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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Modifica dell'art. 14, c. 1-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69.
  • I Comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi.
  • Il trasferimento comporta riduzione permanente di pari importo della componente stabile del Comune cedente.
  • La riduzione è certificata dall'organo di revisione del Comune.
  • Strumento di flessibilità per gestire associatamente le funzioni nelle aree montane, isolane e di arcipelago.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 238 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni deilegge 9 maggio 2025, n. 69 comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione».

Quadro della modifica

Il comma 238 della Legge di Bilancio 2026 interviene sull'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, inserendo dopo il primo periodo una disposizione che consente ai Comuni di trasferire alle proprie forme associative (unioni dei comuni, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago) una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei rispettivi Fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

Il quadro delle forme associative

La disposizione si colloca nel solco del lungo percorso italiano di valorizzazione della gestione associata delle funzioni comunali. Le unioni dei comuni sono disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e rappresentano enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Le comunità montane sono enti locali specifici dei territori montani, originariamente disciplinati dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102 e successivamente dall'art. 27 del TUEL; nel tempo molte Regioni le hanno trasformate o riorganizzate. Le comunità isolane o di arcipelago, previste dall'art. 29 del TUEL, sono forme associative dei comuni delle isole minori e degli arcipelaghi, fondate sulla specifica condizione geografica.

Il meccanismo del trasferimento

Il comma 238 introduce uno strumento di flessibilità nella gestione dei Fondi comunali. La norma di rinvio (art. 14 del D.L. 25/2025) disciplina la componente stabile dei Fondi di finanziamento dei Comuni, alimentata dall'incremento delle risorse di finanza locale. Il meccanismo consente al Comune di trasferire a una propria forma associativa una quota di tale incremento, riducendo proporzionalmente in modo permanente la componente stabile del proprio Fondo. Il trasferimento è uno strumento di redistribuzione orizzontale dentro il sistema delle autonomie locali: le risorse permangono nel circuito degli enti territoriali e affluiscono alla struttura associativa che le gestisce per conto dei Comuni aderenti.

Il ruolo dell'organo di revisione

La disposizione attribuisce all'organo di revisione del Comune il ruolo di certificare la riduzione permanente della componente stabile del Fondo. L'organo di revisione è disciplinato dagli artt. 234-241 del TUEL ed è chiamato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. La certificazione attesta l'effettiva riduzione e ne garantisce il carattere permanente, in modo da evitare doppi conteggi o utilizzi impropri delle risorse residue. La certificazione rappresenta un presidio di trasparenza e correttezza nella gestione delle finanze locali e si integra con il sistema dei controlli interni di cui all'art. 147 TUEL.

Profili di autonomia comunale

L'intervento rispetta pienamente l'autonomia dei Comuni, riconosciuta dagli artt. 5 e 114 della Costituzione e specificata dall'art. 119 in materia di autonomia finanziaria. La facoltà di trasferimento è discrezionale: il Comune valuta autonomamente se aderire alla redistribuzione, ne misura la quota e ne assume le conseguenze in termini di riduzione permanente. La decisione si inserisce nella programmazione strategica dell'ente e nella scelta circa il livello più opportuno (singolo Comune o forma associativa) per la gestione di determinati servizi pubblici locali.

Specificità delle comunità montane e isolane

Il riferimento esplicito alle comunità montane e isolane è particolarmente significativo. Tali enti operano in contesti territoriali fragili, caratterizzati da spopolamento, difficoltà di accesso e diseconomie di scala. L'art. 44 della Costituzione prevede misure a favore delle zone montane e l'art. 27 del TUEL configura le comunità montane come strumento ordinario di esercizio associato delle funzioni comunali in tali territori. L'intervento legislativo rafforza la dotazione finanziaria di queste forme associative, consentendo loro di accedere a una quota delle risorse comunali in funzione di una più efficiente erogazione dei servizi sull'area montana o isolana.

Rapporto con la programmazione finanziaria

La modifica si integra con il quadro della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e con i principi contabili allegati. La riduzione permanente della componente stabile del Fondo del Comune cedente impone un coordinamento con il bilancio di previsione pluriennale, con il DUP (Documento Unico di Programmazione) e con il piano triennale dei lavori pubblici. Le forme associative beneficiarie devono iscrivere le risorse trasferite nel proprio bilancio con destinazione coerente alle finalità istituzionali e nel rispetto degli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL.

Effetti perequativi e prospettive

La possibilità di trasferimento permanente costituisce un meccanismo di redistribuzione bottom-up. I Comuni che aderiscono a forme associative consolidate possono concentrare risorse strutturali al livello sovracomunale, valorizzando le economie di scala e la specializzazione gestionale. La permanenza della riduzione (certificata dall'organo di revisione) impedisce comportamenti opportunistici di ritrasferimento e garantisce stabilità finanziaria alle unioni e alle comunità beneficiarie. Si tratta di una innovazione coerente con la strategia di riordino territoriale promossa dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) e con i più recenti orientamenti di rilancio delle aree interne.

Domande frequenti

Quale norma viene modificata dal comma 238?

Il comma 238 modifica l'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69. La novella consiste nell'inserimento, dopo il primo periodo del comma 1-bis, di una disposizione che consente ai Comuni di trasferire alle proprie forme associative (unioni dei comuni, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago) una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi. La modifica produce una sorta di travaso permanente di risorse dal singolo Comune alla struttura associativa, con riduzione corrispondente certificata dall'organo di revisione del Comune cedente.

Cosa si intende per "componente stabile" dei Fondi dei Comuni?

La componente stabile dei Fondi di finanziamento dei Comuni rappresenta la quota strutturale, ricorrente e permanente delle risorse trasferite dallo Stato. Si distingue dalla componente variabile, che è soggetta a fluttuazioni annuali in base a specifiche destinazioni o emergenze. La componente stabile garantisce certezza nella programmazione pluriennale del bilancio comunale. La disciplina di riferimento è contenuta nel D.L. 25/2025 convertito in L. 69/2025 e si coordina con la finanza locale ordinaria. Il trasferimento previsto dal comma 238 incide proprio sulla componente stabile, riducendola in via permanente: il Comune cedente non potrà chiedere il ritorno delle risorse trasferite negli esercizi successivi.

Quali forme associative possono beneficiare del trasferimento?

Le forme associative beneficiarie sono tre tipologie espressamente individuate: le unioni dei comuni (art. 32 TUEL, D.Lgs. 267/2000), le comunità montane (art. 27 TUEL e L. 1102/1971 e successive normative regionali di riordino), le comunità isolane o di arcipelago (art. 29 TUEL). Il Comune cedente deve essere aderente alla forma associativa beneficiaria: il trasferimento opera quindi nell'ambito di un rapporto di adesione e partecipazione già in essere. Le forme associative rappresentano lo strumento ordinario di gestione sovracomunale di funzioni e servizi, valorizzato in particolare nelle aree montane, isolane e nei piccoli comuni di pianura per ragioni di economie di scala e di efficienza amministrativa.

Perché il trasferimento è certificato dall'organo di revisione?

L'organo di revisione è il presidio di controllo contabile del Comune, disciplinato dagli artt. 234-241 del TUEL. La certificazione attribuita dal comma 238 attesta l'effettiva riduzione permanente della componente stabile del Fondo del Comune cedente. La funzione è doppia: da un lato garantisce trasparenza e correttezza contabile, attestando che la riduzione del Fondo è pari all'importo trasferito; dall'altro impedisce eventuali doppi conteggi o utilizzi impropri delle risorse rimaste. La certificazione costituisce documento ufficiale che il Comune deve conservare ed esibire in caso di controlli successivi da parte della Corte dei conti (Sezione regionale di controllo) o di altri organi di vigilanza sulla finanza locale.

Quali sono le implicazioni strategiche per un Comune che valuta il trasferimento?

Il Comune deve compiere una valutazione approfondita. La riduzione è permanente: ciò significa che la base finanziaria stabile del bilancio comunale si riduce in modo strutturale per gli esercizi futuri. La decisione si giustifica quando la forma associativa beneficiaria gestisce servizi rilevanti per la comunità locale e quando il trasferimento consente economie di scala, qualità superiore dei servizi o sviluppo di funzioni che il singolo Comune non riuscirebbe a esercitare efficacemente. La scelta va coordinata con il DUP (Documento Unico di Programmazione), il bilancio pluriennale, il piano triennale dei lavori pubblici e gli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL. È opportuno acquisire il parere preventivo dell'organo di revisione e una delibera consiliare puntuale sul trasferimento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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