In sintesi
- Modificato l'art. 248, comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) con l'aggiunta di un nuovo periodo finale.
- La misura degli interessi sui crediti residui dalla gestione commissariale è fissata al tasso legale pro tempore vigente.
- La regola si applica agli interessi maturati successivamente al rendiconto della gestione commissariale di cui all'art. 256 TUEL.
- Norma di chiarimento che evita controversie sui criteri di calcolo degli interessi nei dissesti finanziari.
- Si applica solo agli enti locali in dissesto finanziario sottoposti a gestione commissariale.
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Comma 665 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al , ècomma 4 dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 665): autonomia finanziaria e sostenibilità degli enti locali post-dissesto
- Art. 97 Costituzione (comma 665): buon andamento della PA e sana gestione finanziaria
- Art. 1284 Codice Civile (comma 665): tasso legale richiamato per gli interessi sui crediti residui
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento della disposizione
Il comma 665 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una modifica puntuale all'art. 248, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), aggiungendo un periodo finale che disciplina la misura degli interessi sui crediti residuati dalla gestione commissariale negli enti locali in dissesto finanziario. La novella stabilisce che gli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'art. 256 TUEL si intendono fissati al tasso legale pro tempore vigente. Si tratta di una norma di chiarimento, diretta a superare le incertezze applicative che si erano manifestate nella prassi e nella giurisprudenza contabile.
Il quadro del dissesto finanziario negli enti locali
La disciplina del dissesto finanziario degli enti locali è contenuta nel titolo VIII della parte II del TUEL (artt. 244-269). Il dissesto viene dichiarato dal Consiglio dell'ente quando questo non è in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili o quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare fronte. A seguito della dichiarazione di dissesto si attiva la procedura di liquidazione affidata all'Organismo straordinario di liquidazione (OSL), composto da tre o un solo commissario nominato dal Presidente della Repubblica, che opera in autonomia rispetto agli organi dell'ente.
Il rendiconto della gestione commissariale: art. 256 TUEL
L'art. 256 del TUEL disciplina il rendiconto della gestione liquidatoria. L'OSL, una volta completata la procedura di liquidazione, redige un rendiconto che illustra l'attività svolta, le risorse acquisite e i pagamenti effettuati ai creditori ammessi alla massa passiva. Il rendiconto viene approvato dal Ministero dell'interno e segna formalmente la conclusione della gestione commissariale. Tuttavia, in molti casi residuano crediti non integralmente soddisfatti, su cui possono maturare ulteriori interessi nel tempo. Proprio su questi crediti residui interviene il nuovo periodo del comma 4 dell'art. 248 TUEL.
La portata della modifica: tasso legale ex art. 1284 c.c.
La nuova disposizione fissa la misura degli interessi che maturano dopo il rendiconto al tasso legale pro tempore vigente. Il tasso legale è quello disciplinato dall'art. 1284 del Codice Civile, che rinvia annualmente al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre di ciascun anno. Il tasso legale è storicamente molto più basso del tasso commerciale o degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sulla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La scelta del legislatore di fissare il tasso legale ha quindi un evidente effetto di contenimento dell'onere finanziario residuo a carico dell'ente locale.
Il contesto applicativo: tutela dell'equilibrio post-dissesto
La modifica si inserisce in un quadro normativo che mira a garantire la sostenibilità finanziaria degli enti locali usciti dal dissesto. L'art. 119 della Costituzione impone l'equilibrio dei bilanci e il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento UE. La fissazione del tasso legale evita che gli interessi maturati post-rendiconto possano riaccendere fenomeni di squilibrio finanziario in enti già usciti dalla procedura di dissesto. La norma tutela quindi il principio costituzionale di sana gestione finanziaria e quello di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Effetti per i creditori e per gli enti
Per i creditori la modifica comporta una riduzione delle aspettative di remunerazione dei crediti residui rispetto ai parametri commerciali. Tuttavia, l'applicazione del tasso legale offre certezza e prevedibilità nei rapporti con l'ente, eliminando le controversie sui criteri di calcolo. Per l'ente la modifica rappresenta un sollievo finanziario che può concorrere al consolidamento del percorso di risanamento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti aveva in passato adottato orientamenti non sempre uniformi sul punto, generando contenzioso e incertezza. La norma di interpretazione autentica - poiché di fatto chiarisce una regola già deducibile dal sistema - elimina questo vulnus.
Coordinamento con l'art. 248 TUEL
L'art. 248 TUEL, intitolato "Conseguenze della dichiarazione di dissesto", al comma 4 disciplina il divieto di azioni esecutive contro l'ente per debiti rientranti nella competenza dell'OSL e i rapporti tra crediti, interessi e accessori. Il nuovo periodo aggiunto dal comma 665 si inserisce sistematicamente in tale disciplina, completandola con la specifica indicazione del tasso applicabile agli interessi post-rendiconto. La norma rafforza la coerenza del sistema, evitando interpretazioni divergenti che in passato avevano alimentato controversie pendenti in sede civile e amministrativa.
Domande frequenti
A quali enti si applica la nuova disposizione del comma 665?
La nuova disposizione si applica esclusivamente agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e che hanno concluso la procedura di liquidazione con il rendiconto previsto dall'art. 256 TUEL. La disciplina del tasso legale opera quindi nella fase post-rendiconto, quando residuano crediti non integralmente soddisfatti dalla gestione commissariale. Gli enti non in dissesto continuano ad applicare le regole ordinarie sugli interessi previste dal Codice Civile e dalla normativa speciale di settore. Si tratta di una platea ristretta ma significativa, considerando i numerosi Comuni meridionali e insulari attualmente sottoposti a procedura di dissesto.
Cosa si intende per tasso legale pro tempore vigente?
Il tasso legale è disciplinato dall'art. 1284 del Codice Civile, secondo cui il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno e può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente. La formula "pro tempore vigente" significa che si applica il tasso effettivamente in vigore al momento della maturazione degli interessi, con eventuali aggiornamenti annuali. Il tasso legale è storicamente molto più basso del tasso commerciale o degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali, comportando quindi un significativo contenimento dell'onere finanziario.
Cosa rappresenta il rendiconto della gestione commissariale dell'art. 256 TUEL?
Il rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'art. 256 TUEL è il documento finale con cui l'Organismo straordinario di liquidazione (OSL) illustra l'attività svolta nella procedura di dissesto. Il rendiconto evidenzia le risorse acquisite, i debiti ammessi alla massa passiva, i pagamenti effettuati e gli eventuali residui. Viene approvato dal Ministero dell'interno previa verifica dei competenti uffici. L'approvazione segna formalmente la conclusione della gestione commissariale, anche se possono permanere crediti residui non integralmente soddisfatti. Su tali crediti residui matura, dopo il rendiconto, l'interesse fissato dal nuovo periodo del comma 4 dell'art. 248 TUEL al tasso legale pro tempore vigente.
La nuova disciplina si applica anche ai crediti già maturati prima del 1° gennaio 2026?
La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applica agli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'art. 256 TUEL. Per i rapporti pendenti occorrerà verificare la natura della norma: trattandosi di disposizione di chiarimento che disciplina un effetto giuridico (la misura degli interessi), è ragionevole ritenere che la disciplina si applichi agli interessi maturati dopo l'entrata in vigore, anche su crediti sorti precedentemente. Per le situazioni già consolidate o per i contenziosi pendenti occorrerà un'attenta valutazione caso per caso, tenendo conto dei principi generali di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di norme di interpretazione autentica.
Quali sono le implicazioni pratiche per i creditori degli enti dissestati?
Per i creditori degli enti locali dissestati la nuova disciplina comporta una riduzione delle aspettative di remunerazione dei crediti residui rispetto ai tassi commerciali o moratori. Il tasso legale è tipicamente inferiore agli interessi previsti per le transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002. Tuttavia, la norma offre certezza e prevedibilità, eliminando le controversie interpretative che si erano manifestate sulla misura degli interessi post-rendiconto. I creditori dovranno quindi adeguare le proprie previsioni di incasso, considerando anche che il tasso legale viene aggiornato annualmente con decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità di azionare eventuali garanzie aggiuntive o di concordare modalità transattive di chiusura del rapporto.