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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 346 disciplina il riparto fra Regioni e Province autonome delle risorse di cui al comma 344, destinate al Piano d’azione nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030.
  • Il riparto avviene con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
  • Il decreto deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
  • Il medesimo decreto disciplina anche il monitoraggio dell’attuazione delle azioni strategiche del PANSM e il recepimento nella pianificazione regionale.
  • L’intervento si colloca nel quadro del federalismo sanitario (art. 117 Cost., D.Lgs. 68/2011).
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Comma 346 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 . Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioniagosto 1997, n. 281 strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

Funzione della norma

Il comma 346 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 disciplina lo strumento tecnico con cui vengono ripartiti fra le Regioni a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano gli importi destinati al Piano d’azione nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030 di cui al precedente comma 344. La scelta del decreto ministeriale di concerto MEF-Salute, sentita la Conferenza unificata, è il modulo tipico di cooperazione istituzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per il riparto di fondi statali su materie di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost., tutela della salute). La norma non opera un riparto diretto delle somme, ma rinvia a un atto secondario che dovrà individuare i criteri di distribuzione, i flussi finanziari e gli indicatori di monitoraggio.

Il PANSM 2025-2030

Il Piano d’azione nazionale per la salute mentale rappresenta il documento di indirizzo strategico per le politiche nazionali in materia di tutela della salute mentale. Il PANSM 2025-2030 segue i precedenti piani d’azione (2013) e i documenti programmatici di settore, e definisce gli obiettivi strategici nazionali: rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale, integrazione socio-sanitaria, presa in carico globale dei pazienti, riduzione del ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori, sviluppo dei servizi territoriali, prevenzione del suicidio e gestione delle dipendenze comorbidi. La quantificazione delle risorse e la loro destinazione operativa sono affidate ai decreti attuativi e alle Regioni.

Tempistiche

Il decreto deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge: si tratta di un termine ordinatorio, ma rilevante per l’effettivo trasferimento delle risorse ai servizi sanitari regionali. La Conferenza unificata, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, riunisce Stato, Regioni ed enti locali e funge da sede di concertazione qualificata. La giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, nelle materie di competenza concorrente, il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso il sistema delle Conferenze costituisce attuazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 5 Cost.

Monitoraggio e pianificazione regionale

Il medesimo decreto disciplina il monitoraggio delle azioni strategiche del PANSM, verificandone il recepimento nei piani regionali e il raggiungimento degli obiettivi nazionali. Si tratta di una clausola di accountability tipica del federalismo sanitario, coerente con i meccanismi di verifica dei LEA previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 e dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Il monitoraggio si articola tipicamente su indicatori di processo (avvio di servizi territoriali, copertura della popolazione assistibile), indicatori di esito (riduzione dei ricoveri ripetuti, integrazione socio-sanitaria) e indicatori finanziari (utilizzo delle risorse trasferite).

Rilievi per gli enti locali

La gestione operativa dei servizi di salute mentale spetta alle Aziende sanitarie regionali, ma i Comuni intervengono nelle funzioni socio-assistenziali integrate (art. 13 TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e legge n. 328/2000). La pianificazione regionale recepita nel decreto può quindi incidere sulla programmazione dei piani di zona e sull’integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale. Le Province e le Città metropolitane non hanno un ruolo diretto, salvo per profili logistici legati alla disponibilità di immobili o di servizi di trasporto sociale per pazienti con disturbi psichiatrici. La leale collaborazione fra livelli di governo è condizione operativa essenziale per l’effettiva attuazione del Piano.

Equità territoriale

Uno degli obiettivi più rilevanti del PANSM 2025-2030, e quindi del decreto di riparto, sarà ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi di salute mentale. I dati ministeriali storici evidenziano forti disparità di dotazione di personale, di posti letto residenziali e di servizi semi-residenziali fra Regioni; il riparto ex art. 119 Cost. dovrà tenere conto sia degli indicatori di domanda (prevalenza dei disturbi, indicatori epidemiologici) sia degli indicatori di offerta esistente, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza.

Rapporto con il PNRR Missione 6

La Missione 6 (Salute) del PNRR ha previsto investimenti per il rafforzamento dei servizi territoriali, fra cui le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali. Tali strutture sono punti di erogazione naturali anche per i servizi di salute mentale, in particolare nella loro dimensione territoriale e di prossimità. Il decreto di riparto del PANSM dovrà coordinarsi con la programmazione PNRR, in modo da evitare sovrapposizioni e da valorizzare le complementarietà: il PNRR finanzia tipicamente investimenti (infrastrutture, dotazioni), mentre il fondo PANSM finanzia spesa corrente (personale, servizi). Un’integrazione virtuosa fra i due canali può produrre effetti significativi sull’assistenza psichiatrica territoriale.

Profili procedurali e ricorso amministrativo

L’atto di riparto avrà natura di decreto ministeriale, non regolamentare, da registrare alla Corte dei conti ai sensi della L. 14 gennaio 1994, n. 20. L’adozione è soggetta al controllo preventivo di legittimità. Le Regioni che ritengano leso il proprio diritto al riparto potranno impugnare il decreto davanti al TAR del Lazio o, in sede di conflitto di attribuzione, davanti alla Corte costituzionale. La giurisprudenza in materia di fondi statali ripartiti con decreto ministeriale è consolidata: i criteri di riparto devono essere oggettivi, ragionevoli e coerenti con la finalità del fondo, pena l’illegittimità del provvedimento.

Domande frequenti

A quali risorse si riferisce il comma 346?

Il comma 346 rinvia espressamente agli importi previsti dal precedente comma 344, destinati ad attuare il Piano d’azione nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030. Si tratta di risorse statali da ripartire fra Regioni e Province autonome con criteri uniformi, in modo da garantire un livello omogeneo di servizi sul territorio nazionale. Il riparto non avviene per legge, ma con un decreto attuativo del Ministro della salute di concerto con il MEF: il comma 346 fissa la procedura, le tempistiche e i contenuti che il decreto deve avere, inclusa la disciplina del monitoraggio dell’attuazione del Piano.

Qual è il ruolo della Conferenza unificata?

La Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il suo parere è richiesto perché il riparto incide sia sulla competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute, sia sulle ricadute operative per i Comuni (servizi socio-assistenziali integrati, piani di zona). Si tratta di un parere endoprocedimentale che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, costituisce attuazione del principio di leale collaborazione fra Stato e autonomie territoriali (art. 5 e 117 Cost.).

Entro quale termine deve essere adottato il decreto attuativo?

Il comma 346 fissa un termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, quindi indicativamente entro la fine di aprile 2026. Si tratta di un termine ordinatorio: il suo decorso non determina la decadenza della potestà di adottare il decreto, ma costituisce un parametro di valutazione dell’efficienza dell’amministrazione. Nella prassi i decreti di riparto fondi statali sono spesso emanati con ritardi rispetto al termine legale; ciò può incidere sulla tempestiva programmazione dei servizi regionali e sull’avvio operativo delle azioni strategiche previste dal PANSM.

Quali criteri saranno usati per il riparto fra Regioni?

La norma non li individua direttamente: rinvia al decreto attuativo. In linea generale i criteri saranno coerenti con il quadro dei costi e fabbisogni standard di cui al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, attuativo dell’art. 119 Cost., e potranno valorizzare indicatori demografici, epidemiologici e di domanda di servizi di salute mentale. Il decreto dovrà rispettare i livelli essenziali di assistenza (LEA) ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e gli obiettivi di equità territoriale. L’atto sarà un decreto interministeriale (Salute - MEF) di natura non regolamentare, soggetto a registrazione della Corte dei conti.

Come incide sui Comuni e sulle ASL territoriali?

L’esecuzione del PANSM è affidata ai dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali, sotto la direzione delle Regioni. I Comuni intervengono in quanto titolari delle funzioni socio-assistenziali ai sensi dell’art. 13 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e della L. 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali), tipicamente attraverso i piani di zona e l’integrazione socio-sanitaria. Il decreto attuativo previsto dal comma 346 può quindi orientare la programmazione comunale, soprattutto nei distretti con elevata domanda di servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari per i pazienti con disturbi mentali.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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