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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 708 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con MIM, MEF e Affari regionali, per definire criteri tecnici, modalità di accesso, condivisione e utilizzo dei dati e tipologie funzionali alla rilevazione del fabbisogno. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del , è alimentato con i dati raccolti dalMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162 Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi

  • Entro il 31 dicembre 2027 va alimentato il registro nazionale del fabbisogno territoriale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (AEC).
  • Il registro è gestito dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio.
  • I dati provengono dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), attingendo ai PEI già trasmessi dalle scuole.
  • Un decreto interministeriale definirà criteri tecnici, modalità di accesso e tipologie di dati funzionali alla quantificazione del fabbisogno.
  • L’alimentazione del registro avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il contesto: l’assistenza specialistica come livello essenziale

Il comma 708 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul nodo storico dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione (AEC) per gli alunni con disabilità, una prestazione che la L. 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 13, comma 3) individua come essenziale per garantire il diritto allo studio. Il servizio è storicamente fornito da Comuni (per il primo ciclo) e Regioni o Città metropolitane (per il secondo ciclo), con disparità territoriali rilevanti più volte segnalate dalla Corte costituzionale (cfr. art. 38 Cost. e art. 34 Cost. sul diritto all’istruzione).

La novità introdotta: il registro nazionale entro il 31/12/2027

La norma fissa un termine perentorio — il 31 dicembre 2027 — entro cui il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti AEC e degli utenti assistiti deve essere alimentato con dati strutturati. La titolarità del registro resta in capo alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, mentre la fonte primaria dei dati è il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). I dati confluiscono dai Piani educativi individualizzati (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti, in coerenza con il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (inclusione scolastica) e con il D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 sul modello nazionale di PEI.

Il quadro normativo di riferimento e la protezione dei dati

La norma richiama espressamente la disciplina sulla protezione dei dati personali, in particolare il decreto del 28 luglio 2016, n. 162, recante regolamento ministeriale in materia. Va letta in combinato disposto con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), trattandosi di dati sanitari e relativi a minori. Il futuro decreto interministeriale — firmato dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con MIM, MEF e Affari regionali — dovrà quindi definire basi giuridiche, finalità e misure di sicurezza per il trattamento.

Perché il commercialista deve saperlo

Il professionista che assiste famiglie con figli con disabilità trova qui un appiglio per orientare i clienti su diritti e prestazioni: il registro è uno strumento di programmazione, non di erogazione diretta, ma sarà la base su cui il Ministero parametrerà trasferimenti e fabbisogni standard. Sul piano fiscale, ricordiamo che le spese per assistenza specifica alle persone con disabilità sono integralmente deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), mentre le spese per addetti all’assistenza personale concorrono alla detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR entro il tetto di 2.100 euro e con limite di reddito di 40.000 euro.

Decreto attuativo e prospettive

L’efficacia operativa del comma 708 dipende dall’emanazione del decreto interministeriale che definirà criteri tecnici, modalità di accesso, condivisione e utilizzo dei dati. In attesa, le scuole continuano a trasmettere i dati PEI secondo le regole vigenti. La clausola di invarianza finanziaria («senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica») impone che l’intera architettura si regga su risorse umane e strumentali già disponibili, in linea con l’art. 17, comma 6-bis, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.

Cornice fiscale per le famiglie con figli con disabilità

Il commercialista che assiste famiglie con figli con disabilità deve conoscere il completo quadro fiscale: oltre alla deduzione per spese di assistenza specifica (art. 10, c. 1, lett. b, TUIR) e alla detrazione per addetti all’assistenza personale (art. 15, c. 1, lett. i-septies, TUIR), rilevano le agevolazioni per acquisto di sussidi tecnici e informatici (art. 1, c. 250-251, L. 27 dicembre 2017, n. 205, e D.M. attuativi). L’acquisto di veicoli per persone con disabilità beneficia dell’aliquota IVA agevolata 4% ex Tabella A, parte II, n. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA), e della detrazione IRPEF al 19% (art. 15, c. 1, lett. c, TUIR) fino a 18.075,99 euro. Le spese sanitarie generiche sono detraibili al 19% oltre franchigia di 129,11 euro (art. 15, c. 1, lett. c, TUIR), mentre quelle per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità rientrano nella stessa lett. c.

Il rapporto con l’art. 13 della L. 104/1992 e il PEI

L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è prestazione distinta dal sostegno didattico (insegnante di sostegno fornito dal MIM ai sensi dell’art. 13, comma 3, L. 104/1992) e dall’assistenza igienico-personale (collaboratore scolastico in dotazione all’istituto). L’AEC è un servizio educativo specializzato fornito dall’ente locale competente, secondo il quadro definito dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, che ha riformato l’inclusione scolastica integrando le disposizioni della L. 104/1992. Il PEI è il documento centrale: redatto dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 66/2017 e del D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, quantifica il fabbisogno di assistenza in termini di ore e tipologie di intervento.

Domande frequenti

Il registro nazionale assegna direttamente assistenti AEC alle famiglie?

No. Il registro previsto dal comma 708 LB 2026 è uno strumento di programmazione: aggrega dati sul fabbisogno territoriale e sugli utenti assistiti per orientare la pianificazione e la quantificazione delle risorse. L’erogazione concreta del servizio resta in capo a Comuni e Regioni secondo la L. 104/1992 e il D.Lgs. 66/2017. Per ottenere l’assistenza educativa la famiglia deve continuare a fare istanza all’ente locale competente, partendo dal PEI redatto dal GLO scolastico. Il registro consentirà al Ministero di disporre di dati nazionali aggregati per dimensionare meglio trasferimenti e fabbisogni standard.

Da dove arrivano i dati che alimentano il registro?

I dati provengono dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). La fonte primaria sono i Piani educativi individualizzati (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti, secondo il modello del D.I. 29 dicembre 2020, n. 182. La norma chiarisce che non si crea un nuovo flusso di rilevazione: si valorizzano dati esistenti, evitando duplicazioni amministrative a carico delle scuole e in coerenza con il principio di invarianza finanziaria espressamente richiamato dal comma.

Quali tutele sulla privacy si applicano al registro?

La norma richiama espressamente la disciplina sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento di cui al decreto 28 luglio 2016, n. 162. Trattandosi di dati relativi a minori con disabilità, si applicano il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare gli artt. 6, 8 e 9, e il D.Lgs. 196/2003. Il decreto attuativo previsto dal comma 708 dovrà definire base giuridica del trattamento, finalità, categorie di dati, misure tecniche e organizzative, regole di accesso e conservazione, oltre alla designazione dei titolari e responsabili del trattamento lungo la catena Presidenza del Consiglio – MIM – scuole.

Le spese sostenute dalle famiglie per assistenti specialistici sono detraibili?

Le spese di assistenza specifica alle persone con disabilità sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR. Le spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza danno diritto alla detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR, entro 2.100 euro e con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. Il comma 708 LB 2026 non modifica queste regole fiscali: incide solo sul lato della programmazione pubblica del fabbisogno di assistenza scolastica.

Quando entrerà effettivamente in funzione il registro?

Il termine fissato dal comma 708 LB 2026 è il 31 dicembre 2027 per l’alimentazione del registro. L’operatività piena richiede però il decreto interministeriale che dovrà definire criteri tecnici, modalità di accesso e utilizzo dei dati, firmato dall’Autorità delegata sulla disabilità di concerto con MIM, MEF e Affari regionali. Fino all’adozione di tale decreto, le scuole continuano a trasmettere i dati PEI secondo le regole vigenti del D.Lgs. 66/2017, e Comuni e Regioni continuano a erogare l’assistenza AEC sulla base degli ordinari riparti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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