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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Fino al 31 dicembre 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale per la durata massima di tre anni non rinnovabili.
  • Gli incarichi vengono conferiti oltre i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (limiti ordinari sugli incarichi esterni).
  • La norma prevede che possano essere conferiti anche ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 165/2001 (consulenze tecniche di particolare specializzazione).
  • Finalità dichiarate: rafforzare vigilanza e regolamentazione su salute e sicurezza, digitalizzazione, monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, oltre alla piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.
  • Si tratta di una deroga settoriale ai vincoli ordinari sugli incarichi dirigenziali esterni nella PA.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 286 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Ambiente Energia

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi avvisi pubblici del Ministero del lavoro per la selezione dei due dirigenti, con criteri di particolare specializzazione professionale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all’articolo 19, . Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensicomma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dell’ .articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Quadro normativo: l'art. 19 D.Lgs. 165/2001 sugli incarichi dirigenziali

Il comma 286 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una deroga settoriale al regime ordinario degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del pubblico impiego). L'art. 19 distingue gli incarichi dirigenziali di livello generale (comma 4) e di livello non generale (comma 5), conferiti a dirigenti di ruolo della PA, e gli incarichi conferibili a soggetti esterni o a dirigenti di altre amministrazioni (commi 5-bis e 6), questi ultimi entro precisi limiti percentuali rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali. In particolare, il comma 6 fissa nella misura dell'8 e del 10 per cento delle dotazioni di prima e seconda fascia, rispettivamente, il tetto per gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla PA dotati di particolare specializzazione professionale.

L'intervento del comma 286: deroga al limite percentuale del comma 6

La norma in commento autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, «oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si tratta dunque di una deroga espressa al tetto ordinario, giustificata dalle finalità indicate: rafforzare attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). La durata massima degli incarichi è di tre anni non rinnovabili, e ciò significa che la deroga ha effetti che si proiettano fino al 2029 (se conferiti a fine 2026), ma il potere di conferimento si esaurisce al 31 dicembre 2026.

L'alternativa dell'art. 19, comma 10, D.Lgs. 165/2001

La norma precisa che gli incarichi «possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Il comma 10 dell'art. 19 disciplina una particolare categoria di incarichi che, accanto ai funzionari dirigenti di ruolo dell'amministrazione, possono essere conferiti per «svolgere studi e ricerche, oppure incarichi ispettivi, di consulenza e di studio, oppure di docenza presso scuole pubbliche e private». Si tratta di una formula flessibile che consente al Ministero di destinare i due nuovi dirigenti a funzioni di studio, consulenza o ispezione, oltre che a posti dirigenziali strutturali. La menzione esplicita del comma 10 amplia dunque la gamma di utilizzi possibili.

Le finalità: vigilanza, digitalizzazione, PNRR

L'articolazione delle finalità merita attenzione. La prima area è la «vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza», che richiama il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro) e i compiti di vigilanza affidati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e ai servizi territoriali. La seconda è la «digitalizzazione e monitoraggio», che si lega ai progetti PNRR di digitalizzazione dei servizi del lavoro (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, Garanzia Occupabilità Lavoratori, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa). La terza è quella delle «politiche del lavoro e politiche sociali», area amplissima che include reddito di cittadinanza/assegno di inclusione, ammortizzatori sociali, contrattazione, formazione professionale. La quarta è la «piena realizzazione degli obiettivi del PNRR», che lega l'intervento alle scadenze europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di norma 2026 per i target intermedi e 2027 per i finali, ora compressi dopo la revisione 2024 del Piano).

Inquadramento sistematico: una norma in scia ad altre deroghe

L'intervento si inserisce in un filone di norme degli ultimi anni che hanno autorizzato deroghe settoriali ai limiti dell'art. 19 D.Lgs. 165/2001 per consentire alle amministrazioni centrali di reclutare velocemente competenze specialistiche necessarie all'attuazione del PNRR. Si pensi all'art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (decreto reclutamento PNRR), convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha autorizzato il conferimento di numerosi incarichi dirigenziali a tempo determinato presso le amministrazioni centrali per il PNRR. Il comma 286 LB 2026 prosegue su questa linea con un'autorizzazione mirata al Ministero del lavoro, particolarmente impegnato sui dossier delle politiche attive del lavoro e dell'inclusione sociale finanziati dal PNRR.

Profili costituzionali e principio del concorso

La disciplina si confronta con il principio del concorso pubblico ex art. 97, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con orientamento consolidato, ha riconosciuto che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA, in deroga al concorso, è costituzionalmente ammissibile entro limiti rigorosi: deve trattarsi di soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico deve avere durata limitata, deve riguardare professionalità non rinvenibili all'interno dell'amministrazione e il numero degli incarichi esterni deve essere contenuto. Le pronunce della Consulta (in particolare la sentenza n. 9 del 2010 e successive) hanno fissato questi paletti, che il legislatore è tenuto a rispettare quando deroga ai limiti percentuali ordinari. La deroga «mirata e temporanea» del comma 286, limitata a due unità e a un orizzonte di tre anni, appare compatibile con questi principi.

Profili procedurali: la selezione dei due dirigenti

Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle procedure ordinarie di pubblicità, comparazione dei curricula e motivazione del provvedimento di scelta, come richiesto dall'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare Consiglio di Stato, sez. V e sez. VI). La selezione dovrà verificare il possesso, in capo ai candidati, di particolare specializzazione professionale nei settori indicati dalla norma (vigilanza salute e sicurezza, digitalizzazione, politiche del lavoro, PNRR). Il provvedimento di conferimento dovrà essere motivato e pubblicato in «Amministrazione trasparente» ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Effetti pratici

Per il Ministero del lavoro, la norma offre un margine operativo per inserire due figure dirigenziali con competenze specialistiche, particolarmente utili per i dossier complessi del PNRR e per il presidio della vigilanza sicurezza in un contesto di crescente attenzione mediatica e politica agli infortuni sul lavoro. Per i potenziali candidati esterni, si apre una finestra di selezione di alto profilo, da monitorare attraverso gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e sui portali della PA. Per le organizzazioni sindacali, la norma va monitorata per verificare il rispetto del principio del concorso e l'assenza di abusi nel ricorso alla deroga. Per il professionista che assiste candidati o associazioni datoriali/sindacali, è opportuno verificare la coerenza dei singoli atti di conferimento con i criteri legali (specializzazione, motivazione, comparazione, durata) e con i principi costituzionali consolidati.

Domande frequenti

Cosa autorizza concretamente il comma 286 LB 2026?

Autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a conferire, entro il 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale per una durata massima di tre anni non rinnovabili. La particolarità è che gli incarichi possono essere conferiti oltre i limiti percentuali fissati in via ordinaria dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che pone tetti agli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA. La deroga si giustifica con le esigenze straordinarie di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, digitalizzazione, politiche del lavoro e attuazione degli obiettivi PNRR. Il potere di conferimento si esaurisce al 31 dicembre 2026, mentre gli effetti degli incarichi conferiti possono protrarsi fino al 2029.

A chi possono essere conferiti questi due incarichi dirigenziali?

La formulazione della norma rinvia al regime generale dell'art. 19, commi 6 e 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Possono essere conferiti, dunque, a soggetti esterni alla PA dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie indicate (vigilanza salute e sicurezza, digitalizzazione, monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, PNRR), oppure a dirigenti già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche (con istituto del comando). Il riferimento al comma 10 amplia le possibili destinazioni anche a incarichi di studio, ricerca, consulenza e ispezione. La selezione deve avvenire attraverso procedure di pubblicità e comparazione dei curricula, con motivazione del provvedimento di scelta.

Perché serve una deroga ai limiti dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001?

Il comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 fissa tetti percentuali rigorosi agli incarichi dirigenziali conferibili a soggetti esterni alla PA, calcolati in rapporto alle dotazioni organiche dirigenziali di ciascuna amministrazione. La logica è di preservare il principio del concorso pubblico ex art. 97 della Costituzione, evitando che la dirigenza pubblica venga eccessivamente alimentata con incarichi fiduciari. Il Ministero del lavoro è però impegnato su dossier particolarmente complessi (PNRR, sicurezza sul lavoro, digitalizzazione dei servizi del lavoro) che richiedono competenze altamente specialistiche, talvolta non disponibili tra i dirigenti di ruolo. Da qui la deroga, mirata (solo due unità) e temporanea (potere di conferimento limitato al 2026).

I nuovi dirigenti potranno essere prorogati oltre i tre anni?

No, la norma è espressa: gli incarichi hanno durata massima di tre anni e sono «non rinnovabili». La formulazione esclude in radice la possibilità di prolungare il singolo incarico oltre il triennio. Resta teoricamente possibile un nuovo conferimento al medesimo soggetto, dopo la cessazione del primo, ma solo se autorizzato da nuove norme di legge e nel rispetto del principio generale dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dei suoi limiti percentuali. La logica è di evitare consolidamenti di posizioni dirigenziali esterne che aggirerebbero il principio del concorso pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente sottolineato l'importanza della temporaneità degli incarichi esterni.

Come si concilia questa deroga con l'art. 97 della Costituzione?

La Corte costituzionale, con orientamento consolidato a partire dalle sentenze degli anni 2000 e culminato nella nota sentenza n. 9 del 2010, ha riconosciuto l'ammissibilità di incarichi dirigenziali esterni in deroga al concorso pubblico, ma entro limiti rigorosi: particolare e comprovata qualificazione professionale, durata limitata, indisponibilità della professionalità all'interno della PA, contenutezza numerica. Il comma 286 rispetta tutti questi paletti: solo due unità, durata massima triennale non rinnovabile, requisiti di specializzazione professionale nei settori indicati, finalità ancorate ad esigenze concrete (PNRR e vigilanza). La compatibilità costituzionale sembra dunque assicurata, fermo restando il sindacato concreto sui singoli atti di conferimento, che dovranno motivare l'effettiva sussistenza dei presupposti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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