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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 710 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 710 prevede l’adozione di uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con MEF, MIM, Interno e affari regionali, sulla base delle ipotesi tecniche della Commissione fabbisogni standard, previa intesa in Conferenza unificata. Senza termine espresso; tempi realistici tra marzo e giugno 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’interno e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ , previa intesa in sede diarticolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Conferenza unificata di cui all’ , sono ripartite le risorse delarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre , afferenti alla finalità di cui all’ ,2023, n. 213 articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

In sintesi

  • Il comma 710 prevede l’adozione di uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità per ripartire le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 210, L. 213/2023) afferenti alla finalità di assistenza scolastica per alunni con disabilità.
  • I decreti sono adottati di concerto con MEF, Ministro dell’istruzione e del merito, Ministro dell’interno e Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie.
  • Le risorse sono ripartite sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 29, L. 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
  • Il riparto concorre, in via progressiva, al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 (richiamato dal comma 709) e al successivo raggiungimento del LEP (livello essenziale delle prestazioni).
  • La norma rappresenta l’ultimo tassello procedurale del percorso di trasformazione dell’assistenza scolastica per alunni con disabilità in LEP esigibile e finanziariamente garantito.
Inquadramento e finalità della norma

Il comma 710 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regola le modalità procedurali di riparto delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con specifico riferimento alla quota afferente alla finalità dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità. Si tratta di una disposizione di natura prevalentemente procedurale, ma di significativo impatto sostanziale, in quanto definisce l’architettura istituzionale che dovrà tradurre lo stanziamento di bilancio in concreta disponibilità di servizi per le famiglie e gli alunni.

L’intervento si inserisce in un percorso strategico avviato con la riforma dell’inclusione scolastica (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, attuativo della L. 107/2015) e proseguito con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che ha istituito il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, unificando risorse precedentemente disperse in fondi settoriali separati. L’obiettivo finale, esplicitato dal comma 710 stesso, è il raggiungimento del LEP (livello essenziale delle prestazioni) per i servizi di assistenza scolastica agli alunni con disabilità.

Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità è stato istituito dall’art. 1, comma 210, della L. 213/2023, con la duplice finalità di: a) razionalizzare le risorse statali destinate alle politiche sulla disabilità; b) garantire continuità e prevedibilità del finanziamento dei servizi essenziali. L’art. 1, comma 213, della L. 213/2023 elenca le specifiche finalità: la lettera a) richiamata espressamente dal comma 710 in commento si riferisce ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Architettura istituzionale del riparto

Il comma 710 disegna un meccanismo di riparto complesso, che coinvolge molteplici attori istituzionali:
1. L’Autorità politica delegata in materia di disabilità (attualmente la Ministra per le disabilità, su delega del Presidente del Consiglio) emana il decreto di riparto;
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze esprime il concerto;
3. Il Ministro dell’istruzione e del merito esprime il concerto, in ragione della rilevanza per il sistema scolastico;
4. Il Ministro dell’interno esprime il concerto, in quanto vigila sugli enti locali destinatari dei trasferimenti;
5. L’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie esprime il concerto.

Sotto il profilo tecnico-istruttorio, il riparto avviene «sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard» di cui all’art. 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016). La Commissione è l’organismo deputato all’elaborazione dei fabbisogni standard di funzioni e servizi degli enti territoriali. Sul piano della governance multilivello, è richiesta la preventiva intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Il percorso verso il LEP

La norma esplicita la prospettiva: il riparto annuale concorre «in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP». Il LEP (livello essenziale delle prestazioni) costituisce, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., una materia di competenza esclusiva dello Stato.

Il LEP nell’ambito dell’assistenza scolastica per alunni con disabilità ha una doppia valenza: a) sostanziale, perché garantisce un livello minimo uniforme su tutto il territorio nazionale; b) finanziaria, perché impone allo Stato di assicurare la copertura economica delle prestazioni essenziali, anche sostituendosi agli enti territoriali inadempienti. La traiettoria del comma 710 si colloca nella fase di transizione dall’attuale sistema di trasferimenti perequativi a un sistema di garanzia di LEP esigibili.

L’obiettivo di servizio del comma 709

Il riferimento al «comma 709 del presente articolo» rinvia a una disposizione (non oggetto del presente commento) che fissa l’obiettivo quantitativo di servizio per gli anni 2026-2027 in termini di copertura della domanda di assistenza scolastica per alunni con disabilità. Il comma 709 si presume strutturato come obiettivo intermedio rispetto al pieno LEP, definendo soglie minime di copertura territoriale (probabilmente espresse in numero di ore di assistenza per alunno o in tassi di copertura della popolazione scolastica).

Profili contabili e finanziari

Le risorse del Fondo unico, ripartite con decreto attuativo, sono trasferite agli enti locali (comuni e regioni) titolari delle funzioni di assistenza scolastica per alunni con disabilità. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L. 104/1992, la programmazione e l’erogazione dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione spetta agli enti locali, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) di cui all’art. 9 del D.Lgs. 66/2017.

Profili tributari per i beneficiari finali

I servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione erogati gratuitamente dagli enti locali agli alunni con disabilità non costituiscono reddito imponibile per la famiglia beneficiaria. Si tratta infatti di erogazioni in natura aventi natura assistenziale, espressamente escluse dalla nozione di reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. d-bis), TUIR (per analogia, trattandosi di prestazioni di interesse sociale) e dalla nozione di redditi diversi ex art. 67 TUIR. Le famiglie con figli con disabilità possono inoltre beneficiare delle detrazioni IRPEF previste dall’art. 15 TUIR per spese sanitarie e per persone non autosufficienti, e dalle disposizioni dell’art. 10 TUIR sugli oneri deducibili.

Profili giuslavoristici degli assistenti scolastici

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (AEC) sono generalmente assunti da cooperative sociali ex L. 381/1991 affidatarie del servizio in regime di appalto dall’ente locale, oppure direttamente dipendenti del comune. Il CCNL applicato è tipicamente quello delle cooperative sociali. La continuità e prevedibilità del finanziamento garantita dal comma 710 è presupposto indispensabile per la stabilizzazione di questa categoria di lavoratori, oggi spesso esposti a forme di precarietà legate alla durata annuale degli affidamenti.

Profili costituzionali

L’intervento si colloca all’incrocio di più principi costituzionali: l’art. 3, comma 2, Cost. (uguaglianza sostanziale e rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona); l’art. 32 Cost. (tutela della salute, intesa anche come benessere psicofisico complessivo); l’art. 34 Cost. (diritto allo studio per tutti, inclusi gli alunni con disabilità); l’art. 38 Cost. (diritto all’assistenza per gli inabili); l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (LEP come competenza esclusiva statale); l’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria degli enti territoriali e fondi perequativi). La Corte costituzionale ha più volte affermato che le risorse destinate ai servizi di inclusione scolastica per alunni con disabilità rientrano nel nucleo essenziale del diritto allo studio, non comprimibile per esigenze di bilancio.

Coordinamento con il Codice del Terzo Settore

Una quota significativa dei servizi di assistenza scolastica è erogata da cooperative sociali ETS ex D.Lgs. 117/2017 in regime di co-progettazione o co-programmazione con gli enti locali (artt. 55 e 56 CTS). I decreti di riparto previsti dal comma 710 dovranno tener conto delle modalità di affidamento ai soggetti del terzo settore.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Tizio e l’impatto del riparto sul comune medio

Tizio è assessore alle politiche sociali di un comune di 35.000 abitanti del Centro-Nord. Nell’anno scolastico 2025-2026 il comune ha sostenuto spese per 920.000 euro per assistenti all’autonomia e alla comunicazione (AEC) a favore di 87 alunni con disabilità iscritti nelle scuole del territorio. Di questi, 480.000 euro sono coperti dai trasferimenti statali (Fondo unico ex art. 1, comma 210, L. 213/2023) e 440.000 euro gravano sul bilancio comunale. Nel febbraio 2026 viene emanato il primo decreto di riparto previsto dal comma 710 LB 2026, basato sulle ipotesi tecniche della Commissione fabbisogni standard e sull’intesa in Conferenza unificata. Per il comune di Tizio, la nuova metodologia determina un fabbisogno standard di 870.000 euro (calcolato in base al numero di alunni certificati, alla tipologia di disabilità, alle ore di sostegno indicate nei PEI). Il decreto assegna al comune un trasferimento aggiuntivo di 390.000 euro, portando la copertura statale a 870.000 euro. Tizio può così ridurre l’onere sul bilancio comunale a soli 50.000 euro (l’eventuale eccedenza erogata rispetto al fabbisogno standard). Riprogramma le risorse liberate verso il rafforzamento dei centri estivi inclusivi e dei servizi di trasporto sociale, in coerenza con le finalità della L. 328/2000 e del PEI dei singoli alunni.

Caso pratico 2: Caia e l’esercizio del diritto al LEP

Caia è madre di un bambino di sette anni con grave disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 (art. 3, comma 3). Il PEI elaborato dal GLO scolastico ex art. 9 D.Lgs. 66/2017 prevede 22 ore settimanali di assistente all’autonomia e alla comunicazione, in aggiunta al sostegno didattico. Nell’anno scolastico 2024-2025 il comune ha però erogato solo 14 ore settimanali, motivando la riduzione con l’insufficienza dei trasferimenti statali. Per l’anno scolastico 2026-2027, dopo l’emanazione del decreto di riparto ex comma 710, Caia chiede al comune l’erogazione delle 22 ore previste dal PEI. Il comune oppone resistenza, ma il decreto ha medio tempore aumentato il trasferimento del 35%. Caia, con l’assistenza di un avvocato specializzato, propone ricorso al TAR, dimostrando che il fabbisogno standard riconosciuto al comune dal decreto attuativo copre integralmente le ore previste dal PEI del figlio. Il TAR, in via cautelare entro trenta giorni, ordina al comune di erogare le 22 ore secondo il PEI, con condanna alle spese e con riserva di pronuncia sul risarcimento del danno per il periodo già pregiudicato. Caia, sul fronte fiscale, integra il servizio pubblico con un’assistente privata per i pomeriggi e detrae il 19% delle spese ex art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR (fino al limite di 2.100 euro), oltre alle spese mediche specialistiche detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.

Domande frequenti

Quando saranno emanati i decreti di riparto previsti dal comma 710?

Il comma 710 non fissa termini espressi per l’adozione dei decreti di riparto, prevedendo solo che siano emanati «con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità». L’assenza di una scadenza vincolante è coerente con la natura del procedimento, che richiede l’istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il concerto di quattro autorità ministeriali e politiche, e l’intesa in Conferenza unificata. Tempi realistici per il primo decreto attuativo si collocano fra marzo e giugno 2026, per consentire l’effettiva disponibilità delle risorse agli enti locali in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027 (settembre 2026). L’eventuale ritardo nell’emanazione potrebbe esporre lo Stato a contenziosi da parte delle famiglie per inadempimento dell’obbligo di garantire i servizi essenziali ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

Cosa sono i fabbisogni standard ex L. 208/2015 richiamati dalla norma?

I fabbisogni standard sono i parametri quantitativi che misurano il costo efficiente di un servizio pubblico in relazione a indicatori oggettivi (popolazione, territorio, intensità della domanda, condizioni socioeconomiche). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita dall’art. 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, opera presso il MEF ed è l’organismo deputato all’elaborazione metodologica dei fabbisogni standard di funzioni e servizi degli enti territoriali. La sua attività istruttoria, richiamata dal comma 710, garantisce che il riparto del Fondo unico avvenga su basi tecniche oggettive anziché con criteri politici discrezionali, in coerenza con la riforma del federalismo fiscale (D.Lgs. 216/2010 e D.Lgs. 68/2011). Le ipotesi tecniche della Commissione costituiscono la base scientifica per la successiva concertazione istituzionale e per l’intesa in Conferenza unificata.

Cosa cambia con il passaggio al LEP per le famiglie con figli disabili?

Il passaggio al LEP comporta tre conseguenze fondamentali per le famiglie. Primo, la prestazione diventa esigibile come diritto soggettivo, quindi azionabile in giudizio in caso di mancata erogazione (l’ente locale non può più opporre la «mancanza di risorse» per negare il servizio). Secondo, il livello quantitativo della prestazione è uniforme su tutto il territorio nazionale: cessa quindi la disparità oggi esistente tra regioni e comuni con maggiori risorse e regioni con minori risorse. Terzo, lo Stato si assume l’impegno finanziario di garantire la copertura della prestazione attraverso fondi perequativi specifici, sostituendosi agli enti territoriali inadempienti. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la natura incomprimibile del nucleo essenziale dei LEP, anche in presenza di vincoli di bilancio. La definizione del LEP scolastico per alunni con disabilità è uno degli obiettivi prioritari del PNRR.

Le famiglie possono dedurre o detrarre i costi privati per l’assistenza?

Sì, quando le famiglie sostengano direttamente costi per l’assistenza al familiare con disabilità (ad esempio per integrazione del servizio pubblico insufficiente), trovano applicazione molteplici agevolazioni fiscali. L’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR prevede la detrazione IRPEF del 19% per le spese sanitarie e mediche, anche specialistiche, sostenute nell’interesse del soggetto disabile. L’art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR prevede la detrazione del 19% (fino a 2.100 euro) per le spese di assistenza personale a persone non autosufficienti. L’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR consente la deduzione integrale delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità. Le spese per addetti all’assistenza beneficiano altresì di un regime contributivo agevolato (art. 30 L. 388/2000). Per i collaboratori domestici e badanti, il datore di lavoro familiare può dedurre i contributi obbligatori ex art. 10, comma 2, TUIR.

Cosa succede se un comune non eroga il servizio per insufficienza di risorse?

Nel sistema attuale, pre-LEP, alcuni comuni hanno motivato la riduzione o la mancata erogazione dei servizi di assistenza scolastica per alunni con disabilità con l’insufficienza dei trasferimenti statali. La giurisprudenza amministrativa è però consolidata nel ritenere che il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità rappresenti un nucleo essenziale incomprimibile, e che la mancata erogazione del servizio violi gli artt. 3, 34 e 38 Cost. nonché la L. 104/1992 e il D.Lgs. 66/2017. Le famiglie possono ricorrere al TAR per ottenere l’ordine di erogazione del servizio e l’eventuale risarcimento del danno. Il TAR può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione. Il pieno raggiungimento del LEP, obiettivo cui mira il riparto del comma 710, dovrebbe in prospettiva eliminare alla radice questa tipologia di contenzioso, garantendo finanziamento adeguato e uniforme su tutto il territorio nazionale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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