In sintesi
- Iniziative di cui al comma 902 promosse e coordinate dal Ministero della cultura.
- Collaborazione con la Regione siciliana e gli enti locali interessati.
- Coinvolgimento di associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Pio La Torre.
- Modalità attuative definite con decreto del Ministro della cultura di concerto con il MEF.
- Norma di governance che presuppone lo stanziamento del comma 902.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 903 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della cultura di concerto con il MEF per le modalità concrete delle iniziative; nessun termine espresso per l'adozione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell’opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 903): promozione della cultura come fondamento delle iniziative memoriali
- Art. 5 Costituzione (comma 903): principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica con riconoscimento delle autonomie
- Art. 118 Costituzione (comma 903): principio di sussidiarietà nel coinvolgimento di enti locali e Regione siciliana
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Pio La Torre e la memoria istituzionale
Il comma 903 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) disciplina la governance delle iniziative per la memoria di Pio La Torre, già oggetto del comma 902 (che presumibilmente reca lo stanziamento finanziario). Pio La Torre (1927-1982), sindacalista e parlamentare del Partito comunista italiano, fu assassinato da Cosa nostra a Palermo il 30 aprile 1982 insieme a Rosario Di Salvo. La sua eredità politica include la proposta di legge che divenne la legge 13 settembre 1982, n. 646 (Rognoni-La Torre), che introdusse nel codice penale l'art. 416-bis sull'associazione di tipo mafioso e nel sistema italiano la confisca dei patrimoni illeciti. La promozione della sua memoria si inquadra nelle politiche pubbliche di lotta alla mafia e nell'art. 9 della Costituzione sulla promozione della cultura.
Governance multilivello e ruolo del MIC
Il Ministero della cultura assume il ruolo di coordinatore delle iniziative, in coerenza con le proprie funzioni ordinarie di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale ex art. 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali). Il coordinamento è necessario per evitare frammentazione fra iniziative locali e per garantire la coerenza con la dimensione nazionale della figura di Pio La Torre. La collaborazione con la Regione siciliana riflette il legame territoriale: la Sicilia è la regione in cui La Torre nacque, operò politicamente e fu assassinato. Il riferimento agli enti locali interessati comprende Palermo (luogo dell'omicidio), Altarello (frazione natale) e altri Comuni siciliani legati alla sua attività politica.
Specialità della Regione siciliana
Il rinvio alla Regione siciliana, anziché a una generica "regione interessata", valorizza lo statuto speciale di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). La Regione siciliana ha competenza legislativa primaria in materia di beni culturali e di promozione della cultura (art. 14 dello statuto). Il coordinamento con il MIC opera quindi in un quadro di leale collaborazione fra Stato e Regione speciale, secondo i principi dell'art. 5 e dell'art. 120 della Costituzione.
Decreto attuativo e procedimento
Le modalità concrete sono definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il concerto del MEF è obbligatorio per il rispetto del limite di spesa autorizzato. Il decreto dovrà presumibilmente disciplinare: criteri di selezione delle iniziative, requisiti dei soggetti proponenti, modalità di ripartizione delle risorse fra Regione siciliana ed enti locali, eventuali quote riservate ad associazioni e fondazioni, procedure di rendicontazione. A differenza del comma 900 (memoria Gramsci), il comma 903 non fissa un termine espresso per l'adozione del decreto: si applica il termine ordinatorio generale.
Profili di trasparenza e rendicontazione
Le risorse destinate a finalità memoriali e di promozione della legalità sono soggette agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: pubblicazione dei beneficiari, degli importi e delle finalità nei portali istituzionali. Per gli enti locali, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile impone l'iscrizione delle entrate vincolate al Titolo II e l'attribuzione delle spese alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali". La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e l'Anagrafe nazionale delle prestazioni e dei sussidi (ANPSV) raccolgono i dati sui beneficiari finali.
Coordinamento con la legge Rognoni-La Torre
La memoria di Pio La Torre è intrinsecamente legata alla legislazione antimafia che da lui prende il nome. La legge 13 settembre 1982, n. 646, integrata da numerosi interventi successivi (in particolare il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice antimafia), ha trasformato la lotta alla criminalità organizzata in Italia. Le iniziative di memoria, oltre alla celebrazione, possono sostanziarsi in attività di formazione civica nelle scuole, in coerenza con la legge 13 maggio 2010, n. 109 sull'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie. Il Comune destinatario di beni confiscati può integrare le risorse del comma 903 con quelle dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC).
Domande frequenti
Chi era Pio La Torre e perché la sua memoria è finanziata dallo Stato?
Pio La Torre (1927-1982) fu sindacalista, parlamentare e dirigente del Partito comunista italiano. La sua azione politica si concentrò sulla lotta alla mafia in Sicilia, sulle riforme agrarie e sull'opposizione all'installazione di missili NATO a Comiso. Fu assassinato a Palermo il 30 aprile 1982 da Cosa nostra insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. La sua eredità politica include la proposta di legge che divenne la legge 13 settembre 1982, n. 646 (Rognoni-La Torre), che introdusse l'art. 416-bis del codice penale sull'associazione di tipo mafioso e la confisca dei patrimoni illeciti. La promozione della sua memoria si inquadra nell'art. 9 Cost. (promozione della cultura) e nelle politiche pubbliche di contrasto alla criminalità organizzata, considerate di interesse nazionale prevalente.
Perché la Regione siciliana è menzionata espressamente?
Il richiamo alla Regione siciliana, piuttosto che a una generica "regione interessata", valorizza lo statuto speciale della Sicilia di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (convertito in legge costituzionale n. 2/1948). La Regione siciliana ha competenza legislativa primaria in materia di beni culturali e promozione della cultura, ai sensi dell'art. 14 dello statuto. Il legame con Pio La Torre è biografico (era siciliano), politico (operò principalmente in Sicilia) e tragico (fu assassinato a Palermo). Il coordinamento fra MIC e Regione siciliana avviene nel quadro della leale collaborazione fra Stato e Regione speciale ex art. 5 e 120 Cost. La forma giuridica preferenziale è l'intesa o l'accordo di programma, che vincolano entrambe le parti.
Quali tipologie di iniziative possono essere finanziate?
In coerenza con la finalità memoriale e di promozione della legalità, sono presumibilmente ammissibili: convegni e seminari sulla figura e sull'eredità politica di Pio La Torre; pubblicazioni di studi e documenti; attività didattiche nelle scuole, anche in collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre di Palermo; mostre e installazioni permanenti; produzioni audiovisive e teatrali; manifestazioni commemorative annuali in occasione dell'anniversario dell'omicidio (30 aprile); restauri di luoghi simbolici. Le iniziative possono integrarsi con le attività di educazione alla legalità previste dalla legge 13 maggio 2010, n. 109 e con i percorsi sui beni confiscati alle mafie gestiti dall'Agenzia nazionale (ANBSC). Le modalità concrete saranno definite dal decreto interministeriale.
Quale ruolo possono assumere i Comuni siciliani interessati?
I Comuni siciliani con legame biografico o politico a Pio La Torre, in primis Palermo (luogo dell'omicidio e principale teatro della sua attività politica) e Altarello (frazione natale di Palermo), possono essere destinatari diretti di trasferimenti vincolati per iniziative locali, partner di associazioni e fondazioni nell'organizzazione di eventi, o gestori di luoghi della memoria. Le funzioni culturali rientrano nelle competenze residuali dei Comuni ex art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Il principio di sussidiarietà dell'art. 118 Cost. favorisce il coinvolgimento del livello territoriale più prossimo al cittadino. Il coordinamento con il MIC e con la Regione siciliana assicura coerenza e prevenzione del doppio finanziamento delle medesime iniziative.
Come si rendicontano le risorse ricevute dagli enti locali?
Gli enti locali destinatari di trasferimenti vincolati per le iniziative del comma 903 devono: (i) iscrivere l'entrata al Titolo II del bilancio armonizzato (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) con vincolo di destinazione; (ii) imputare la spesa alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 2; (iii) impegnare le risorse solo a obbligazione giuridicamente perfezionata secondo il principio della competenza finanziaria potenziata; (iv) rendicontare le spese al MIC secondo le modalità del decreto attuativo. Si applicano inoltre gli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: pubblicazione dei beneficiari, degli importi e delle finalità nella sezione "Amministrazione trasparente". La Corte dei conti può esercitare controllo sulla regolarità della spesa e sull'equilibrio di bilancio ex art. 148 TUEL.