, art. 1, L. 207/2024. La prima allunga il termine di efficacia della misura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026: la disposizione poteva operare solo entro il 2025 e ora copre anche l'intero 2026. La seconda aggiunge un'autorizzazione di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2026, accanto a quella originaria di 1,7 milioni per il 2025. Il regime sostanziale (chi sono i beneficiari, quali sono i requisiti, come si presenta la domanda) non cambia: continuano ad applicarsi le regole già vigenti, eventualmente recepite in atti attuativi del Ministero competente o del Commissario straordinario.
Perché lo stanziamento 2026 è inferiore a quello 2025?
Lo stanziamento 2026 di 1,3 milioni è inferiore ai 1,7 milioni del 2025 per ragioni di taratura del fabbisogno. Tipicamente, dopo un primo anno di attuazione di una misura emergenziale o assistenziale, il legislatore dispone di dati di consuntivo che consentono di stimare con maggiore precisione il flusso annuo di domande e di erogazioni. Una riduzione del 24% può riflettere una valutazione di parziale assorbimento delle risorse 2025 (con riporto di residui), una stima di minore platea di beneficiari potenziali o semplicemente esigenze di contenimento della spesa pubblica. In assenza di una relazione tecnica esplicita, la motivazione precisa va ricercata nella documentazione preparatoria della LB 2026.
Le domande presentate nel 2025 e non ancora liquidate possono essere pagate con le risorse 2026?
In linea di principio sì, ma occorre distinguere tra impegno e pagamento. Se la domanda è stata accolta e l'impegno contabile è stato assunto nel 2025, le risorse 2025 dovrebbero essere sufficienti, con eventuali residui passivi conservati per il successivo pagamento. Se invece la domanda è ancora in istruttoria al 31 dicembre 2025 e l'impegno non è stato assunto, l'amministrazione può legittimamente assumere l'impegno nel 2026, attingendo alla nuova dotazione introdotta dal comma 603. La proroga del termine di efficacia, infatti, è finalizzata proprio a evitare che pratiche non concluse decadano per esaurimento dell'orizzonte temporale della misura.
È necessario un nuovo decreto attuativo per il 2026?
No, non è di norma necessario un nuovo decreto attuativo. La modifica del comma 603 ha natura esclusivamente testuale-finanziaria e non incide sulla disciplina sostanziale, sui requisiti dei beneficiari, sulle procedure di accesso o sui criteri di erogazione. Gli atti attuativi già emanati per l'attuazione del c. 692 L. 207/2024 continuano ad applicarsi anche per il 2026, con i necessari aggiornamenti tecnici (es. eventuale riapertura dei termini per nuove istanze). Solo se l'amministrazione competente ritenesse opportuno rivedere alcuni aspetti operativi, potrebbe valutare l'adozione di nuovi provvedimenti, ma si tratterebbe di una scelta gestionale e non di un obbligo derivante dalla norma.
Cosa significa la tecnica della novella e perché il legislatore la utilizza?
La novella è la tecnica legislativa con cui una nuova norma modifica direttamente il testo di una norma precedente, sostituendo, aggiungendo o sopprimendo parole o frasi. Il vantaggio principale è la trasparenza: il lettore può ricostruire il testo vigente leggendo la disposizione originaria come modificata, anziché dover coordinare disposizioni autonome che si stratificano nel tempo. Le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» di Camera e Senato (circolari del 2001) raccomandano la novella per le modifiche puntuali e brevi. Per modifiche più ampie o organiche è invece preferibile l'abrogazione e sostituzione integrale del testo, per garantire una lettura unitaria.