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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 534 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. L’autorizzazione di spesa di cui all’ ,articolo 105, comma 3-ter, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla , è rifinanziata di 300.000 euro per l’anno 2026.legge 17 luglio 2020, n. 77

In sintesi

  • Rifinanziamento di una specifica autorizzazione di spesa contenuta nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
  • Riferimento all'art. 105, comma 3-ter, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77.
  • Importo del rifinanziamento: 300.000 euro per il 2026.
  • Misura di portata limitata, di natura tecnica.
  • Mantiene continuità di una linea di spesa preesistente senza modifiche strutturali.
La tecnica del rifinanziamento di autorizzazione di spesa

Il comma 534 della Legge di Bilancio 2026 rifinanzia di 300.000 euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La tecnica del “rifinanziamento” di un'autorizzazione di spesa preesistente costituisce uno strumento ricorrente della legislazione di bilancio: invece di istituire una nuova misura, il legislatore mantiene in vita una linea di spesa già vigente, incrementandone la dotazione per uno o più esercizi successivi, senza modificarne la disciplina sostanziale.

Il D.L. Rilancio (D.L. 34/2020) come contenitore di misure post-pandemia

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunemente noto come decreto Rilancio, è stato uno dei principali provvedimenti normativi adottati dal Governo italiano in risposta all'emergenza sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19. Il decreto, di natura plurisettoriale, ha introdotto centinaia di misure di sostegno per famiglie, imprese, lavoratori, enti locali, sanità, cultura, scuola. L'art. 105 del decreto si colloca nel capo dedicato al lavoro e alle politiche sociali, contenendo previsioni di intervento finanziario su specifiche linee di policy.

L'art. 105, comma 3-ter, D.L. 34/2020

L'art. 105, comma 3-ter, del D.L. 34/2020, introdotto in sede di conversione (legge 77/2020), reca un'autorizzazione di spesa puntuale, di portata circoscritta, destinata a sostenere una specifica finalità tecnico-amministrativa o di sistema. La continuità di rifinanziamento da parte delle leggi di bilancio successive (2023, 2024, 2025, 2026) testimonia la persistenza dell'esigenza sottostante e la valutazione positiva da parte del legislatore della tenuta della misura.

Profilo di tecnica legislativa

Il rifinanziamento operato dal comma 534 segue il modello tipico delle “sezioni rifinanziamenti” delle leggi di bilancio, in cui il Governo provvede a mantenere alimentate decine di autorizzazioni di spesa puntuali, distribuite tra i vari ministeri. La tecnica risponde a una logica di efficienza normativa: anziché reintrodurre con nuove disposizioni sostanziali la medesima finalità, si riattiva la dotazione finanziaria della misura preesistente. Si tratta di una soluzione consolidata che valorizza la continuità amministrativa e riduce i tempi di attuazione.

Profilo finanziario

L'importo del rifinanziamento (300.000 euro) è significativamente contenuto rispetto agli ordini di grandezza tipici delle altre misure della Legge di Bilancio, segnalando che si tratta di un intervento di adeguamento di una linea operativa stabile, di natura strumentale, e non di un nuovo stanziamento di policy. La copertura, in assenza di una clausola di copertura specifica nella scheda, è assicurata dal quadro generale della legge di bilancio, in coerenza con le esigenze di equilibrio del saldo netto da finanziare ai sensi dell'art. 81 Cost. e della legge di contabilità 196/2009.

Indicazioni operative per la lettura

Per il lettore tecnico, la lettura di norme come il comma 534 richiede la consultazione del testo originario dell'art. 105, comma 3-ter, D.L. 34/2020, al fine di individuare l'esatta finalità della linea di spesa rifinanziata. La rete normativa che si sviluppa attorno alle autorizzazioni di spesa di matrice emergenziale del 2020 è particolarmente intricata e richiede una mappatura puntuale per ricostruire la sequenza di rifinanziamenti, modifiche, abrogazioni eventuali. I database di Normattiva e i dossier di documentazione parlamentare costituiscono strumenti essenziali per tale ricostruzione.

Domande frequenti

Cosa significa “rifinanziare un'autorizzazione di spesa”?

Rifinanziare un'autorizzazione di spesa significa incrementare, con una nuova disposizione legislativa, la dotazione finanziaria di una linea di spesa già vigente, senza modificarne la disciplina sostanziale. La tecnica è tipica delle leggi di bilancio, che dedicano apposite sezioni al rifinanziamento di decine di autorizzazioni di spesa puntuali distribuite tra i vari ministeri. Il legislatore valuta annualmente quali misure preesistenti meritano continuità e ne incrementa la dotazione per uno o più esercizi futuri. La tecnica risponde a logica di efficienza normativa, evitando di riprodurre disposizioni sostanziali già vigenti e privilegiando la stabilità e la prevedibilità del quadro normativo per gli operatori amministrativi e i destinatari della misura.

Cos'è il decreto-legge 34/2020 e perché ha tanti commi rifinanziati?

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come decreto Rilancio, è stato uno dei principali interventi normativi della prima fase emergenziale Covid-19. Convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto centinaia di misure di sostegno: dal Superbonus 110% al rifinanziamento della CIG, dal sostegno alle imprese turistiche ai fondi per la scuola e la sanità. La sua natura di provvedimento omnibus, con interventi su decine di settori, lo ha reso una sorta di “repertorio” di autorizzazioni di spesa puntuali, molte delle quali sono state successivamente rifinanziate dalle leggi di bilancio annuali (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), assicurando continuità alle linee di policy avviate in emergenza.

Perché un rifinanziamento così contenuto (300.000 euro)?

L'importo contenuto (300.000 euro per il 2026) indica che si tratta di un intervento di adeguamento di una linea di spesa di natura strumentale o operativa, e non di un nuovo stanziamento di policy. Tipicamente, autorizzazioni di spesa di questo ordine di grandezza finanziano oneri di funzionamento di organi tecnici, attività di supporto amministrativo, indennità di particolari categorie professionali, oneri di gestione di registri pubblici o di banche dati, costi di partecipazione a organismi tecnici. La modesta dimensione finanziaria è coerente con la natura di norma di manutenzione tecnica, che assicura continuità a un'attività già in essere senza interventi di portata strategica.

Come si verifica l'effettiva finalità dell'art. 105, c. 3-ter, D.L. 34/2020?

Per individuare con precisione la finalità della linea di spesa rifinanziata, occorre consultare il testo vigente dell'art. 105, comma 3-ter, del D.L. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. 77/2020 e successivamente integrato. Le fonti di riferimento sono: il database Normattiva (www.normattiva.it) per il testo vigente delle norme; i dossier del Servizio studi del Senato e della Camera per le leggi di conversione; le relazioni illustrative e le relazioni tecniche allegate ai provvedimenti. L'analisi consente di ricostruire la finalità specifica e la storia dei rifinanziamenti successivi, utile per la pianificazione amministrativa e per le valutazioni di impatto.

Qual è la differenza tra rifinanziamento e nuova autorizzazione di spesa?

Il rifinanziamento incrementa la dotazione di una linea di spesa preesistente, lasciandone inalterata la disciplina sostanziale (beneficiari, modalità, finalità): la norma originaria continua a operare con risorse aggiuntive. La nuova autorizzazione di spesa, invece, istituisce una linea di spesa ex novo, con propria disciplina, propri beneficiari e proprie modalità di attuazione. Sul piano della tecnica legislativa, il rifinanziamento è più agile e veloce, ma presuppone l'adeguatezza della disciplina vigente; la nuova autorizzazione è più complessa ma consente di calibrare la misura sulle esigenze attuali. La scelta dipende dalla valutazione politico-amministrativa del Governo proponente e dell'istruttoria parlamentare.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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