Comma 750 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all’ , possono essere disposti, con riferimento allearticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l’importo di 7.134 milioni di euro per l’anno 2026, 8.684 milioni di euro per l’anno 2027, 8.954 milioni di euro per l’anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l’anno 2035, 3.300 milioni di euro per l’anno 2036, 2.300 milioni di euro per l’anno 2037, 1.700 milioni di euro per l’anno 2038 e 835 milioni di euro per l’anno 2039.
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 750): Autonomia finanziaria degli enti territoriali e perequazione: il FSC concorre alla coesione
- Art. 81 Costituzione (comma 750): Equilibrio di bilancio: i tetti di cassa rispondono ai vincoli costituzionali
- Art. 1 TUIR (comma 750): Cornice generale di finanza pubblica in cui operano i trasferimenti FSC
In sintesi
La logica del tetto di cassa sul Fondo sviluppo e coesione
Il comma 750 introduce per la prima volta in modo sistematico un profilo pluriennale di cassa per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), lo strumento principale della politica nazionale aggiuntiva per il riequilibrio territoriale. La norma chiarisce subito un punto essenziale: le dotazioni del FSC restano ferme, sia in termini di competenza che di residui, secondo la legislazione vigente. Quello che cambia è il tetto annuale dei trasferimenti di cassa verso la contabilità speciale di cui all’art. 5 L. 16 aprile 1987, n. 183, ossia il conto attraverso cui le risorse FSC vengono effettivamente erogate ai soggetti beneficiari.
I tetti annuali di cassa
Gli importi, decrescenti nel tempo, fotografano un profilo di erogazione coerente con la chiusura graduale dei cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti. Si parte da 7.134 milioni di euro nel 2026, si sale al picco di 8.954 milioni nel 2028, si mantiene un livello di 8.500 milioni dal 2029 al 2034, poi si flette: 8.000 milioni nel 2035, 3.300 nel 2036, 2.300 nel 2037, 1.700 nel 2038 e 835 milioni nel 2039. La curva riflette il cronoprogramma di spesa atteso degli interventi finanziati.
Il rapporto con la governance economica europea
La novità sostanziale è la parametrizzazione del FSC al ciclo della spesa netta richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1263 sul coordinamento delle politiche economiche e dal Piano strutturale di bilancio di medio termine italiano. Il FSC concorre, nella sua componente di cassa, all’indebitamento netto della pubblica amministrazione misurato ai fini delle regole europee. Programmare i flussi annuali significa rendere prevedibile il loro impatto sui saldi di finanza pubblica e ridurre il rischio di scostamenti dalla traiettoria concordata con la Commissione.
Quali risorse sono coinvolte
La norma si applica alle programmazioni FSC 2021-2027 e a tutte quelle precedenti: 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020. Si tratta dello stock complessivo dei residui e degli impegni non ancora trasferiti in cassa. Per i nuovi cicli (post-2027) varranno regole specifiche da definire. La centralità del 2026-2034 nei volumi annunciati corrisponde al periodo di chiusura amministrativa del ciclo 2014-2020 e di piena attuazione del ciclo 2021-2027, con i relativi Accordi per la coesione.
Gli Accordi per la coesione
Strumento operativo principale per l’utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 sono gli Accordi per la coesione, disciplinati dall’art. 1, comma 178, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il successivo comma 754 della LB 2026 (su cui si rimanda al commento dedicato) stabilisce che la modifica dei cronoprogrammi di questi Accordi è consentita solo nei limiti delle disponibilità di cassa fissate dal comma 750. Si crea così un vincolo tecnico stringente sui flussi: ogni rimodulazione di cronoprogramma deve trovare capienza nel tetto annuale.
Impatti pratici per soggetti attuatori
Regioni, Enti locali, Amministrazioni centrali e altri soggetti attuatori del FSC dovranno calibrare i propri cronoprogrammi finanziari sui limiti di cassa annuali. Le richieste di trasferimento al MEF non potranno superare i massimali fissati. In caso di concorrenza tra più soggetti, sarà il CIPESS – come previsto dal comma 753 – a fissare la sequenza delle priorità nei limiti delle disponibilità. La conseguenza concreta è che, anche in presenza di impegni assunti, l’effettiva disponibilità di cassa dipenderà dalla capienza annuale e dal coordinamento operato dal CIPESS.
Coerenza con la riforma della politica di coesione
Il comma 750 si colloca nel solco della riforma introdotta con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, che ha rafforzato il presidio del Ministero per gli affari europei e la coesione e la centralità del CIPESS nelle decisioni di assegnazione. La gerarchia delle decisioni è oggi: il CIPESS programma e assegna, gli Accordi per la coesione attuano, la RGS controlla la cassa secondo i tetti annuali.
Domande frequenti
Le dotazioni del Fondo sviluppo e coesione vengono ridotte dal comma 750?
No, la norma è molto chiara: «ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione». Le risorse di competenza e i residui del FSC non subiscono tagli. Quello che cambia è il profilo annuale dei trasferimenti di cassa verso la contabilità speciale di cui all’art. 5 L. 183/1987, ossia il conto attraverso cui le risorse vengono effettivamente erogate. La distinzione è rilevante: gli impegni di spesa e le obbligazioni già assunte non vengono toccati, ma la cassa fisicamente trasferita ogni anno deve stare entro il tetto fissato dalla norma. La differenza tra dotazione e cassa è tipica della contabilità pubblica italiana e ricalca lo schema dell’art. 34 L. 196/2009.
Perché gli importi annuali decrescono nel tempo?
Il profilo decrescente riflette il ciclo di vita dei programmi cofinanziati: nei primi anni si erogano gli anticipi e si accelera la spesa per rispettare i target n+2/n+3 dei programmi europei correlati, negli anni successivi si chiudono le rendicontazioni residue. Il picco di 8.954 milioni nel 2028 corrisponde al momento di massima sovrapposizione tra chiusura ciclo 2014-2020 e piena attuazione ciclo 2021-2027. Dal 2036 in poi la cassa scende rapidamente (3.300 mln nel 2036, 835 mln nel 2039) perché rimangono solo i pagamenti finali per gli interventi più lunghi, tipicamente opere infrastrutturali con cantieri pluriennali. La curva conferma l’orizzonte temporale di chiusura del ciclo 2021-2027.
Cosa succede se un soggetto attuatore chiede più cassa di quella disponibile in un anno?
Il comma 750 fissa un tetto rigido. Se le richieste complessive di trasferimento superano il massimale annuale, il MEF non può erogare oltre il limite previsto. Spetta al CIPESS, secondo quanto stabilito dal comma 753 della stessa LB 2026, definire la sequenza delle priorità assegnando le risorse di cassa ai progetti più maturi e a quelli con cronoprogrammi più consolidati. I soggetti che chiedono oltre la capienza dovranno rivedere il proprio cronoprogramma e spostare in avanti i pagamenti, restando comunque titolari dell’impegno di competenza. La gestione operativa avverrà attraverso interlocuzioni continue tra IGRUE, Dipartimento per le politiche di coesione e CIPESS.
Quali programmazioni FSC sono coinvolte dal tetto di cassa?
La norma menziona espressamente le programmazioni 2021-2027 e «precedenti»: ciò significa che rientrano anche i cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nella misura in cui presentino ancora residui o impegni da liquidare. In termini operativi, la maggior parte dei trasferimenti riguarderà il ciclo 2021-2027 e la chiusura del ciclo 2014-2020. I pagamenti dei cicli più remoti sono ormai quasi esauriti e rappresentano una quota marginale. La definizione delle quote dedicate a ciascun ciclo è di competenza del CIPESS, attraverso le delibere di assegnazione e i relativi cronoprogrammi di pagamento, come previsto dal comma 753.
Come si raccorda il comma 750 con il PNRR e con i fondi europei?
Il FSC è uno strumento nazionale aggiuntivo, distinto sia dal PNRR (finanziato dall’Unione europea con risorse NextGenerationEU) sia dai fondi strutturali europei (FESR, FSE+, FEAMPA, JTF) gestiti nei Programmi cofinanziati. Tuttavia esiste un’integrazione operativa: gli Accordi per la coesione, in attuazione dell’art. 1, comma 178, L. 178/2020, definiscono il quadro delle risorse FSC che si affiancano ai fondi europei nei territori. Il comma 750, fissando i tetti di cassa nazionali, garantisce che il contributo FSC al saldo di indebitamento netto resti compatibile con i vincoli della governance economica europea, mentre la spesa dei fondi europei segue regole proprie definite a livello UE.