In sintesi
- Il limite previsto dall’art. 11, comma 3, del DPCM 19 giugno 2019 n. 100 viene raddoppiato dal 5% al 10%.
- Il contingente di riferimento è quello dei commi 1 e 2 dello stesso art. 11 (collaboratori uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia).
- L’intervento amplia gli spazi assunzionali per lo staff politico-tecnico del Ministero.
- Resta fermo il rispetto della normativa generale sugli incarichi presso uffici di diretta collaborazione (D.Lgs. 300/1999 e D.Lgs. 165/2001).
- Norma di natura organizzativa, senza nuove dotazioni organiche stabili.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 289 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il limite previsto dall’articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei , pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11,ministri 19 giugno 2019, n. 100 per l’assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.
Norme modificate da questi commi
- Art. 95 Costituzione (comma 289): responsabilità politica e organizzativa del Ministro sugli uffici di diretta collaborazione
- Art. 97 Costituzione (comma 289): buon andamento e organizzazione degli uffici pubblici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento
Il comma 289 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul DPCM 19 giugno 2019, n. 100, regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. L’intervento, puntuale, modifica il tetto previsto dall’art. 11, comma 3, del DPCM, portandolo dal 5% al 10% del contingente complessivo definito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo per l’assegnazione di collaboratori esterni.
La struttura degli uffici di diretta collaborazione
Gli uffici di diretta collaborazione (gabinetto, segreteria, ufficio legislativo, ufficio stampa) sono regolati, in via generale, dall’art. 14 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dall’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di strutture al servizio dell’organo politico, distinte dall’amministrazione attiva, con personale in posizione di comando, fuori ruolo o con contratto a tempo determinato. Il DPCM 100/2019 ne fissa l’organizzazione di dettaglio per il Ministero della Giustizia.
La modifica del tetto del 5%
Il previgente art. 11, comma 3, prevedeva che la quota dei collaboratori esterni assegnabili oltre il contingente ordinario fosse contenuta entro il 5%. L’elevazione al 10% raddoppia, in valore assoluto, gli spazi a disposizione del Ministro per acquisire professionalità specialistiche di staff. La leva legislativa è il livello primario: la norma di rango ordinario modifica direttamente la disposizione regolamentare, secondo lo schema tipico della legge che incide sui DPCM organizzativi (analogo a quanto avvenuto, ad esempio, con l’art. 1, comma 6, della L. 244/2007).
Rapporto con l’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001
Per gli incarichi dirigenziali a contratto resta fermo il tetto generale dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (10% della dotazione dirigenziale di prima fascia, 8% di seconda). Il comma 289 non incide su tale limite: amplia solo quello specifico degli uffici di diretta collaborazione, che ha logica e finalità distinte (supporto fiduciario al vertice politico).
Profili di legittimità costituzionale
L’intervento si muove nel solco dell’art. 95 Cost., che riconosce al Presidente del Consiglio e ai Ministri la responsabilità politica e organizzativa dei rispettivi dicasteri, e dell’art. 97 Cost., che richiede l’adeguata organizzazione degli uffici. La distinzione tra apparato burocratico e staff politico, già ribadita dalla Corte costituzionale (ad es. sent. 304/2010 sui rapporti tra organi politici e dirigenza), non viene intaccata: i collaboratori dello staff non assumono funzioni gestorie sull’amministrazione attiva.
Effetti sui costi
L’incremento del tetto si traduce in maggiori facoltà di assunzione di personale a tempo determinato, contratti di collaborazione e incarichi professionali. La copertura, in assenza di una clausola di onere espressa nel comma 289, deve essere trovata nelle ordinarie risorse del Ministero già iscritte nei capitoli di bilancio relativi agli uffici di diretta collaborazione. Vale anche qui il principio di copertura ex art. 81 Cost. e la regola sul piano triennale dei fabbisogni (art. 6 D.Lgs. 165/2001).
Coordinamento normativo
La nuova disciplina richiederà un aggiornamento formale del DPCM 100/2019 e, sul piano applicativo, la revisione dei provvedimenti interni di organizzazione adottati dal Ministro. Restano ferme le regole sul conferimento degli incarichi: trasparenza (D.Lgs. 33/2013), inconferibilità/incompatibilità (D.Lgs. 39/2013), assenza di rapporti di parentela o conflitti di interesse.
Le tipologie di personale degli uffici di diretta collaborazione
Negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia operano diverse categorie. La componente strutturata comprende magistrati ordinari, amministrativi e contabili fuori ruolo (disciplinati da norme speciali, ad es. artt. 1-2 L. 48/2001 e art. 196 R.D. 12/1941), dirigenti e funzionari del Ministero in posizione di comando o distacco, personale di Polizia penitenziaria. La componente fiduciaria, invece, è reclutata dall’esterno con contratti a tempo determinato o incarichi professionali: si tratta di consiglieri, esperti, addetti stampa, capi di gabinetto. Il comma 289 incide solo su questa seconda componente, raddoppiando lo spazio assunzionale dal 5% al 10% del contingente complessivo.
Trasparenza e prevenzione della corruzione
Anche gli incarichi di staff sono soggetti al regime di trasparenza ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ai vincoli di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. I provvedimenti di conferimento devono essere pubblicati sulla sezione «Amministrazione trasparente» del sito del Ministero, con indicazione del compenso e del curriculum dell’incaricato. La responsabilità per l’omessa pubblicazione è del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). L’ampliamento del tetto previsto dal comma 289 non incide su questi obblighi, che continuano ad applicarsi pienamente a ciascun nuovo conferimento.
Costi medi e impatto economico
Il compenso dei collaboratori di staff è determinato sulla base dei decreti interministeriali sui livelli retributivi, generalmente parametrati a quelli della dirigenza dello Stato. Per un consigliere a tempo pieno, il costo annuo lordo per l’amministrazione si aggira tra 80.000 e 130.000 euro a seconda del livello. Il raddoppio del tetto, in valore assoluto, può tradursi in qualche unità aggiuntiva di personale di staff (5-10 unità, in base alla composizione del contingente complessivo dell’art. 11, commi 1 e 2, DPCM 100/2019). L’onere è finanziato nei limiti delle risorse del Ministero della giustizia già iscritte a bilancio per gli uffici di diretta collaborazione, senza ulteriori autorizzazioni di spesa nella LB 2026.
Domande frequenti
Che cos’è il DPCM 100/2019 modificato dal comma 289?
È il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, adottato il 19 giugno 2019 ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 300/1999 e dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001. Disciplina la composizione di gabinetto, segreteria, ufficio legislativo, ufficio stampa, segreteria tecnica e collegio dei consiglieri. L’art. 11 fissa contingenti e modalità di assegnazione del personale a tali strutture, distinguendo tra personale dell’amministrazione (comma 1 e 2) e collaboratori esterni (comma 3). Il comma 289 LB 2026 incide solo sulla percentuale del comma 3.
Cosa significa «collaboratori» in questo contesto?
Sono soggetti acquisiti dall’esterno dell’amministrazione per supportare il Ministro su materie specialistiche (giuridiche, organizzative, comunicative). Il rapporto può essere a tempo determinato, di collaborazione coordinata o di consulenza professionale. Si distinguono dal personale strutturato del Ministero (magistrati fuori ruolo, dirigenti, funzionari) che lavora negli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando o distacco. La loro funzione è fiduciaria: cessano automaticamente al cambio del Ministro o per revoca dell’incarico. Le retribuzioni sono fissate dai decreti interministeriali sui compensi di staff.
Il raddoppio del limite vale per il futuro o anche per situazioni in corso?
La norma, entrando in vigore il 1° gennaio 2026, opera ex nunc. Significa che il nuovo limite del 10% si applica ai conferimenti di incarico disposti a partire da tale data o ai rinnovi successivi. Gli incarichi in corso, già sotto il vecchio tetto del 5%, restano validi. Tuttavia, l’amministrazione potrà immediatamente utilizzare lo spazio aggiuntivo per nuovi conferimenti, fino al raggiungimento del nuovo plafond, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della giustizia.
Servono decreti attuativi?
Non sono richiesti decreti attuativi specifici, perché il comma 289 modifica direttamente una percentuale già presente nel DPCM 100/2019. È opportuno, sul piano formale, che il Ministero recepisca la modifica con un aggiornamento del proprio decreto di organizzazione interna, ma l’efficacia normativa è già piena dal 1° gennaio 2026. Sul piano operativo, ogni nuovo conferimento dovrà rispettare le ordinarie procedure di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs. 33/2013 e le verifiche di inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013.
Il comma 289 incide sui magistrati fuori ruolo?
No. I magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia sono disciplinati da una normativa autonoma (artt. 1-2 della L. 13 febbraio 2001, n. 48, e art. 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 12/1941) e rientrano in contingenti separati, anche numericamente, dal tetto del comma 3 dell’art. 11 DPCM 100/2019. Il comma 289 LB 2026 incide solo sulla quota dei collaboratori esterni di staff. Resta dunque ferma la disciplina speciale sui collocamenti fuori ruolo dei magistrati, che richiede provvedimento del CSM e che è soggetto a limiti numerici complessivi distinti.