- Termine decadenziale di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge per presentare la domanda di elargizione di cui al comma 915.
- Organo competente: Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno.
- Le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- Se, anche in via prospettica, emerge il superamento del limite di spesa del comma 915, le domande successive non sono prese in considerazione.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 sull'elargizione alle vittime del terrorismo.
Comma 917 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Migrazione Esteri
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. La domanda per la corresponsione dell’elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’interno, competente alla concessione dell’elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma
915. Qualora dall’accoglimento delle domande, secondo l’ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio di cui al comma
915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al .decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510
Norme modificate da questi commi
- Art. 2964 Codice Civile (comma 917): Disciplina generale della decadenza, applicabile al termine di quattro mesi.
- Art. 2963 Codice Civile (comma 917): Computo dei termini, rilevante per il calcolo del termine di quattro mesi.
- Art. 10 Costituzione (comma 917): Principio di tutela degli stranieri e dei diritti civili, ambito della direzione competente.
- Art. 117 Costituzione (comma 917): Riparto di competenze rilevante per la disciplina nazionale dell’immigrazione.
Quadro generale e collegamento con il comma 915
Il comma 917 della Legge di Bilancio 2026 disciplina gli aspetti procedurali della domanda per accedere all'elargizione disposta dal comma 915, di cui costituisce norma di attuazione e completamento. Senza il comma 915 (che individua i beneficiari e quantifica il limite di spesa), il comma 917 non sarebbe applicabile. La tecnica legislativa è quella della distribuzione su più commi della disciplina di una misura: nel comma 915 il merito (riconoscimento di un beneficio economico a una specifica categoria), nel comma 917 il procedimento (modalità di presentazione e istruttoria).
Il termine decadenziale
Il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge ha natura decadenziale, come espressamente indicato dalla norma con la formula «a pena di decadenza». La decadenza, ai sensi degli artt. 2964-2969 del codice civile, comporta la perdita del diritto per il mancato compimento dell'atto entro il termine fissato dalla legge. Diversamente dalla prescrizione, la decadenza non è soggetta a interruzione né sospensione, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2026) e scade pertanto, salvo errore di calcolo, il 30 aprile 2026. La rigidità del termine si giustifica con l'esigenza di rapida definizione dei beneficiari e di chiusura tempestiva dell'istruttoria.
L'organo competente
La competenza spetta alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno. L'individuazione precisa dell'organo richiama l'articolazione del Ministero dell'interno disciplinata dal D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 e dai successivi regolamenti di organizzazione. La specificità dell'individuazione è volta a evitare incertezze interpretative e a garantire la corretta canalizzazione delle domande, anche ai fini del rispetto del termine decadenziale.
L'ordine cronologico e il limite di spesa
La norma stabilisce che le domande accolte seguono l'ordine cronologico di presentazione. Questa regola, comune nella legislazione di sostegno (cosiddetto «a sportello»), crea per i potenziali beneficiari un'esigenza di tempestività: la presentazione tardiva, anche se entro il termine decadenziale, può non garantire l'accesso al beneficio se le risorse risultano già esaurite. La previsione che le domande non sono prese in considerazione «anche in via prospettica», ossia quando il superamento del limite di spesa è prevedibile sulla base delle istruttorie in corso, rafforza il principio di sana finanza pubblica e di rispetto rigoroso del plafond. Si tratta di un meccanismo di salvaguardia coerente con l'art. 17, comma 12, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Il richiamo al D.P.R. 510/1999
Il rinvio al regolamento di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 introduce nell'ordinamento procedurale del comma 917 le disposizioni di un atto regolamentare adottato in attuazione della L. 13 agosto 1980, n. 466 sulle elargizioni alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Il D.P.R. 510/1999 disciplina, tra l'altro, i contenuti della domanda, la documentazione comprovante, i termini istruttori, le modalità di calcolo dell'elargizione e i casi di esclusione. La clausola di compatibilità («in quanto compatibili») permette di applicare solo le disposizioni che non confliggono con la disciplina speciale del comma 915. Questo richiamo conferma che la fattispecie disciplinata dal comma 915 ha caratteristiche analoghe a quelle delle elargizioni alle vittime, anche se la norma in commento non specifica esplicitamente il contesto.
Profili tributari dell'elargizione
Le elargizioni alle vittime, in via generale, godono di un regime fiscale di favore. L'art. 5 della L. 13 agosto 1980, n. 466 e successive modifiche prevede l'esenzione dalle imposte dirette e indirette. Per le elargizioni del tipo disciplinato dal comma 915, occorrerà verificare se si applichino le stesse disposizioni o un regime fiscale specifico. In assenza di previsione esplicita di esenzione, l'erogazione potrebbe rientrare nella nozione di reddito ai sensi dell'art. 6 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e, in particolare, tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR, salvo che la natura riparatoria escluda la qualificazione come reddito. Sotto il profilo IVA, l'erogazione è comunque fuori campo per assenza di corrispettività ex art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Profili procedimentali e di tutela
Il rigetto della domanda o la dichiarazione di decadenza sono provvedimenti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). I termini di impugnazione sono di sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto. Per le controversie sulla quantificazione dell'elargizione, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si tratta di un diritto soggettivo a contenuto economico. La tutela è comunque pienamente garantita dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine di quattro mesi?
Il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, che, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 e in linea con la prassi delle leggi di bilancio, coincide con il 1° gennaio 2026. Il termine di quattro mesi, calcolato secondo l'art. 2963 del codice civile (che si applica anche alle decadenze ai sensi dell'art. 2964), scade quindi al corrispondente giorno del quarto mese successivo, ossia il 30 aprile 2026. Se il termine coincide con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 155 del codice di procedura civile. La perentorietà del termine impone la presentazione della domanda con anticipo sufficiente.
Cosa significa che il termine è «a pena di decadenza»?
Significa che la presentazione della domanda oltre il termine determina la perdita irreversibile del diritto a percepire l'elargizione. La decadenza, disciplinata dagli articoli 2964-2969 del codice civile, differisce dalla prescrizione perché non è soggetta a interruzione né sospensione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e si verifica per il solo decorso del tempo, indipendentemente dalla colpa del titolare. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito la rigidità dei termini decadenziali nelle procedure di concessione di benefici pubblici. L'unico rimedio per i casi di forza maggiore è la rimessione in termini, ammessa con grande cautela e solo per impedimenti oggettivi e gravi documentati.
Cosa succede se le domande presentate superano il limite di spesa?
Il comma 917 prevede che le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione e che, quando emerge anche in via prospettica il superamento del limite di spesa del comma 915, le domande successive non sono prese in considerazione. Si tratta di un meccanismo classico di gestione «a sportello» dei benefici pubblici, coerente con la regola di rigorosa osservanza del plafond di spesa imposta dall'art. 17, comma 12, della L. 196/2009. Per i potenziali beneficiari, ciò comporta un duplice rischio: il termine decadenziale e l'esaurimento delle risorse. La tempestività della domanda è quindi cruciale, e non basta rispettare il termine formale dei quattro mesi.
Quali documenti devono accompagnare la domanda?
La norma non specifica direttamente la documentazione richiesta, ma rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, regolamento attuativo della L. 13 agosto 1980, n. 466 sulle elargizioni alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. In via generale, occorrerà allegare documentazione di identità, prove dei requisiti soggettivi per accedere al beneficio, eventuale certificazione medica e documenti che attestino il fatto storico fondante l'elargizione. La Direzione centrale per i diritti civili del Ministero dell'interno potrà emanare istruzioni operative dettagliate, tipicamente attraverso una circolare o un modulo unico. La domanda incompleta può essere oggetto di richiesta di integrazione documentale entro termini brevi.
L'elargizione concorre alla formazione del reddito imponibile?
Dipende dalla qualificazione precisa dell'elargizione. Se si applica, per il richiamo del comma 917 al D.P.R. 510/1999 e quindi alla L. 466/1980, il regime di esenzione previsto dall'art. 5 della L. 466/1980, l'elargizione è esente da imposte dirette e indirette. In assenza di un richiamo esplicito a tale esenzione, occorre verificare la natura dell'erogazione. Se ha natura riparatoria o solidaristica, è tendenzialmente esclusa dalle categorie reddituali del TUIR (D.P.R. 917/1986); se ha natura indennitaria di lucro cessante, potrebbe configurare reddito ai sensi dell'art. 6 TUIR. Ai fini IVA, l'erogazione è fuori campo ex art. 2 D.P.R. 633/1972. In caso di dubbio, è opportuna istanza di interpello all'Agenzia delle entrate.