- Riconosciuto un credito d'imposta alle imprese rientranti negli elenchi CSEA 2025 delle energivore e gasivore per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016).
- Periodo di investimento agevolato: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025; misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 D.L. 19/2024 (Transizione 5.0).
- Limite di spesa: 10 milioni di euro complessivi per l'anno 2026; il credito si utilizza esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.
- Divieto espresso di cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili.
- Decreto MIMIT-MEF, sentito il MASE, definirà criteri, modalità e percentuali massime di credito, anche ai fini del rispetto del plafond.
- Si applicano, in quanto compatibili, le regole di Transizione 5.0, escluso il comma 6 dell'art. 38 D.L. 19/2024 e il D.M. MIMIT 24 luglio 2024.
Commi 962-965 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE, per criteri, modalità e percentuali massime di credito. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli e , effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31allegati A B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 dicembre 2025, un credito d’imposta nelle misure stabilite dai , , e commi 4 5 7 8 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 , convertito, con modificazioni, dalla .marzo 2024, n. 19 legge 29 aprile 2024, n. 56 . Il credito d’imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio . Il credito d’imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto1997, n. 241 i medesimi costi ammissibili. . Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d’imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma
963. . Al credito d’imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato , ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo,articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e quelle di cui al , pubblicato nella Gazzettadecreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
Norme modificate da questi commi
- Art. 83 TUIR (comma 962): il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa
- Art. 102 TUIR (comma 962): ammortamento ordinario dei beni strumentali agevolati
- Art. 5 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 962): esclusione del credito d'imposta dal valore della produzione netta
- Art. 19 TUIVA (comma 962): detrazione IVA sull'acquisto dei beni 4.0 agevolati
- Art. 38-bis DPR 600/73 Accertamento (comma 963): atto di recupero per crediti d'imposta inesistenti, termine ottennale
Una misura ponte per le imprese energivore e gasivore
I commi 962-965 della Legge di Bilancio 2026 istituiscono un credito d'imposta dedicato alle imprese italiane a forte consumo di energia elettrica (energivore) e di gas naturale (gasivore), tradizionalmente penalizzate dai costi energetici superiori alla media europea. La misura ha natura selettiva e di durata limitata, ma rilevanza strategica per i settori manifatturieri ad alta intensità energetica: siderurgia, ceramica, vetro, carta, cemento, chimica di base.
Il perimetro soggettivo
L'ambito soggettivo è circoscritto alle imprese rientranti, per l'anno 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica (D.M. MITE 21 dicembre 2017 e successive modifiche) o di gas naturale (D.M. 21 dicembre 2021), istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L'iscrizione è condizione necessaria e non aggirabile: chi non risulta nell'elenco 2025 non può accedere al beneficio anche se possiede in concreto i requisiti tecnici di consumo.
L'ambito oggettivo: i beni 4.0
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (la storica disciplina «Industria 4.0»). L'allegato A elenca beni materiali interconnessi (macchine utensili CNC, robot collaborativi, sistemi di movimentazione automatica, magazzini automatizzati). L'allegato B include software, sistemi e piattaforme digitali (CRM, MES, ERP integrati, sistemi di monitoraggio energetico).
Gli investimenti devono essere effettuati nell'arco temporale 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025. Si tratta quindi di una misura retroattiva, che premia investimenti già programmati o realizzati nel corso del 2025, evitando vuoti di tutela tra la fine della Transizione 5.0 originaria e l'eventuale nuova fase di incentivazione.
Il rinvio all'art. 38 D.L. 19/2024: misure e disciplina
Il comma 962 rinvia per la misura del credito ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ossia la disciplina del «Piano Transizione 5.0». La struttura del beneficio è quindi quella nota: tre fasce di investimento (fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni, da 10 a 50 milioni) con aliquote crescenti in base alla riduzione dei consumi energetici certificata (riduzione minima del 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sul singolo processo).
Sono richiamati anche i meccanismi di certificazione ex ante ed ex post da parte di valutatori indipendenti, le perizie asseverate sui beni 4.0 e l'interconnessione effettiva. Resta espressamente esclusa l'applicazione del comma 6 dell'art. 38 D.L. 19/2024, ossia (per chi conosce il testo) la disciplina della maggiorazione per progetti di self-consumption rinnovabile, e del D.M. MIMIT 24 luglio 2024, regolamento attuativo originario di Transizione 5.0. La scelta tecnica produce una misura semplificata, calibrata sulle peculiarità dei soggetti energivori e gasivori.
Limite di spesa e modalità di utilizzo
Il comma 963 fissa un limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Si tratta di un tetto rigido, da gestire attraverso click-day o procedure a sportello: nel passato analogo «tax credit energivori» (commi 1-3 art. 1 D.L. 4/2022 e successive proroghe), la sovrabbondanza di domande aveva esaurito rapidamente i plafond. Le imprese interessate devono quindi anticipare i tempi e presidiare il decreto attuativo MIMIT-MEF, che definirà criteri, modalità e percentuali massime.
L'utilizzo è esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24. Non è previsto il rimborso né la cessione del credito a terzi. La compensazione avviene con il codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate dopo il decreto attuativo. Non si applicano i limiti generali di compensazione previsti dall'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'art. 34 L. 388/2000, in coerenza con la disciplina Transizione 5.0.
Il divieto di cumulo
Il comma 963 sancisce un divieto espresso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. La regola si applica in particolare al credito beni strumentali 4.0 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e commi 446 e seguenti L. 207/2024), che insiste sullo stesso perimetro oggettivo. Le imprese devono effettuare una scelta strategica all'origine: optare per il credito energivori-gasivori 2026 (più rapido ma con plafond ridotto) o per altri strumenti settoriali, in funzione del rapporto costi-benefici.
Il decreto attuativo del comma 964
L'attuazione operativa è rinviata a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE. Il decreto definirà: (a) i criteri di accesso e le modalità procedurali; (b) le percentuali massime del credito, anche calibrate sul rispetto del plafond; (c) probabilmente le modalità di prenotazione e click-day. La tempistica di emanazione è cruciale: senza decreto le imprese non possono concretamente compensare il credito.
Profili fiscali del credito
Sotto il profilo della fiscalità del beneficio si applicano, per il rinvio del comma 965 all'art. 38 D.L. 19/2024, le regole comuni: il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES (art. 83 D.P.R. 917/1986) né del valore della produzione netta ai fini IRAP (D.Lgs. 446/1997). I beni acquistati restano deducibili tramite ammortamento ordinario ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 917/1986, secondo i coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988. Ai fini IVA, le fatture seguono il regime ordinario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con detrazione integrale ex art. 19 se i beni sono utilizzati nell'esercizio d'impresa.
Controlli e responsabilità
Restano applicabili le regole generali sui controlli: distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti ex art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997 (sanzioni 25% e 70-200%); atto di recupero ex art. 38-bis D.P.R. 600/1973 con termine ottennale per i crediti inesistenti; contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000. La documentazione probatoria minima include: iscrizione nell'elenco CSEA 2025; perizia asseverata del tecnico abilitato; fatture e bonifici tracciabili; certificazione ex ante ed ex post di riduzione dei consumi energetici; registro dei beni ammortizzabili aggiornato.
Sintesi operativa
Per le imprese energivore e gasivore, i commi 962-965 rappresentano una boccata di ossigeno per chi ha già investito nel 2025 in beni 4.0. La misura è di portata limitata (10 milioni complessivi) ma rapidamente fruibile in compensazione. La chiave del successo è nel decreto attuativo MIMIT-MEF e nella tempestività della prenotazione: chi arriva primo, beneficia. Conviene preparare già ora il fascicolo completo: certificazioni, perizie, registri.
Domande frequenti
Quali imprese possono accedere al credito d'imposta dei commi 962-965?
Solo le imprese che, per l'anno 2025, risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) o di gas naturale (gasivore), istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L'iscrizione è condizione costitutiva: chi non risulta nell'elenco 2025 non può accedere al beneficio, anche se in concreto soddisfa i requisiti tecnici di consumo (ad esempio per ritardo amministrativo nell'iscrizione). I requisiti sostanziali sono fissati dal D.M. MITE 21 dicembre 2017 per le energivore (consumo medio annuo superiore a 1 GWh ed elevata intensità elettrica) e dal D.M. 21 dicembre 2021 per le gasivore. Conviene quindi verificare lo stato dell'iscrizione CSEA prima di programmare l'investimento.
Quali investimenti sono agevolati e in quale periodo?
Sono agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa elencati negli allegati A e B della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (i tradizionali beni Industria 4.0). L'allegato A include macchinari interconnessi, robot, sistemi di movimentazione e magazzini automatizzati; l'allegato B comprende software, sistemi gestionali e piattaforme digitali. Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025: si tratta quindi di una misura retroattiva sull'anno 2025, fruibile in compensazione nel 2026. Sono richiesti l'effettiva interconnessione del bene, la perizia asseverata di un tecnico abilitato e la certificazione di riduzione dei consumi energetici prevista dall'art. 38 del D.L. 19/2024 (Transizione 5.0).
Si può cumulare il credito con altri bonus alle imprese?
No, il comma 963 prevede un divieto espresso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Significa che, per lo stesso bene strumentale, non è possibile combinare il credito energivori-gasivori dei commi 962-965 con il credito beni 4.0 (art. 1 c. 446 L. 207/2024), con il credito Transizione 5.0 ordinario (art. 38 D.L. 19/2024) o con il credito ZES Unica (art. 16 D.L. 124/2023). Le imprese devono effettuare una scelta strategica all'origine, confrontando aliquote, plafond, modalità di accesso. È ammesso il cumulo con agevolazioni che insistano su costi diversi (ad esempio crediti per formazione del personale o R&S su attività distinte dall'investimento agevolato).
Come si utilizza il credito d'imposta?
Esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare nei canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Non sono ammessi rimborso né cessione del credito a terzi. La compensazione avviene con uno specifico codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate dopo il decreto attuativo MIMIT-MEF. Non si applicano i limiti generali di compensazione previsti dall'art. 1 c. 53 L. 244/2007 (250.000 euro) e dall'art. 34 L. 388/2000 (2 milioni), in coerenza con la disciplina di Transizione 5.0. Resta invece applicabile la sospensione dell'art. 31 D.L. 78/2010 in caso di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro.
Il credito incide sulla base imponibile IRES, IRAP o IVA?
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES (art. 83 D.P.R. 917/1986) né al valore della produzione netta ai fini IRAP (D.Lgs. 446/1997), in coerenza con la disciplina Transizione 5.0 richiamata. I beni acquistati restano però ammortizzabili e deducibili ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 917/1986. Ai fini IVA, le fatture di acquisto seguono il regime ordinario del D.P.R. 633/1972, con detrazione integrale ex art. 19 nei limiti dell'inerenza all'attività d'impresa. Il credito non incide quindi sulla posizione IVA, né come operazione attiva né passiva; va però correttamente esposto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per consentirne il monitoraggio e la verifica.