- Comma 773: entro 75 giorni dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti MEF di concerto con i ministeri di settore ripartiscono le risorse del fondo di cui al comma 772 sulla base di atti di indirizzo delle Camere.
- Gli interventi di conto capitale sono identificati con CUP e monitorati ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.
- Commi 774-779: cornice italiana di attuazione del Piano sociale per il clima previsto dal regolamento (UE) 2023/955.
- Il conto di tesoreria NGEU-Italia è rinominato e riceve risorse europee e cofinanziamento nazionale; il MEF trasferisce le risorse alle amministrazioni centrali titolari delle misure.
- Monitoraggio, rendicontazione e controllo passano dal sistema informatico ReGiS (art. 1, c. 1043, L. 178/2020); attuazione conforme alla sana gestione finanziaria.
Commi 773-779 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: Comma 773 in vigore dal 1° marzo 2026 (modificato dal D.L. 31/12/2025 n. 200, art. 4); commi 774-779 in vigore dal 1° gennaio 2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 773: decreti MEF di concerto con i ministeri di settore entro 75 giorni dall’entrata in vigore della LB 2026 per il riparto del fondo opere. Comma 775: decreto MEF entro 60 giorni dalla decisione UE di approvazione del Piano sociale per il clima per l’assegnazione delle risorse alle amministrazioni titolari. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. 200 Articolo 4
773. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l’Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l’Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro settantacinque giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del .decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 . Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del piano sociale per il clima di cui al , affluiscono sul contoregolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» di cui all’ , che, contestualmente, assume la denominazione diarticolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla .legge 16 aprile 1987, n. 183 . Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell’Unione europea, si provvede all’assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l’avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 , convertito, con modificazioni, dalla .aprile 2019, n. 32 legge 14 giugno 2019, n. 55 . Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato. . Nelle more dell’acquisizione delle erogazioni da parte dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al , il Ministero dell’economia e delle finanze provvede airegolamento (UE) 2023/955 trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l’utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all’ , rinominato, ai sensi del comma 1,articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima. . Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all’articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 , convertito, con modificazioni, dalla , e di cui al relativo agosto 2024, n. 113 legge 7 ottobre 2024, n. 143 decreto del , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaioMinistro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 2025. . Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all’ .articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Norme modificate da questi commi
- Art. 85 TUIR (comma 776): Trattamento fiscale dei contributi a imprese: ricavi e tassazione
- Art. 88 TUIR (comma 776): Sopravvenienze attive: contributi in conto capitale
- Art. 16-bis TUIR (comma 779): Detrazione 50% interventi di ristrutturazione edilizia: cumulo con contributi UE
- Art. 16 TUIVA (comma 778): Aliquote IVA: 10% per interventi di recupero edilizio (Tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies)
- Art. 3 DPR 380/01 Edilizia (comma 778): Definizioni interventi edilizi rilevanti per misure di efficientamento
Inquadramento: due blocchi tematici in un unico segmento di testo
I commi 773-779 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regolano due filoni distinti ma contigui. Il comma 773 disciplina il riparto del fondo per gli interventi di conto capitale previsto dal comma 772, in attuazione di atti di indirizzo delle Camere; i commi 774-779 disegnano la cornice italiana per l’attuazione del Piano sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023. Si tratta di norme «contabili-attuative»: di per sé non creano nuovi diritti, ma definiscono i tubi attraverso cui scorrono ingenti risorse pubbliche, di provenienza statale ed europea.
Comma 773: il riparto del fondo opere indifferibili e gli atti di indirizzo parlamentari
Il comma 773, in vigore dal 1° marzo 2026 (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200), prevede che, entro settantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del MEF di concerto con un’ampia platea di ministeri (Interno, Ambiente e sicurezza energetica, Cultura, Difesa, Disabilità, Giustizia, Salute, Sport, Infrastrutture e trasporti, Università e ricerca, Affari esteri, Istruzione e merito, Imprese e made in Italy, Lavoro, Turismo), si proceda al riparto delle risorse del fondo di cui al comma 772. Il riparto avviene a favore dei soggetti beneficiari e per le finalità previste con atti di indirizzo delle Camere — tipica formula con cui Camera e Senato individuano le destinazioni puntuali delle risorse (i cosiddetti «contributi parlamentari»). I decreti disciplinano anche termini di utilizzo, monitoraggio, rendicontazione e revoca in caso di mancato utilizzo. Gli interventi di conto capitale sono identificati con codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, che disciplina il sistema MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche) della Ragioneria generale dello Stato.
Comma 774: l’architettura di tesoreria del Piano sociale per il clima
Il comma 774 disegna l’architettura di tesoreria. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Piano sociale per il clima (regolamento UE 2023/955) affluiscono prima sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE», gestito ai sensi della L. 16 aprile 1987, n. 183; da qui vengono trasferite sul conto corrente di tesoreria nato per il Next Generation EU-Italia (art. 1, comma 1038, L. 30 dicembre 2020, n. 178), che contestualmente assume la nuova denominazione di «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sullo stesso conto affluiscono anche le risorse del cofinanziamento nazionale del piano, secondo le ordinarie procedure del Fondo di rotazione ex L. 183/1987.
Comma 775: il decreto MEF di assegnazione e base giuridica della spesa
Il comma 775 attribuisce a un decreto del MEF, da emanare entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione del piano da parte dell’Unione europea, la funzione di assegnare le risorse del Piano sociale per il clima. La notifica della decisione UE e il decreto MEF costituiscono congiuntamente la base giuridica di riferimento per le amministrazioni centrali titolari delle misure: in altre parole, sono il fondamento normativo per l’avvio delle procedure di attuazione, comprese le obbligazioni giuridicamente vincolanti e i corrispondenti impegni di spesa. Le eventuali rimodulazioni avvengono con le modalità dell’art. 4-quater, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri).
Commi 776-778: trasferimenti, anticipazioni di cassa ed erogazioni ai soggetti attuatori
Il comma 776 disciplina i trasferimenti: il MEF trasferisce alle singole amministrazioni centrali titolari delle misure le risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano, mediante versamento sulle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato per la gestione delle risorse NGEU-Italia. Il comma 777 introduce un meccanismo di anticipazione di cassa: nelle more dell’acquisizione delle erogazioni UE a valere sul Fondo sociale per il clima, il MEF può utilizzare le disponibilità di cassa del conto NGEU per finanziare le amministrazioni aventi diritto; il successivo afflusso UE reintegra il conto. Il comma 778 rinvia alle procedure dell’art. 18-quinquies del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con L. 7 ottobre 2024, n. 143, e al relativo decreto del MEF del 6 dicembre 2024 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2025) per le erogazioni ai soggetti attuatori.
Comma 779: sana gestione finanziaria e ReGiS
Il comma 779 impone alle amministrazioni titolari il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, con particolare attenzione a prevenzione, individuazione e rettifica di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento. La realizzazione dei progetti deve avvenire nel rispetto di cronoprogrammi con obiettivi intermedi e finali; tutto il flusso di monitoraggio, rendicontazione e controllo passa dal sistema informatico ReGiS, di cui all’art. 1, comma 1043, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che è già la piattaforma unica per il PNRR.
Profili fiscali per imprese e cittadini beneficiari
Per il commercialista che assiste imprese o enti che riceveranno fondi del Piano sociale per il clima, restano centrali alcuni principi. I contributi a fondo perduto a copertura di costi specifici concorrono in genere al reddito d’impresa (artt. 85 e 88 TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), salvo norme di esenzione speciale. I contributi in conto impianti seguono la regola di correlazione con l’ammortamento del bene agevolato. Gli interventi su immobili residenziali finanziati nell’ambito di misure di efficientamento energetico per famiglie vulnerabili dovranno coordinarsi con la disciplina delle detrazioni edilizie (art. 16-bis TUIR) e con il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) per i titoli abilitativi. Sotto il profilo del divieto di doppio finanziamento richiamato dal comma 779, occorrerà verificare la cumulabilità con bonus edilizi nazionali (ecobonus, sismabonus, superbonus residuo), seguendo le indicazioni che gli atti attuativi e le circolari dell’Agenzia delle Entrate forniranno. Sul fronte IVA, gli interventi su prima casa o di ristrutturazione possono beneficiare dell’aliquota agevolata 10% prevista dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA), o dal n. 39 della Tabella A, parte II, per gli interventi di nuova costruzione di immobili prima casa.
Tempistiche e cose da monitorare
Le scadenze chiave sono due: 75 giorni dall’entrata in vigore della LB 2026 per i decreti di riparto del fondo opere (comma 773); 60 giorni dalla decisione UE di approvazione del Piano per il decreto MEF di assegnazione (comma 775). Per i professionisti che assistono enti locali o soggetti attuatori, la mappatura degli atti di indirizzo parlamentari e la lettura dei decreti MEF sarà determinante per individuare gli ambiti agevolabili. Il monitoraggio ReGiS resterà il punto di passaggio obbligato per qualunque dichiarazione di spesa.
Approfondimento IVA: prima casa, ristrutturazioni e Piano sociale per il clima
Il Piano sociale per il clima (regolamento UE 2023/955) finanzia in larga parte interventi di efficientamento energetico su immobili residenziali. Sul piano IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA) prevede una pluralità di aliquote agevolate rilevanti: l’aliquota del 4% per gli atti di acquisto di prima casa (n. 21 Tabella A, parte II), l’aliquota del 10% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, ora trasfusi nell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE), e l’aliquota del 10% per i beni significativi forniti nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata (art. 7, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 1999, n. 488). Il combinato disposto tra contributo a fondo perduto del Piano sociale per il clima e applicazione dell’aliquota IVA agevolata produce un effetto leva considerevole sulle famiglie vulnerabili: il contributo abbatte il prezzo lordo, e l’aliquota agevolata riduce ulteriormente il carico fiscale.
Edilizia e titoli abilitativi: cosa deve sapere il professionista
Gli interventi finanziati dal Piano sociale per il clima dovranno rispettare la disciplina del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), in particolare gli artt. 6, 6-bis, 10 e 22 sui titoli abilitativi. Gli interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti rientrano normalmente nella manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, TUE) e richiedono CILA o, nei casi più complessi, SCIA. Il rispetto della disciplina urbanistica e antisismica è condizione necessaria per l’ammissibilità della spesa al contributo: una difformità edilizia o l’assenza del titolo abilitativo determina la revoca del finanziamento e impedisce anche la maturazione di eventuali detrazioni fiscali residuali ex art. 16-bis TUIR. Per gli immobili oggetto di intervento si applicano le regole di accatastamento, accertamento e contenzioso (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Detrazioni edilizie e divieto di doppio finanziamento
Il principio di no double funding richiamato dal comma 779 ha conseguenze operative dirette sulla detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La regola generale, costantemente affermata anche dalla Corte dei conti europea e dalla Ragioneria generale dello Stato, è che la stessa spesa non può essere coperta due volte da risorse pubbliche. Operativamente ciò non esclude la coesistenza del contributo con la detrazione, ma richiede di sterilizzare l’ammontare del contributo dalla base imponibile su cui calcolare la detrazione: la spesa detraibile è pari al costo sostenuto al netto del contributo ricevuto. Il commercialista dovrà predisporre prospetti di calcolo separati e documentazione di supporto per la dichiarazione dei redditi delle famiglie beneficiarie.
Riflessi sulla pianificazione successoria e patrimoniale
Per le famiglie che ricevono benefici del Piano sociale per il clima su immobili residenziali, vale la pena considerare alcune ricadute patrimoniali. Gli immobili efficientati con contributo pubblico mantengono la propria natura ai fini dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346): non sono previste agevolazioni speciali successorie per il solo fatto del ricevimento del contributo. Tuttavia, gli incrementi di valore conseguenti agli interventi di efficientamento (miglioramento classe energetica, aggiornamento impianti) si rifletteranno nella base imponibile dichiarata al momento della successione o donazione, secondo i criteri ordinari di valutazione catastale o, ove più favorevole, del valore di mercato. Per la prima casa restano ferme le agevolazioni successorie consolidate (franchigia di 1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta ai sensi dell’art. 2, c. 48, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286).
Conclusione operativa
Il blocco 773-779 LB 2026 è un’infrastruttura contabile ed amministrativa che condiziona la spendibilità di miliardi di risorse europee e nazionali. Per il professionista che assiste enti locali, soggetti attuatori e famiglie beneficiarie finali, la mappa degli obblighi è dettagliata: CUP, MOP, ReGiS, sana gestione finanziaria, divieto di doppio finanziamento, rispetto del Codice contratti, normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Il rischio di revoca dei contributi in caso di irregolarità rende necessaria una governance documentale forte fin dall’avvio del progetto.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il Comune e l’intervento finanziato dal fondo comma 772
Il Comune di Tizio Marino (4.500 abitanti) è destinatario di un contributo di 350.000 euro per la riqualificazione di un asilo nido, individuato con atto di indirizzo parlamentare e ripartito con decreto MEF emanato il 15 marzo 2026 ai sensi del comma 773. Cosa deve fare il Comune? In primo luogo, acquisire il CUP attraverso il sistema della Ragioneria generale dello Stato e inserire l’intervento nel sistema MOP ex D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229. Quindi avviare la procedura di affidamento ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Il decreto MEF di riparto dovrà indicare termini di utilizzo, modalità di monitoraggio e rendicontazione e cause di revoca: il mancato rispetto dei cronoprogrammi può comportare la perdita del contributo. Il commercialista del Comune dovrà vigilare sulla corretta imputazione contabile (contributo in conto capitale, art. 12 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), sulla coerenza con il bilancio di previsione e sul flusso documentale verso la piattaforma di monitoraggio.
Caso pratico 2: Caio s.r.l. soggetto attuatore di una misura del Piano sociale per il clima
Caio s.r.l., società ESCo (Energy Service Company), è selezionata da un ministero come soggetto attuatore di una misura del Piano sociale per il clima finalizzata a interventi di efficientamento su immobili residenziali abitati da famiglie vulnerabili. Riceve un contributo a fondo perduto di 800.000 euro a copertura del 70% del costo degli interventi. Il commercialista deve impostare quattro presidi. (1) Imputazione fiscale: il contributo concorre al reddito d’impresa secondo gli artt. 85 e 88 TUIR, con tassazione frazionata su più esercizi se in conto impianti. (2) IVA: applicazione dell’aliquota 10% della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ricorrendone le condizioni soggettive e oggettive. (3) Antiriciclaggio e segregazione contabile: contabilità separata della commessa per consentire la rendicontazione su ReGiS ai sensi del comma 779. (4) Non cumulo: verifica che le famiglie utenti finali non abbiano già richiesto detrazioni ex art. 16-bis TUIR sulle stesse spese, per evitare doppio finanziamento. La mancata predisposizione di tali presidi può far scattare la revoca prevista dal comma 773 e dal D.M. attuativo.
Domande frequenti
Cos’è il fondo del comma 772 a cui rinvia il comma 773?
Il comma 773 LB 2026 rinvia al fondo istituito dal precedente comma 772 della stessa legge, destinato a finanziare interventi di conto capitale individuati dagli atti di indirizzo di Camera e Senato. Si tratta della tipica formula con cui il Parlamento orienta una quota delle risorse di bilancio verso destinazioni puntuali (i cosiddetti «contributi parlamentari»). Il riparto avviene con decreti del MEF di concerto con i ministeri di settore, entro 75 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tutti gli interventi devono essere identificati con CUP e monitorati nel sistema MOP ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.
Cos’è il Piano sociale per il clima richiamato dai commi 774-779?
È il Piano sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e finanziato dal Fondo sociale per il clima dell’Unione. Ha l’obiettivo di sostenere famiglie vulnerabili, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili nell’affrontare l’impatto sociale dell’estensione del sistema ETS al riscaldamento degli edifici e al trasporto stradale (ETS2). I commi 774-779 LB 2026 disegnano la cornice italiana di gestione delle risorse: tesoreria, base giuridica della spesa, trasferimenti, anticipazioni di cassa ed erogazioni ai soggetti attuatori.
Le imprese beneficiarie devono tassare i contributi ricevuti?
Dipende dalla natura del contributo. I contributi in conto esercizio concorrono al reddito d’impresa nel periodo di competenza ai sensi degli artt. 85 e 88 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), salvo specifica norma di esenzione. I contributi in conto impianti seguono il principio di correlazione con l’ammortamento del bene agevolato. Per i contributi a fondo perduto a famiglie privati (ad esempio per efficientamento energetico) non si configura reddito imponibile, ma rileveranno regole di non cumulo con detrazioni edilizie. La disciplina puntuale dovrà essere chiarita dai decreti attuativi e da successive circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è il sistema ReGiS e perché conta per il Piano sociale per il clima?
ReGiS è il sistema informatico unitario istituito dall’art. 1, comma 1043, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, gestito dalla Ragioneria generale dello Stato. Nato per il PNRR, è la piattaforma su cui i soggetti attuatori inseriscono dati di programmazione, attuazione, spesa e rendicontazione. Il comma 779 LB 2026 estende ReGiS al Piano sociale per il clima: tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo passano da qui. Per imprese e professionisti che gestiscono progetti finanziati, la corretta alimentazione di ReGiS è condizione per il rilascio delle risorse e per la chiusura dei controlli.
Le ristrutturazioni finanziate sono cumulabili con il bonus ristrutturazioni?
Il comma 779 impone il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento (no double funding) tipico dei fondi UE: una stessa spesa non può essere coperta due volte. Ciò non esclude in radice la cumulabilità tra contributo del Piano sociale per il clima e detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR, ma impone di sterilizzare il contributo dalla base imponibile della detrazione. Le regole puntuali andranno verificate sui singoli bandi e sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione anche all’aliquota IVA agevolata 10% prevista dalla Tabella A, parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.