- Istituito presso il MEF un Fondo da ripartire con dotazione di 1.300 milioni di euro per il 2026, destinato a misure a favore delle imprese.
- Le risorse possono essere assegnate all'incremento dei limiti di spesa del credito d'imposta beni 4.0 ex art. 1, comma 446, L. 207/2024.
- Agevolazione riservata agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025: copertura di posizioni già maturate.
- Utilizzo esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, con modello F24 presentato nel 2026.
- Effetto operativo: sblocca le compensazioni di crediti 4.0 maturati nel 2025 ma bloccati dal raggiungimento del plafond originario.
- Necessario decreto attuativo MIMIT-MEF per definire criteri di assegnazione.
Comma 770 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto MEF, eventualmente di concerto con MIMIT, per la ripartizione delle risorse del Fondo e l'assegnazione agli incrementi dei limiti di spesa del credito beni 4.0. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 446, , da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’della legge 30 dicembre 2024, n. 207 articolo 17 del , presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Norme modificate da questi commi
- Art. 109 TUIR (comma 770): principio di competenza per l'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento agevolato
- Art. 83 TUIR (comma 770): il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa
- Art. 102 TUIR (comma 770): ammortamento dei beni strumentali agevolati
- Art. 5 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 770): esclusione del credito d'imposta dal valore della produzione netta
- Art. 19 TUIVA (comma 770): detrazione IVA sulle fatture di acquisto dei beni 4.0
- Art. 38-bis DPR 600/73 Accertamento (comma 770): atto di recupero del credito d'imposta inesistente, termine ottennale
Una misura di copertura per i crediti 4.0 in coda
Il comma 770 della Legge di Bilancio 2026 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un nuovo Fondo da ripartire con dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. La finalità dichiarata è quella di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, ma il legislatore precisa subito l'impiego prioritario: le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 446, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (la legge di bilancio per il 2025).
Il riferimento: l'art. 1 c. 446 L. 207/2024
Il rinvio normativo è cruciale. L'art. 1, comma 446, della L. 207/2024 disciplina il credito d'imposta beni strumentali 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025, rimodulando il precedente regime dell'art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020. La disciplina del 2025 ha introdotto plafond rigorosi: 2,2 miliardi per gli investimenti in beni 4.0 dell'allegato A della L. 232/2016 e 250 milioni per i beni dell'allegato B (software). Questi tetti, rapidamente saturati dalle prenotazioni delle imprese, avevano lasciato in coda numerose pratiche, generando incertezza e contenzioso amministrativo.
L'effetto sblocco
Il comma 770 risponde a questa criticità: con il nuovo Fondo da 1,3 miliardi, il governo si dota dello strumento finanziario per allentare la coda dei crediti 4.0 maturati nel 2025. Le risorse non sono attribuite direttamente alle imprese, ma rappresentano una copertura mobile che può essere assegnata agli incrementi dei limiti di spesa del credito beni 4.0 ex c. 446 L. 207/2024. La conseguenza pratica è che imprese che avevano regolarmente prenotato il credito ma erano rimaste fuori plafond possono vedere riconosciuto l'accesso al beneficio.
Limiti temporali stringenti
La norma fissa due limiti temporali decisivi. Il primo, sostanziale, riguarda l'investimento: deve essere stato effettuato entro il 31 dicembre 2025. La verifica dell'effettuazione segue le regole ordinarie del TUIR: per i beni mobili strumentali, il momento di consegna o spedizione ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni immateriali, il momento di stipulazione del contratto e di erogazione del software. Il secondo limite, procedurale, riguarda l'utilizzo: la compensazione deve avvenire mediante modello F24 presentato nel corso dell'anno 2026, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Esclusività della compensazione
Il legislatore conferma che il credito si utilizza esclusivamente in compensazione, senza possibilità di rimborso o cessione. Si tratta del meccanismo standard dei tax credit alle imprese, che presenta tre vantaggi: (a) rapidità di fruizione, immediata al momento del versamento di altre imposte; (b) tracciabilità informatica tramite codice tributo; (c) controllabilità ex post da parte dell'Agenzia delle entrate tramite incroci automatici. La compensazione segue le regole generali, salvo le specifiche del decreto attuativo che disciplineranno il codice tributo e le eventuali deroghe ai limiti annuali ex art. 1 c. 53 L. 244/2007.
Coordinamento con il quadro fiscale
Sul piano della fiscalità del credito si applicano le regole ordinarie del credito 4.0 ex c. 446 L. 207/2024 e, originariamente, della L. 178/2020: non concorrenza alla base imponibile IRES (art. 83 D.P.R. 917/1986) né al valore della produzione IRAP (D.Lgs. 446/1997). I beni restano ammortizzabili ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 917/1986. Sul fronte IVA, le fatture seguono il regime ordinario del D.P.R. 633/1972 con detrazione ex art. 19. Il credito va indicato nel quadro RU del modello Redditi SC, con coerenza tra l'esposizione dichiarativa e i codici tributo utilizzati nei modelli F24.
Il decreto attuativo
La norma non specifica esplicitamente il decreto attuativo, ma l'assegnazione delle risorse del Fondo richiederà un atto del MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy), per definire criteri di priorità e modalità operative. È ragionevole attendere un meccanismo di ripartizione proporzionale tra le imprese in coda, oppure un click-day a sportello. La trasparenza del decreto sarà cruciale per evitare contenziosi amministrativi.
Profili di responsabilità e controlli
Le imprese che intendono fruire del credito sbloccato dal Fondo devono mantenere alta l'attenzione documentale. Restano applicabili: la distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti ex art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997 (sanzioni 25% e 70-200%); l'atto di recupero ex art. 38-bis D.P.R. 600/1973 con termine ottennale per i crediti inesistenti; il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000. La documentazione minima include: perizia asseverata del tecnico abilitato; fatture con dicitura del riferimento normativo (art. 1 c. 446 L. 207/2024); bonifici tracciabili; registro dei beni ammortizzabili; attestazione di interconnessione del bene 4.0; coerenza con il quadro RU della dichiarazione.
Implicazioni di pianificazione
Per i professionisti incaricati di seguire i crediti 4.0 dei propri clienti, la novità del comma 770 va inserita in un quadro più ampio. Conviene: (a) verificare nel cassetto fiscale lo stato delle prenotazioni 4.0 effettuate nel 2025; (b) ricostruire la documentazione probatoria per ciascun investimento, in vista di possibili controlli; (c) attendere il decreto MIMIT-MEF e monitorare le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate per i codici tributo dedicati; (d) coordinare il credito 4.0 sbloccato con altri tax credit che potrebbero applicarsi sui medesimi beni, verificando i divieti di cumulo (in particolare con il credito energivori-gasivori dei commi 962-965 della stessa LB 2026); (e) considerare il credito 4.0 nel quadro RU del modello Redditi SC 2025 e nelle compensazioni F24 del 2026.
Conclusioni
Il comma 770 è una norma di chiusura tecnicamente fondamentale, anche se poco visibile rispetto ad altri capitoli della LB 2026. Con un Fondo da 1,3 miliardi, il legislatore copre gli investimenti 4.0 realizzati nel 2025 e ancora in attesa di plafond. Per le imprese che hanno prenotato il credito ma erano rimaste in coda, è la chiave per sbloccare la compensazione nel 2026 e recuperare un beneficio fiscale già programmato. La parola d'ordine resta: documentazione robusta e tempismo nell'utilizzo in F24.
Domande frequenti
A chi si rivolge il Fondo da 1,3 miliardi del comma 770?
Il Fondo, istituito presso il MEF con dotazione di 1.300 milioni di euro per il 2026, è destinato a misure a favore delle imprese. Le risorse, in particolare, possono essere assegnate all'incremento dei limiti di spesa del credito d'imposta beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1, comma 446, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Beneficiarie sono quindi le imprese che hanno effettuato investimenti agevolabili 4.0 entro il 31 dicembre 2025 e si sono trovate fuori plafond a causa della saturazione dei tetti originari (2,2 miliardi per i beni dell'allegato A e 250 milioni per i beni dell'allegato B della L. 232/2016). La misura ha quindi una funzione di copertura delle posizioni in coda e di stabilizzazione delle aspettative.
Quali investimenti sono coperti dal Fondo?
Solo gli investimenti in beni strumentali 4.0 (allegati A e B della L. 232/2016) effettuati entro il 31 dicembre 2025 e già rientranti nel perimetro dell'art. 1 c. 446 L. 207/2024. La verifica dell'effettuazione segue le regole del TUIR (art. 109 D.P.R. 917/1986): per i beni mobili strumentali, momento di consegna o spedizione; per beni immateriali, momento di stipulazione contratto ed erogazione. Restano applicabili i requisiti tecnici originari: novità del bene, strumentalità, interconnessione con il sistema gestionale, perizia asseverata del tecnico abilitato. Non rientrano nel comma 770 gli investimenti effettuati nel 2026, per i quali si dovranno attendere altre misure agevolative settoriali, né quelli per il credito Transizione 5.0 originario (art. 38 D.L. 19/2024).
Come si utilizza il credito sbloccato dal Fondo?
Esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 da presentare nel corso dell'anno 2026 sui canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Non sono previsti né rimborso né cessione del credito a terzi. La compensazione avviene con un codice tributo specifico, già in uso per il credito 4.0 ex c. 446 L. 207/2024, oppure con un nuovo codice istituito dall'Agenzia delle entrate dopo il decreto attuativo MIMIT-MEF. La compensazione in F24 è uno strumento rapido ma controllato: l'Agenzia incrocia le compensazioni con il quadro RU della dichiarazione e con le altre comunicazioni del contribuente, intercettando incongruenze e attivando eventuali atti di recupero ex art. 38-bis D.P.R. 600/1973.
Il credito sbloccato concorre alla base imponibile IRES o IRAP?
No, in coerenza con la disciplina del credito beni 4.0 originario, il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES (art. 83 D.P.R. 917/1986) né al valore della produzione netta ai fini IRAP (D.Lgs. 446/1997). I beni acquistati restano però pienamente ammortizzabili e deducibili secondo le regole ordinarie dell'art. 102 D.P.R. 917/1986 e dei coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988. Ai fini IVA, le fatture di acquisto seguono il regime ordinario del D.P.R. 633/1972 con detrazione integrale ex art. 19 nei limiti dell'inerenza all'attività d'impresa. Il credito va comunque esposto correttamente nel quadro RU del modello Redditi SC 2025, per coerenza dichiarativa e per consentire i controlli automatici dell'Agenzia.
Quali rischi di controllo restano sul credito 4.0 sbloccato?
Permangono integralmente le regole generali di controllo. La distinzione tra crediti non spettanti (sanzione 25% ex art. 13 c. 4 D.Lgs. 471/1997) e crediti inesistenti (sanzione 70-200% ex c. 5) si applica anche al credito 4.0 sbloccato. L'atto di recupero può essere notificato entro otto anni ex art. 38-bis D.P.R. 600/1973 e deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000. Le imprese devono quindi mantenere un fascicolo completo: perizia asseverata, fatture con riferimento normativo, bonifici tracciabili, registro dei beni ammortizzabili, attestazione di interconnessione, coerenza tra quadro RU e modelli F24. Il comma 248 della stessa LB 2026 amplifica peraltro l'incentivo al disconoscimento dei crediti indebiti, accentuando l'importanza del presidio documentale.