In sintesi
- Il Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) è rifinanziato per 3 milioni di euro.
- Rifinanziamento limitato al solo anno 2026, senza estensione pluriennale.
- Le modalità di accesso e i beneficiari finali sono quelli già definiti dalla L. 213/2023 e dai relativi atti attuativi.
- Si tratta di una norma di sostegno marginale per importo ma confermativa dell'esistenza del Fondo.
- L'area tematica del Fondo dipende dalla natura della L. 213/2023, comma 312 (da verificare nel testo della Legge di bilancio 2024).
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Comma 535 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il Fondo di cui all’ , è rifinanziato per un importo diarticolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 3 milioni di euro per l’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 535): Copertura del rifinanziamento di 3 milioni per l’anno 2026.
- Art. 117 Costituzione (comma 535): Riparto Stato-Regioni in funzione della materia del Fondo.
- Art. 85 TUIR (comma 535): Trattamento fiscale dei contributi in conto esercizio per imprese.
- Art. 88 TUIR (comma 535): Sopravvenienze attive per contributi in conto capitale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento del comma 535
Il comma 535 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) si limita a rifinanziare per 3 milioni di euro nell'anno 2026 il Fondo istituito dall'art. 1, comma 312, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024). Si tratta di una disposizione di stretta contabilità pubblica, priva di portata sostanziale autonoma: non modifica la disciplina del Fondo né ne ridefinisce destinatari e modalità di utilizzo, limitandosi a integrare la dotazione finanziaria per un solo esercizio.
Natura del Fondo richiamato
L'art. 1, comma 312, della L. 213/2023 ha istituito uno specifico Fondo all'interno della Legge di bilancio 2024. La natura precisa, la finalità e i beneficiari del Fondo sono individuati nel testo originario di quella disposizione e nei relativi decreti attuativi. Senza accesso al testo integrale, è possibile soltanto ipotizzare che si tratti di un Fondo di sostegno settoriale, presumibilmente collegato a finalità di rilievo nazionale (cultura, ricerca, sostegno a specifiche categorie). La cifra del rifinanziamento (3 milioni) suggerisce un Fondo di dimensione contenuta destinato a interventi mirati.
La tecnica del rifinanziamento annuale
Il rifinanziamento limitato a un solo anno (2026) è tipico di Fondi già consolidati la cui dotazione viene periodicamente alimentata dalle leggi di bilancio successive. La scelta di non estendere il rifinanziamento al 2027 e oltre può dipendere da diverse ragioni: valutazione di sufficienza delle risorse residue, rinvio della decisione a leggi di bilancio future, transitorietà della misura attuata dal Fondo. La quantificazione puntuale rispetta i criteri dell'art. 81 Cost. e dell'art. 17 L. 196/2009 sulla copertura finanziaria.
Continuità con il regime preesistente
Il comma 535 non introduce nuove regole: la disciplina del Fondo resta quella della L. 213/2023, comma 312, e degli atti attuativi già emanati. Le procedure di accesso, i criteri di selezione, le modalità di rendicontazione e i vincoli di destinazione sono quelli già vigenti. Per i potenziali beneficiari l'effetto pratico del comma 535 è soltanto l'incremento della dotazione disponibile per l'anno 2026, senza cambiamenti procedurali.
Profili di programmazione triennale
La L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che la Legge di bilancio operi su un orizzonte triennale di programmazione (art. 21). Il rifinanziamento limitato al primo anno del triennio (2026) lascia aperta la decisione sulle annualità successive: la prossima Legge di bilancio (per il 2027) potrà confermare o meno il sostegno al Fondo, in base alla valutazione di efficacia e di sostenibilità finanziaria. Questa tecnica consente flessibilità ma riduce la prevedibilità per i beneficiari.
Profili di trasparenza
Per i Fondi pubblici operano gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 (riordino della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni). Il soggetto gestore deve pubblicare sul proprio sito istituzionale la dotazione disponibile, i criteri di accesso, l'elenco dei beneficiari e gli importi erogati. La rendicontazione consente il controllo sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Eventuali contributi a imprese superiori a 10.000 euro annui sono soggetti agli obblighi della L. 124/2017 (legge annuale concorrenza) per la pubblicazione nel bilancio o sui siti delle imprese stesse.
Profili fiscali per i beneficiari
I beneficiari del Fondo, in funzione della loro natura (imprese, enti del Terzo settore, persone fisiche), seguono regimi fiscali differenti. Per le imprese, i contributi possono qualificarsi come ricavi ex art. 85 TUIR (D.P.R. 917/1986) se in conto esercizio, come sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR se in conto capitale, o ridurre il costo deducibile dei beni ammortizzabili se in conto impianti. Per gli enti non commerciali si applicano gli artt. 143 e seguenti del TUIR; per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS opera il regime del D.Lgs. 117/2017. Ai fini IVA i trasferimenti pubblici sono generalmente fuori campo ex art. 4 D.P.R. 633/1972, salvo che configurino corrispettivi di prestazioni commissionate.
Profili costituzionali
Il rifinanziamento annuale si inserisce nel quadro dell'art. 81 Cost. sulla copertura finanziaria. Trattandosi di importo contenuto (3 milioni), l'impatto sui saldi programmatici è marginale e la sostenibilità è agevolmente verificata. Il riparto di competenze ex art. 117 Cost. dipende dalla natura del Fondo: se rientra in materia di legislazione esclusiva statale (es. ordinamento civile, tributi), nessuna implicazione; se riguarda materia concorrente o regionale, occorre coordinamento ai sensi dell'art. 119 Cost.
Coordinamento con il quadro UE
Qualora il Fondo destini risorse a imprese, occorre verificare la compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE). A seconda della tipologia di intervento, possono applicarsi i regimi di esenzione del Regolamento UE 651/2014 (GBER) o il regime de minimis del Regolamento UE 2023/2831 (massimale 300.000 euro su tre esercizi). Le imprese beneficiarie devono verificare l'iscrizione del sostegno nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e il rispetto dei cumuli.
Conclusione operativa
Il comma 535 ha portata strettamente contabile: alimenta per 3 milioni nel 2026 un Fondo già esistente, senza modificarne la disciplina. Per gli operatori potenzialmente interessati l'attenzione va focalizzata sul testo dell'art. 1, comma 312, della L. 213/2023 e sui relativi atti attuativi, che definiscono i contenuti sostanziali. La cifra contenuta del rifinanziamento e l'assenza di estensione pluriennale suggeriscono prudenza nella pianificazione: in mancanza di conferma nelle future leggi di bilancio, il Fondo potrebbe essere esaurito dopo l'esercizio 2026.
Domande frequenti
Cos'è il Fondo di cui all'art. 1, comma 312, L. 213/2023?
L'art. 1, comma 312, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha istituito uno specifico Fondo, la cui natura precisa, finalità e beneficiari sono individuati nel testo originario di quella disposizione e nei relativi atti attuativi. Il comma 535 della L. 199/2025 si limita a rifinanziare quel Fondo per 3 milioni nel 2026, senza modificarne la disciplina. Per ricostruire l'area di intervento e le modalità di accesso occorre consultare integralmente la L. 213/2023 e i decreti adottati per la sua attuazione. Il soggetto gestore del Fondo (Ministero competente, agenzia, ente pubblico) coordina l'erogazione delle risorse secondo i criteri stabiliti.
Il rifinanziamento di 3 milioni è valido anche per il 2027?
No. Il comma 535 limita espressamente il rifinanziamento all'anno 2026. Non vi è estensione automatica agli esercizi successivi. Le eventuali ulteriori dotazioni del Fondo dipenderanno dalle scelte delle future leggi di bilancio (a partire da quella per il 2027). Tale tecnica è tipica di Fondi consolidati alimentati annualmente, ma comporta una minore prevedibilità per i potenziali beneficiari. Chi pianifica progetti pluriennali dovrà tenere conto del rischio di mancato rifinanziamento per gli esercizi successivi. La Legge di contabilità pubblica (L. 196/2009) prevede orizzonte triennale di programmazione (art. 21) ma il legislatore di bilancio è libero di decidere annualmente sulla dotazione.
Come si accede al Fondo rifinanziato?
Le modalità di accesso al Fondo restano quelle già previste dalla L. 213/2023 e dagli atti attuativi adottati dal soggetto gestore. Il comma 535 non introduce nuove procedure: si limita ad alimentare la dotazione disponibile. Tipicamente l'accesso a Fondi pubblici avviene attraverso bandi (a sportello o competitivi) con presentazione di domanda telematica, valutazione dei requisiti soggettivi (natura del beneficiario) e oggettivi (caratteristiche del progetto). I dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale del soggetto gestore e talvolta nella Gazzetta Ufficiale. Le imprese o gli altri soggetti interessati possono iscriversi a newsletter o monitorare le sezioni dedicate per essere informati sui prossimi avvisi pubblici.
Come si tassano i contributi eventualmente ricevuti?
Il regime fiscale dipende dalla natura del beneficiario e dalla qualificazione del contributo. Per le imprese: contributi in conto esercizio sono ricavi ex art. 85, comma 1, lett. h), TUIR (D.P.R. 917/1986); contributi in conto impianti riducono il costo deducibile o si imputano in correlazione agli ammortamenti; contributi in conto capitale sono sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR con possibile rateizzazione fino a 5 esercizi. Per enti non commerciali si applicano gli artt. 143 e seguenti TUIR; per enti del Terzo settore iscritti al RUNTS opera il D.Lgs. 117/2017 con specifiche agevolazioni. I trasferimenti pubblici sono generalmente fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/1972, salvo che configurino corrispettivi di prestazioni commissionate.
Operano obblighi di trasparenza sui beneficiari?
Sì, si applicano due livelli di trasparenza. Primo livello: per il soggetto gestore del Fondo, gli obblighi del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (pubblicazione di dotazione, criteri, elenco beneficiari e importi erogati). Secondo livello: per le imprese beneficiarie di contributi superiori a 10.000 euro annui, gli obblighi della L. 124/2017 (legge annuale concorrenza) che impongono la pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel bilancio di esercizio o, in alternativa, sul sito internet dell'impresa. La mancata pubblicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie. Eventuali aiuti di Stato sono inoltre iscritti al Registro Nazionale Aiuti (RNA) ai sensi dell'art. 52 L. 234/2012.