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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 355: riscritte le lettere c-bis) e c-ter) dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 sulla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali delle farmacie convenzionate.
  • Accordo collettivo nazionale definisce principi e criteri di remunerazione nei limiti delle risorse vincolate del fabbisogno sanitario nazionale standard.
  • Accordi regionali e provinciali fissano modalità, tempi di pagamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle farmacie per i servizi di secondo livello.
  • Prestazioni eccedenti il limite di spesa regionale sono a carico del cittadino richiedente.
  • Comma 356: decreto MEF-Salute entro il 30 marzo 2026 per modificare le procedure delle prescrizioni dematerializzate nel Sistema TS, con riflessi sui rimborsi.
  • Commi 357-358: incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard ex L. 207/2024: da 327 a 412 mln annui (c. 357) e da 285 a 480 mln annui (c. 358) dal 2026.
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Commi 355-358 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF-Salute entro il 30 marzo 2026 ex comma 356 sulle procedure di prescrizione dematerializzata; aggiornamento dell'ACN e degli accordi regionali con le farmacie ex commi 355. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguentiarticolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificazioni: a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’ , e al articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell’ambito del fabbisognodecreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 sanitario nazionale standard»; b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste». . Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l’assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell’articolo 8 del , come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.decreto legislativo n. 502 del 1992 . All’ , le parole: «e di 327 milioni di euro annui aarticolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026». . All’ , le parole: «e di 285 milioni di euro annui aarticolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

Riforma strutturale degli accordi nazionali e regionali con le farmacie convenzionate

I commi 355-358 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) completano il disegno organico avviato con i commi 350-352 dedicati alla stabilizzazione della farmacia dei servizi. La novella interviene chirurgicamente sull'architettura degli accordi convenzionali con le farmacie disciplinati dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e definisce contestualmente l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard fissato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Comma 355: la nuova lettera c-bis) sull'accordo collettivo nazionale

La riscrittura della lettera c-bis) dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 attribuisce all'accordo collettivo nazionale il compito di definire i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del SSN, delle prestazioni e funzioni assistenziali rese dalle farmacie ai sensi dell'art. 11 della L. 18 giugno 2009, n. 69 (delega sulla farmacia dei servizi) e del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 (attuazione della delega). La novità risiede nell'esplicito vincolo finanziario: la remunerazione opera "nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard". Si fissa così un tetto di spesa nazionale, che impedisce all'accordo collettivo di sforare la copertura disponibile (50 milioni annui dal 2026 ex comma 352, oltre a eventuali integrazioni regionali).

La nuova lettera c-ter): autonomia regionale e principio della porta unica di accesso

La lettera c-ter) viene completamente riscritta. Gli accordi regionali e provinciali disciplinano modalità e tempi di pagamento per le prestazioni e funzioni assistenziali. Devono inoltre definire le caratteristiche strutturali, organizzative e le dotazioni tecnologiche minime delle farmacie per l'erogazione dei servizi di secondo livello (cioè quelli più complessi rispetto al primo livello distributivo). Le farmacie con cui stipulare accordi contrattuali per i servizi di secondo livello vengono così selezionate in base a parametri qualitativi predefiniti.

L'innovazione più rilevante riguarda il regime delle prestazioni eccedenti i limiti di spesa regionali: queste "sono a carico del cittadino che le ha richieste". Si introduce un principio di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni aggiuntive a domanda individuale, in coerenza con il modello del DM 70/2015 (standard ospedalieri) e DM 77/2022 (assistenza territoriale). Si tratta di un'applicazione del principio di sostenibilità finanziaria del SSN che la Corte costituzionale ha più volte avallato (sentenze nn. 432/2005 e 187/2010) purché il nucleo LEA resti garantito senza oneri per l'utente.

Comma 356: la dematerializzazione delle prescrizioni nel Sistema TS

Il comma 356 dispone l'adozione, entro il 30 marzo 2026, di un decreto del MEF di concerto con il Ministero della salute per disciplinare le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, nonché delle relative erogazioni e rimborsi. Restano salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica. Il riferimento è al sistema TS disciplinato dall'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla L. 326/2003) e al D.M. Salute 2 novembre 2011 sulla ricetta dematerializzata. La nuova disciplina dovrà integrare i flussi prescrittivi tradizionali (farmaceutica, specialistica) con i nuovi servizi farmaceutici di secondo livello, garantendo la tracciabilità ai fini del rimborso SSN.

Commi 357-358: l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard

I commi 357 e 358 incidono direttamente sull'art. 1, commi 350 e 352, della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), incrementando le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Il comma 357 modifica il riferimento ai "327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" portandolo a "412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026": un incremento di 85 milioni annui rispetto a quanto previsto un anno prima. Il comma 358 incrementa analogamente la previsione di 285 milioni a 480 milioni annui dal 2026, con un significativo aumento di 195 milioni. Si tratta di interventi che rafforzano la dotazione finanziaria del SSN in coerenza con il percorso di progressivo allineamento agli standard europei di spesa sanitaria pro capite.

L'impatto sul rapporto convenzionale farmacie-SSN

Per i farmacisti titolari, il nuovo assetto richiede attenzione a tre piani: 1) negoziazione dell'accordo collettivo nazionale, presumibilmente da rinnovare a seguito del comma 355; 2) partecipazione attiva agli accordi regionali, che definiranno requisiti strutturali e dotazioni tecnologiche minime per i servizi di secondo livello; 3) gestione contabile separata tra prestazioni convenzionate (a carico SSN) e prestazioni a carico del cittadino, anche ai fini dell'applicazione corretta dei regimi IVA (esenzione per le prestazioni sanitarie ex art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972; imponibilità ordinaria per le altre).

Profili di costituzionalità del principio della porta unica

L'introduzione del principio per cui le prestazioni eccedenti i limiti di spesa regionali sono a carico del cittadino solleva delicate questioni costituzionali. La Corte costituzionale ha fissato il principio dell'intangibilità dei LEA come nucleo minimo del diritto alla salute ex art. 32 Cost. (sentenze nn. 200/2009 e 36/2013): le prestazioni rientranti nei LEA non possono essere addossate al cittadino. Il nuovo regime sarà legittimo solo se circoscritto a prestazioni extra-LEA (cosiddette di "secondo livello" o ad alta intensità opzionale). Le linee guida ministeriali e gli accordi regionali dovranno tracciare con cura il perimetro per evitare contenziosi costituzionali.

Coordinamento con il PNRR sanitario

L'intervento si inserisce in coerenza con le riforme attuative del PNRR Missione 6 (Salute), in particolare con il DM 23 maggio 2022, n. 77 sui modelli di assistenza territoriale (case di comunità, COT, ospedali di comunità) e con la riforma dell'art. 5 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73 (conv. L. 107/2024) sui tetti di spesa per il personale sanitario. Il fabbisogno aggiuntivo dei commi 357-358 potrà concorrere al finanziamento di tali interventi strutturali.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: la farmacia urbana di Caio e l'adesione ai servizi di secondo livello

Caio è titolare di una farmacia urbana nel comune capoluogo di provincia di Aurelia, con 2.500 clienti abituali e un fatturato annuo di 1,2 milioni di euro. Con l'adozione delle linee guida ministeriali ex comma 351 e l'aggiornamento dell'accordo regionale ex comma 355, valuta l'adesione al circuito delle farmacie convenzionate per i servizi di secondo livello (telemedicina, monitoraggio dell'aderenza terapeutica per pazienti cronici, somministrazione vaccini, screening cardiologici). La regione fissa requisiti minimi: locali dedicati di almeno 12 mq, attrezzature certificate, formazione documentata del personale, sistema informatico integrato con il Sistema TS. Caio investe 22.000 euro in adeguamenti strutturali e formazione, deducibili come spese d'esercizio o ammortizzabili ex art. 102 TUIR. Le entrate convenzionate confluiscono nel reddito d'impresa ex art. 55 TUIR, con esenzione IVA ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972 per le prestazioni sanitarie. Per le prestazioni eccedenti il tetto regionale, Caio applica il tariffario libero e fattura al cittadino con IVA ordinaria, gestendo la contabilità separata. Sempronio, commercialista, aggiorna il calcolo del pro-rata IVA per il 2026 considerando la nuova ripartizione tra operazioni esenti e imponibili.

Caso pratico 2: la regione Delta e gli accordi con i medici di medicina generale

La regione Delta dispone, in attuazione del comma 355, l'avvio della rinegoziazione dell'accordo regionale con le farmacie nel mese di marzo 2026, una volta noto il riparto del fabbisogno sanitario incrementato dai commi 357-358. L'assessore Tizio, di concerto con Federfarma regionale, fissa un tetto di spesa annuale di 12 milioni per i servizi di secondo livello, con priorità alle farmacie operanti nei comuni montani sotto i 1.500 abitanti. Le farmacie eccedenti il tetto possono comunque erogare i servizi a tariffa libera ai cittadini interessati. La direzione sanitaria regionale predispone un cruscotto digitale di monitoraggio della spesa per evitare sforamenti.

Domande frequenti

Le prestazioni eccedenti il limite di spesa regionale sono sempre a carico del cittadino?

Sì, ma con un limite fondamentale di rilievo costituzionale. La nuova lettera c-ter) dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 dispone che le prestazioni e funzioni assistenziali eccedenti i limiti di spesa fissati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino richiedente. Tuttavia il principio non può applicarsi alle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che la Corte costituzionale considera intangibili ai sensi dell'art. 32 Cost. (sentenze nn. 200/2009 e 36/2013). La nuova disciplina può quindi operare solo per le prestazioni di "secondo livello" aggiuntive ed opzionali, da definire con linee guida ministeriali e accordi regionali in modo chiaro per evitare contenziosi.

Cosa cambia per l'accordo collettivo nazionale con le farmacie?

L'accordo collettivo nazionale (ACN) vigente dovrà essere aggiornato per recepire le nuove regole della lettera c-bis) dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 introdotte dal comma 355. L'ACN sarà chiamato a definire principi e criteri per la remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali ex art. 11 L. 69/2009 e D.Lgs. 153/2009, nei limiti delle risorse vincolate nel fabbisogno sanitario nazionale standard. La novità rilevante è l'esplicito tetto di spesa nazionale: l'accordo non può superare la copertura disponibile (50 mln annui dal 2026 ex comma 352, oltre eventuali integrazioni). Si avvierà quindi un negoziato tra Federfarma, SSN e regioni per il rinnovo dell'accordo, presumibilmente nei primi mesi del 2026.

Come incidono i commi 357-358 sul finanziamento del SSN?

I commi 357 e 358 incrementano significativamente le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard rispetto a quanto previsto un anno prima dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Il comma 357 modifica l'art. 1, comma 350, della L. 207/2024 portando l'importo da 327 a 412 milioni annui dal 2026 (incremento di 85 mln); il comma 358 modifica l'art. 1, comma 352, portando l'importo da 285 a 480 milioni annui dal 2026 (incremento di 195 mln). Si tratta di un rafforzamento complessivo di 280 milioni annui che si aggiungono alla dotazione già programmata. L'intervento risponde all'esigenza di adeguare la spesa sanitaria pubblica italiana agli standard europei e di finanziare le riforme attuative del PNRR Missione 6 (Salute).

Qual è il termine per il decreto di modifica delle prescrizioni dematerializzate?

Il comma 356 fissa il termine del 30 marzo 2026 per l'adozione del decreto del MEF di concerto con il Ministero della salute che disciplina le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nel Sistema Tessera Sanitaria. Il termine è di natura ordinatoria e non comporta decadenza, ma il suo mancato rispetto potrebbe ritardare l'applicazione operativa dei nuovi servizi farmaceutici di secondo livello, che richiedono il tracciamento prescrittivo elettronico per il rimborso SSN. Restano salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica ordinaria: il decreto interverrà solo sulle nuove tipologie di prescrizioni connesse alle prestazioni delle farmacie convenzionate ex comma 351.

I requisiti strutturali e tecnologici delle farmacie saranno uniformi su tutto il territorio?

No, la nuova lettera c-ter) dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 attribuisce agli accordi regionali e provinciali (e non a un decreto nazionale uniforme) la definizione delle caratteristiche strutturali, organizzative e delle dotazioni tecnologiche minime delle farmacie. Ne deriva potenziale differenziazione tra regioni: i requisiti potranno essere più stringenti in territori a domanda sanitaria elevata e più flessibili in territori a bassa densità (anche in coerenza con il comma 351 che impone particolare attenzione ai contesti rurali). Le linee guida ministeriali stabiliranno il minimo comune denominatore. Il modello richiama la differenziazione già applicata per i medici di medicina generale e le case di comunità ex DM 77/2022.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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