- Sostituito integralmente il comma 502 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
- Le agevolazioni finanziarie sono dirette a destagionalizzazione dei flussi, digitalizzazione dell'ecosistema, filiere turistiche e criteri ESG.
- I criteri di concessione sono fissati con decreto non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il MEF.
- Necessaria l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.
- Lo strumento sostiene investimenti privati e interventi complementari e funzionali.
Comma 469 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF, previa intesa Stato-Regioni; il comma 470 fissa per il fondo collegato il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , il comma 502 è sostituito dal seguente:articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 «
502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».
Norme modificate da questi commi
- Art. 85 TUIR (comma 469): Trattamento fiscale dei contributi in conto esercizio come ricavi
- Art. 88 TUIR (comma 469): Disciplina della rateazione dei contributi in conto capitale
- Art. 117 Costituzione (comma 469): Ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo
Inquadramento e portata della modifica
Il comma 469 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) sostituisce integralmente il comma 502 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207, ridisegnando il perimetro delle agevolazioni finanziarie destinate al settore turistico. La nuova formulazione esplicita le finalità che l'intervento deve perseguire (destagionalizzazione, digitalizzazione, filiere turistiche, ESG, turismo sostenibile) e ridefinisce la governance dello strumento, ancorandolo a un decreto interministeriale di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome.
Le quattro direttrici finalistiche
La norma identifica quattro direttrici strategiche. La prima è la destagionalizzazione: l'obiettivo è spostare quote di domanda dalle stagioni di picco verso le finestre temporali di bassa stagione, riducendo la pressione sui territori e stabilizzando l'occupazione. La seconda è la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, che si lega ai progetti di Tourism Digital Hub e alla diffusione di soluzioni di customer experience per le PMI ricettive. La terza riguarda le filiere turistiche, in coerenza con la logica industriale di filiera già recepita da provvedimenti come il D.L. 152/2021. La quarta è il rispetto dei criteri ESG (environmental, social, governance), strettamente connessi al Reg. (UE) 2020/852 sulla tassonomia e alla direttiva CSRD.
La governance: decreto non regolamentare e intesa
Il legislatore conferma la scelta di un atto di natura non regolamentare. Questa qualificazione, già impiegata dall'art. 17, comma 3, della L. 400/1988, consente al Ministero di muoversi con maggiore flessibilità e tempistiche più rapide rispetto a un regolamento ex art. 17, comma 1. L'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome riflette il riparto di competenze ex art. 117 Cost.: il turismo è materia residuale regionale (Corte cost. n. 80/2012), ma lo Stato può intervenire con leve finanziarie di indirizzo. La cooperazione è quindi un presupposto procedurale di legittimità dell'atto.
Le tipologie di intervento finanziabili
Il nuovo comma 502 menziona "criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali". La formula è ampia: rientrano contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, garanzie e strumenti di equity. Per i soggetti privati operanti in forma di impresa rileva l'inquadramento fiscale ai sensi degli artt. 85 e 88 del TUIR: i contributi in conto capitale concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il principio di competenza e la regola del riparto in quote dell'art. 88, comma 3, mentre i contributi in conto esercizio sono ricavi ordinari.
Compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato
Tutte le agevolazioni dovranno transitare per la verifica di compatibilità con il diritto unionale degli aiuti di Stato. Saranno applicabili, a seconda della soglia, il regime de minimis del Reg. (UE) 2023/2831, il Regolamento generale di esenzione GBER (Reg. (UE) 651/2014, come modificato) e, eventualmente, il quadro temporaneo. Il decreto attuativo dovrà specificare il regime invocato e i requisiti di cumulabilità. Sul piano italiano si applica inoltre l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ex art. 52 della L. 234/2012.
Profili ESG e tassonomia europea
L'inserimento esplicito dei criteri ESG nella norma primaria è significativo. Il decreto attuativo potrà richiedere ai beneficiari di documentare l'allineamento agli obiettivi ambientali della tassonomia (mitigazione, adattamento, economia circolare, prevenzione inquinamento, biodiversità, acqua) e di rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm). Per le grandi imprese si aggiungerà il quadro di rendicontazione CSRD (D.Lgs. attuativo 6 settembre 2024, n. 125), mentre per le PMI rileveranno gli standard semplificati VSME ESRS.
Coordinamento con il comma 470 e con il fondo turismo
Il comma 469 deve essere letto in combinato disposto con il comma 470, che autorizza una spesa specifica di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 per le filiere del turismo, attingendo proprio alla nuova cornice del 502. Operativamente, dunque, il comma 469 fornisce l'impianto giuridico-procedurale, mentre il 470 dota lo strumento di risorse finanziarie immediatamente spendibili.
Riferimenti normativi essenziali
Per il quadro completo si vedano: art. 1, c. 502, L. 207/2024 (vecchia versione, ora sostituita); art. 117 Cost. (riparto competenze); L. 400/1988 art. 17 (atti normativi del Governo); L. 234/2012 (norme sugli aiuti di Stato); Reg. (UE) 651/2014 e Reg. (UE) 2023/2831; artt. 85, 88 TUIR (trattamento contributi nel reddito d'impresa). Non sono richiamati specifici precedenti di prassi: si attende il decreto attuativo per le indicazioni operative di dettaglio.
Domande frequenti
Quale è la differenza rispetto alla versione previgente del comma 502?
Il comma 502 nella formulazione del 2024 disciplinava genericamente agevolazioni al settore turistico, senza un'esplicita declinazione delle finalità strategiche. La nuova versione introdotta dal comma 469 della L. 199/2025 specifica quattro direttrici (destagionalizzazione, digitalizzazione, filiere, ESG) e blinda procedurale ancorando l'attuazione a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF, con intesa in Conferenza Stato-Regioni. Cambia anche la lettura sistematica: le agevolazioni vanno orientate verso obiettivi misurabili di sostenibilità e digitalizzazione, non più verso un sostegno generico. In sede di gara o bando il beneficiario dovrà dimostrare l'allineamento agli obiettivi indicati.
Chi sono i potenziali beneficiari delle agevolazioni?
La norma parla genericamente di "investimenti privati" nel settore turistico. Saranno il decreto attuativo e i bandi a definire il perimetro soggettivo, ma in linea di principio rientrano alberghi, strutture ricettive extralberghiere, agenzie di viaggio, tour operator, imprese del comparto fieristico-congressuale, imprese balneari e termali, operatori della ricettività outdoor. Il riferimento alle "filiere" suggerisce inoltre l'apertura ad attività complementari come trasporti turistici, ristorazione di destinazione e servizi digitali. Sono in linea di massima escluse le pubbliche amministrazioni, ma potranno essere ammesse forme di partenariato pubblico-privato. Per le condizioni precise occorrerà attendere il decreto.
Quando è atteso il decreto attuativo?
La norma non fissa un termine esplicito, ma il successivo comma 470, che dota lo strumento di 50 milioni annui per il triennio 2026-2028, prevede che il decreto sia adottato "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Considerando che la L. 199/2025 entra in vigore il 1° gennaio 2026, il termine ordinatorio per l'adozione del decreto cade alla fine di febbraio 2026. Trattandosi tuttavia di un atto soggetto a intesa in Conferenza Stato-Regioni, è ragionevole attendersi tempistiche reali più lunghe (3-5 mesi). I bandi operativi seguiranno probabilmente entro il secondo semestre 2026.
I contributi sono tassati in capo all'impresa beneficiaria?
Il regime fiscale dipende dalla natura del contributo. I contributi in conto esercizio sono ricavi ai sensi dell'art. 85 TUIR e concorrono interamente alla formazione del reddito d'impresa nell'anno di competenza. I contributi in conto capitale rientrano nell'art. 88, comma 3, TUIR e possono essere tassati nell'esercizio di incasso o, su opzione, ripartiti in quote costanti fino a un massimo di cinque esercizi. I contributi in conto impianti, infine, riducono il costo fiscalmente riconosciuto del bene e quindi il valore ammortizzabile. Ai fini IRAP si applica un trattamento analogo, con le specificità del D.Lgs. 446/1997. Il beneficiario dovrà sempre verificare il regime aiuti di Stato applicabile.
Cosa significa che gli investimenti devono rispettare i criteri ESG?
ESG è un acronimo che indica i criteri ambientali (Environmental), sociali (Social) e di governance (Governance) introdotti dalla finanza sostenibile e ormai parte integrante della disciplina unionale (Reg. 2020/852 sulla tassonomia, direttiva CSRD recepita con D.Lgs. 125/2024). Per il settore turistico significa, ad esempio, investimenti in efficienza energetica, gestione sostenibile dell'acqua e dei rifiuti, valorizzazione del lavoro stagionale con tutele rafforzate, accessibilità per persone con disabilità, trasparenza nei contratti con la filiera. Il decreto attuativo presumibilmente richiederà un punteggio premiale per gli investimenti che dimostrano allineamento alla tassonomia e il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).