In sintesi
- Abrogazione integrale dell’art. 49-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
- L’art. 49-bis disciplinava il Fondo per la promozione del welfare dello studente e altre misure di sostegno al diritto allo studio.
- L’abrogazione opera dal 1° gennaio 2026 e libera le risorse residue per altre finalità di bilancio.
- Effetto sul tessuto normativo: rimozione di una disposizione settoriale già in larga parte assorbita da norme successive.
- Risorse riallocate nel quadro generale dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 sui risultati differenziali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 719 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. L’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 legge 28 giugno , è abrogato.2019, n. 58
Norme modificate da questi commi
- Art. 11 Codice Civile (comma 719): Disposizioni sulla legge in generale: efficacia delle leggi nel tempo.
- Art. 15 Codice Civile (comma 719): Abrogazione delle leggi: principio richiamato dal comma 719.
- Art. 77 Costituzione (comma 719): Decretazione d’urgenza e conversione: cornice dell’art. 49-bis DL 34/2019.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento della norma abrogata
Il comma 719 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) dispone l’abrogazione dell’art. 49-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. La norma abrogata era stata introdotta in sede di conversione e si collocava nel cd. Decreto Crescita, un provvedimento eterogeneo che, accanto alle misure fiscali per le imprese (regime degli impatriati, super-ammortamento, mini-IRES), conteneva anche disposizioni di settore in materia di welfare, ricerca e diritto allo studio.
L’art. 49-bis era un’aggiunta parlamentare che, in coerenza con la struttura tipica delle norme di copertura della contabilità di bilancio, autorizzava una specifica spesa con quantificazione pluriennale. L’abrogazione disposta dal comma 719 elimina dalla legislazione vigente la disposizione e, conseguentemente, la relativa autorizzazione di spesa.
La tecnica dell’abrogazione espressa
Sul piano della tecnica legislativa, il comma 719 ricorre allo strumento dell’abrogazione espressa ai sensi dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile). Tale modalità è preferita quando il legislatore intende eliminare in modo netto e immediato una disposizione dal sistema, evitando le incertezze interpretative tipiche dell’abrogazione tacita o per incompatibilità. La data di efficacia è il 1° gennaio 2026, conformemente all’art. 1, c. 837, della L. 199/2025 (clausola di vigenza generale della legge di bilancio).
L’abrogazione, come noto, opera ex nunc: non determina la caducazione dei rapporti giuridici già perfezionati sotto il vigore della norma abrogata, salvo che il legislatore disponga diversamente. Eventuali atti già emanati e impegni di spesa già assunti conservano la propria efficacia (Corte cost. n. 209/2010, principio di tutela del legittimo affidamento; Corte cost. n. 156/2007 su effetti dell’abrogazione).
Effetti finanziari
L’abrogazione dell’art. 49-bis genera un risparmio di spesa per le annualità ancora coperte dalla disposizione. Tale risparmio concorre alla manovra netta di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 e contribuisce, insieme alle altre misure di rimodulazione contenute nell’art. 1 della L. 199/2025 (commi 716, 721, 722, 742, 743), al raggiungimento degli obiettivi programmatici del Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
Si tratta di una tecnica ricorrente: ogni legge di bilancio individua, accanto ai nuovi stanziamenti, una serie di de-finanziamenti e abrogazioni di autorizzazioni di spesa non più attuate o non più necessarie. La Ragioneria generale dello Stato monitora questi flussi attraverso il prospetto di copertura allegato alla relazione tecnica e ne dà conto in sede di rendiconto.
Profili di coordinamento normativo
L’abrogazione di una norma del Decreto Crescita conferma l’orientamento del legislatore a periodicamente ripulire il sistema da disposizioni episodiche introdotte in sede di conversione di decreti-legge. Tali norme, spesso eterogenee rispetto all’oggetto del decreto originario, possono sopravvivere anche quando il loro presupposto fattuale è venuto meno, generando inefficienze e duplicazioni.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricordato (Corte cost. n. 22/2012, n. 32/2014) che le disposizioni introdotte in sede di conversione devono essere coerenti con il contenuto del decreto-legge originario. Un eventuale eccesso di estraneità potrebbe condurre a una declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in pratica l’abrogazione legislativa successiva costituisce uno strumento più agile di razionalizzazione.
Rapporti con altre norme della manovra
Il comma 719 si colloca nell’ambito dell’art. 1 della L. 199/2025 («Risultati differenziali del bilancio dello Stato»), insieme alle altre norme di rimodulazione strutturale e di abrogazione di autorizzazioni di spesa non più necessarie. La sua portata è tecnica e ordinamentale: contribuisce alla coerenza del sistema senza incidere su diritti soggettivi consolidati. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV) ha già consolidato il principio per cui le abrogazioni di autorizzazioni di spesa non assegnate non generano lesioni risarcibili in capo a potenziali beneficiari, fermo il diverso regime per gli impegni già assunti.
Domande frequenti
Cosa significa che l’art. 49-bis del DL 34/2019 è abrogato dal 2026?
Significa che la disposizione cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2026. L’abrogazione espressa ai sensi dell’art. 15 delle preleggi al codice civile elimina la norma dall’ordinamento, ma opera ex nunc: i rapporti giuridici e gli impegni di spesa già perfezionati sotto il vigore della norma abrogata conservano efficacia, in conformità con il principio del legittimo affidamento (Corte cost. n. 209/2010). Le risorse non ancora impegnate, invece, non potranno più essere utilizzate per le finalità originarie e rientrano nella disponibilità generale del bilancio dello Stato come risparmio di spesa.
L’abrogazione è immediata o servono atti successivi?
L’abrogazione è self-executing: opera direttamente in forza del comma 719, senza necessità di decreti attuativi o circolari. La data di efficacia è il 1° gennaio 2026, in coerenza con la clausola di vigenza generale della Legge di Bilancio. Eventuali atti amministrativi già emanati in attuazione dell’art. 49-bis (delibere CIPE, decreti ministeriali, atti convenzionali) restano efficaci secondo i principi di tutela dell’affidamento, salvo che il legislatore avesse disposto diversamente. La Ragioneria generale dello Stato aggiorna i prospetti di bilancio in coerenza con la sopravvenuta abrogazione.
Quali sono gli effetti finanziari di questa abrogazione?
L’abrogazione genera un risparmio di spesa per le annualità ancora coperte dall’autorizzazione di spesa contenuta nell’art. 49-bis. Tale risparmio concorre alla manovra netta di finanza pubblica e contribuisce, insieme alle altre misure di rimodulazione strutturale dell’art. 1 della L. 199/2025, al raggiungimento degli obiettivi programmatici del Documento programmatico di finanza pubblica 2025. La quantificazione puntuale è riportata nei prospetti allegati alla legge di bilancio e nella relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, in coerenza con l’art. 17 della L. 196/2009 in tema di copertura.
Chi può aver interesse a contestare l’abrogazione?
In linea generale, l’abrogazione di un’autorizzazione di spesa non genera lesioni risarcibili in capo a potenziali beneficiari, perché non sussiste un diritto soggettivo al mantenimento di stanziamenti ancora non assegnati. La giurisprudenza amministrativa è consolidata in tal senso (Cons. Stato, sez. IV). Diverso il caso di soggetti già titolari di impegni o convenzioni in essere: questi conservano i propri diritti in forza del principio del legittimo affidamento (Corte cost. n. 209/2010). In caso di dubbi sulla portata dell’abrogazione su rapporti specifici, è opportuno un consulto con l’amministrazione competente e l’analisi del prospetto di rendicontazione.
Perché la manovra abroga norme di anni passati?
Per due ragioni di tecnica legislativa. Da un lato, la razionalizzazione del sistema: norme settoriali introdotte in sede di conversione di decreti-legge spesso restano vigenti anche quando il loro presupposto è venuto meno, generando inefficienze. Dall’altro, il recupero di risorse: ogni autorizzazione di spesa non più necessaria libera capienza per nuove finalità. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 22/2012, n. 32/2014) ha più volte ricordato la necessità di coerenza tra decreto-legge originario e norme aggiunte in conversione. L’abrogazione legislativa successiva è uno strumento agile di pulizia normativa, coerente con l’art. 81 Cost.