- Istituito presso lo stato di previsione del MEF un Fondo dedicato al caregiver familiare delle persone con disabilità.
- Dotazione: 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
- Finalità: finanziare le future iniziative legislative che definiranno la figura giuridica del caregiver familiare.
- Riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale prestata in ambito familiare.
- La norma non disciplina prestazioni dirette: predispone solo la copertura finanziaria di una futura legge organica.
Comma 227 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il Fondo è una mera copertura finanziaria: la disciplina sostanziale richiederà una legge ordinaria che definisca la figura del caregiver e le prestazioni concrete. Termine non fissato. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 227): Tutela della salute come fondamento dei sostegni al caregiver familiare
- Art. 38 Costituzione (comma 227): Assistenza ai cittadini inabili come matrice costituzionale del Fondo
- Art. 433 Codice Civile (comma 227): Obblighi alimentari familiari rilevanti per la nozione di caregiver
Una norma di copertura in attesa della legge organica sul caregiver familiare
Il comma 227 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato a coprire le iniziative legislative future per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. La dotazione è modesta per il 2026 (1,15 milioni di euro), ma cresce significativamente dal 2027 (207 milioni di euro annui), indicando l'intenzione del legislatore di dare seguito strutturale alla materia.
Il quadro normativo: una lacuna che dura da decenni
L'ordinamento italiano non dispone, alla data del presente commento, di una definizione organica della figura del caregiver familiare. Le uniche disposizioni che vi fanno cenno sono la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che all'art. 1, commi 254-256, ha definito il caregiver come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente di fatto, di un parente o affine entro il secondo grado, ovvero, nei casi indicati dall'art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente. Tale definizione, però, non è accompagnata da una disciplina sostanziale di tutele e prestazioni.
Il comma 227 va dunque letto come una norma di copertura finanziaria ex art. 81 della Costituzione, che vincola risorse a un'iniziativa legislativa annunciata ma non ancora concretizzata. Diversi disegni di legge sono in discussione al Parlamento (in particolare l'A.S. n. 461 e il relativo iter), ma la materia attende ancora un intervento organico che riconosca diritti previdenziali, contributivi, sanitari e formativi al caregiver.
Il riconoscimento del valore economico del lavoro di cura
La norma esplicita due finalità: a) la definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità; b) il riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale. Il secondo profilo è particolarmente innovativo nel panorama italiano: storicamente il lavoro di cura intrafamiliare è stato considerato un dovere etico-giuridico discendente dagli obblighi di assistenza sanciti dagli artt. 143 e 433 c.c. e, in chiave costituzionale, dall'art. 30 Cost. (doveri dei genitori) e dall'art. 2 Cost. (doveri di solidarietà). Riconoscerne il valore economico significa avviare un passaggio culturale verso la considerazione del caregiving come prestazione meritevole di tutela autonoma.
Il riferimento costituzionale: artt. 3, 32 e 38
Sotto il profilo costituzionale, il Fondo si colloca all'incrocio di tre disposizioni cardine: l'art. 3, comma 2, Cost. (rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza), l'art. 32 Cost. (tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività) e l'art. 38 Cost. (assistenza ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere). La Corte costituzionale ha più volte sottolineato che il sistema dei servizi alla persona disabile deve essere effettivamente fruibile e che le risorse statali non possono essere meramente programmatiche.
Profili fiscali e previdenziali attesi
L'attuazione del Fondo dovrà affrontare nodi tecnici complessi sotto il profilo fiscale e previdenziale: a) eventuale esenzione IRPEF di indennità corrisposte al caregiver, eventualmente da inserire nell'art. 6 o nell'art. 51 TUIR (esclusioni dal reddito di lavoro dipendente o assimilato); b) trattamento contributivo (figurativo o effettivo); c) coordinamento con la L. 104/1992 e con i permessi già riconosciuti al lavoratore dipendente; d) interazione con l'assegno unico universale ex D.Lgs. 230/2021; e) coordinamento con l'art. 33 della L. 104/1992 sui permessi retribuiti. La Legge 22 dicembre 2021, n. 227 (legge delega sulla disabilità) e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, sulla nuova valutazione della condizione di disabilità) costituiscono il quadro di riferimento entro cui dovrà muoversi la futura legge sul caregiver.
Implicazioni operative
Per i professionisti che assistono famiglie con persone disabili occorre monitorare l'evoluzione legislativa per cogliere le opportunità che si apriranno con la legge organica. La dotazione di 207 milioni annui è significativa ma non sufficiente a coprire indennità universali: presumibilmente l'intervento sarà selettivo, condizionato all'ISEE e alla gravità della disabilità (art. 3, comma 3, L. 104/1992). Si tratta quindi di una norma di prospettiva, da seguire nei prossimi mesi.
Domande frequenti
Il Fondo per il caregiver familiare istituisce un'indennità immediata?
No, il comma 227 non istituisce alcuna prestazione diretta a favore del caregiver. Si limita a creare una copertura finanziaria, vincolando risorse del bilancio dello Stato (1,15 milioni nel 2026 e 207 milioni annui dal 2027) in vista di future iniziative legislative che dovranno definire la figura del caregiver familiare e i relativi diritti. Per accedere a indennità, contributi figurativi o altre tutele è necessario attendere l'approvazione di una legge organica sul caregiver familiare, attualmente in discussione al Parlamento. Fino ad allora restano in vigore solo le misure indirette previste dalla L. 104/1992 (permessi retribuiti, congedi straordinari) e dalla L. 205/2017.
Chi può essere qualificato come caregiver familiare ai fini della disciplina futura?
Sulla base della definizione contenuta nell'art. 1, commi 254-256, della L. 205/2017, il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente di fatto, di un parente o affine entro il secondo grado o, nei casi previsti dall'art. 33, comma 3, della L. 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente. Si presume che la futura legge organica farà riferimento a tale perimetro soggettivo, eventualmente affinandolo con riferimento alla gravità della disabilità e alla continuità del lavoro di cura.
Quale rapporto esiste con i permessi della L. 104/1992?
Il Fondo non sostituisce né modifica i permessi già riconosciuti dall'art. 33 della L. 104/1992 al lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave (tre giorni mensili retribuiti, congedo straordinario biennale ex art. 42 D.Lgs. 151/2001). La futura legge organica sul caregiver dovrà coordinarsi con queste misure, presumibilmente ampliandone la platea (oggi limitata ai lavoratori dipendenti) e introducendo strumenti per il caregiver non lavoratore o autonomo. Il riconoscimento del valore economico dell'attività di cura non professionale potrebbe portare a indennità mensili e a contributi figurativi previdenziali, oggi non previsti.
Le risorse del Fondo sono cumulabili con altri sostegni?
La norma non disciplina la cumulabilità, rinviandone la definizione alla futura legge organica. Tuttavia, considerata l'impostazione generale del sistema di welfare italiano e le scelte già operate con l'assegno unico universale ex D.Lgs. 230/2021, è ragionevole prevedere che le prestazioni a valere sul Fondo saranno selettive in base all'ISEE (D.P.C.M. 159/2013) e potranno cumularsi con la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e altre misure assistenziali, salvo eventuali clausole di non cumulabilità espresse per evitare sovrapposizioni di tutele rispetto al medesimo bisogno.
Quando entrerà in vigore la disciplina sostanziale del caregiver?
Non è possibile fornire un termine certo. Il comma 227 si limita a prevedere la copertura finanziaria; la concreta disciplina dovrà essere introdotta con una legge ordinaria. Considerato che la dotazione cresce significativamente solo dal 2027 (da 1,15 a 207 milioni), è verosimile che il Parlamento intenda approvare la legge organica entro il 2026, in modo da renderla operativa contestualmente all'incremento della dotazione. Vari disegni di legge sono in discussione (tra cui A.S. 461) e l'attuazione della L. 227/2021 sulla disabilità potrebbe fornire occasione per un intervento sistematico. Si raccomanda monitoraggio costante dell'iter parlamentare.