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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 606 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 legge 31 luglio , dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:2023, n. 100 «4-bis.

1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l’esigenza allo scopo di assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma».

In sintesi

  • Inserito un nuovo comma 4-bis.1 nell’art. 20-ter del D.L. 61/2023, convertito in L. 100/2023.
  • Il Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione 2023 può conferire fino a 2 incarichi dirigenziali non generali ulteriori.
  • Resta fermo il limite complessivo numerico del comma 4 e il tetto delle risorse 2026 della struttura.
  • Le modalità di conferimento sono quelle già previste dalla lettera a) del comma 4-bis del medesimo art. 20-ter.
  • Norma di organizzazione amministrativa, senza nuovi oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato.
La novella in sintesi

Il comma 606 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 introduce nell’art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) un nuovo comma 4-bis.1, che amplia la facoltà del Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dall’alluvione del maggio 2023 di conferire incarichi dirigenziali non generali. La misura ha contenuto squisitamente organizzativo e si colloca nel filone della specializzazione delle strutture commissariali già sperimentato in occasione dei precedenti crateri sismici (Aquila 2009, Centro Italia 2016, Ischia 2017) e di altri eventi calamitosi di rilievo nazionale. La scelta di rafforzare la dotazione dirigenziale risponde all’esigenza, ormai consolidata nel diritto della protezione civile, di dotare le strutture commissariali di un’adeguata capacità di governance tecnica e amministrativa.

Limiti numerici e finanziari

Il nuovo comma stabilisce due paletti invalicabili. Il primo è il limite complessivo numerico fissato dal comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 20-ter D.L. 61/2023: il Commissario non può comunque eccedere il totale di posizioni dirigenziali già autorizzate dall’ordinamento per la struttura. Il secondo è il limite delle risorse finanziarie disponibili per il 2026 per il funzionamento della struttura; gli incarichi aggiuntivi devono quindi essere finanziati a saldo invariato, attingendo agli stanziamenti già previsti per il personale. La doppia clausola di salvaguardia riflette la prudenza del legislatore in materia di spesa per il personale dirigenziale, particolarmente sensibile sotto il profilo del controllo della spesa pubblica e della trasparenza ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Entro questi vincoli, «ove ve ne sia l’esigenza allo scopo di assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali», il Commissario può conferire fino a due ulteriori incarichi di livello dirigenziale non generale, previsti dalla lettera b) del comma 4-bis, utilizzando però le modalità di conferimento di cui alla lettera a) dello stesso comma. L’intreccio normativo merita di essere chiarito: la lettera b) individua la tipologia di posizione (dirigenza non generale, ossia di seconda fascia ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), mentre la lettera a) richiama l’art. 19 del medesimo D.Lgs. 165/2001, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nella P.A. Tale tecnica legislativa di richiamo incrociato consente di flessibilizzare gli strumenti senza moltiplicare le tipologie giuridiche.

Profili di compatibilità con la disciplina ordinaria

Il rinvio alla disciplina dell’art. 19 D.Lgs. 165/2001 implica che gli incarichi siano conferiti con provvedimento motivato, per durata determinata (tra tre e cinque anni di norma, ai sensi del comma 2) e con possibilità di attribuzione anche a soggetti esterni alla P.A., entro i tetti previsti dai commi 5-bis e 6 del medesimo articolo. Resta ferma l’applicazione dei principi di rotazione, trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e degli obblighi di pubblicità degli atti di conferimento previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. La pubblicazione degli atti di conferimento sulla sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale è condizione di efficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013.

Sul piano della finanza pubblica, l’assenza di nuovi oneri impone che gli emolumenti vengano coperti riducendo proporzionalmente altre voci della contabilità speciale ex art. 20-quinquies D.L. 61/2023. La Ragioneria generale dello Stato vigila ex art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, sulla copertura, anche attraverso il monitoraggio periodico della contabilità speciale e l’adozione di specifiche linee guida operative. La gestione richiede particolare attenzione al rispetto del principio di equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81 Cost. e dalla legge n. 243/2012.

Cornice costituzionale

La disposizione si inserisce nel quadro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e nella tutela dei territori ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale, la Corte ha più volte ribadito che la flessibilità organizzativa nelle strutture commissariali è ammissibile purché rispetti i principi di proporzionalità, copertura finanziaria e parità di accesso al pubblico impiego (sent. n. 187/2016 in tema di lavoro pubblico flessibile e sent. n. 88/2022 in tema di proroghe). Il bilanciamento tra flessibilità e tutele costituzionali rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto della protezione civile.

Effetti pratici sulla struttura

L’ampliamento di due posizioni dirigenziali potenzia in particolare le aree di coordinamento tecnico, di rendicontazione finanziaria e di rapporti con gli enti locali del cratere alluvionato (province e comuni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche). Si tratta di funzioni nodali alla luce del coordinamento con il Dipartimento Casa Italia (art. 6 della L. 18 marzo 2025, n. 40, riferimento sistematico per la ricostruzione di rilievo nazionale) e con il Ministero dell’economia per il riparto delle risorse, anche in coerenza con i cronoprogrammi PNRR di mitigazione del rischio idrogeologico (Missione 2, Componente 4, del PNRR adottato in attuazione del Reg. UE 2021/241). I dirigenti aggiuntivi potranno presidiare l’interlocuzione con gli enti finanziari (BEI, Cassa Depositi e Prestiti) e con le imprese aggiudicatarie degli appalti pubblici di ricostruzione, garantendo lo snodo tra programmazione e attuazione operativa degli interventi.

Domande frequenti

Quanti dirigenti aggiuntivi può nominare il Commissario in base al comma 606?

Il comma autorizza il conferimento di un massimo di due incarichi di livello dirigenziale non generale ulteriori rispetto a quelli già previsti dal comma 4 dell’art. 20-ter del D.L. 61/2023. Resta fermo, in ogni caso, il tetto numerico complessivo del comma 4, secondo periodo, che fissa l’organico massimo della struttura commissariale. Inoltre il conferimento è subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il 2026, senza incrementi di stanziamento. Si tratta dunque di una flessibilità organizzativa interna e non di un ampliamento di pianta organica.

Possono essere conferiti a soggetti esterni alla P.A.?

Sì, ma entro i limiti dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, richiamato indirettamente attraverso la lettera a) del comma 4-bis dell’art. 20-ter D.L. 61/2023. Sono ammessi incarichi dirigenziali a esterni in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, entro i tetti percentuali previsti dai commi 5-bis e 6 del medesimo art. 19, e con procedura comparativa. Il provvedimento di conferimento deve essere motivato e pubblicato sul sito istituzionale ex art. 15 D.Lgs. 33/2013, in coerenza con i principi di trasparenza e con la disciplina anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

Le risorse finanziarie restano quelle già stanziate o vengono incrementate?

Il legislatore ha previsto espressamente l’invarianza di spesa: gli incarichi aggiuntivi devono essere conferiti «nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto». Non vi sono quindi nuovi stanziamenti, ma una redistribuzione delle disponibilità già esistenti sulla contabilità speciale del Commissario ex art. 20-quinquies del D.L. 61/2023. Il rispetto del vincolo è assicurato dalla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio e dal monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 17 L. 196/2009.

Quale durata hanno gli incarichi?

La durata segue le regole generali dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001: minimo tre anni, massimo cinque (commi 2 e 4 dello stesso articolo), salvo che la specifica disciplina della struttura commissariale non preveda termini più brevi. In ogni caso, in coerenza con la natura emergenziale dell’intervento, gli incarichi non potranno eccedere la durata della struttura medesima, che opera fino al completamento del processo di ricostruzione. Eventuali rinnovi sono possibili nei limiti delle risorse e previa valutazione dei risultati conseguiti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 19 D.Lgs. 165/2001 introdotto dal D.L. 80/2021.

Vi sono profili di responsabilità erariale per il Commissario in caso di incarichi non giustificati?

Sì. Il Commissario, in quanto soggetto pubblico chiamato a gestire risorse statali, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale ai sensi del R.D. 1214/1934 e del D.Lgs. 174/2016. L’eventuale conferimento di incarichi sproporzionati rispetto alle esigenze funzionali, o privi di motivazione adeguata, può configurare colpa grave ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La giurisprudenza contabile (cfr. SS.RR. n. 12/2011 in tema di incarichi dirigenziali) richiede prova rigorosa di necessità, proporzionalità e effettivo utilizzo del dirigente nominato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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