Comma 662 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; decreto MEF attuativo entro il 1° marzo 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 1° marzo 2026, previa intesa Conferenza Stato-città, per modalità di attuazione (commi 2-bis a 2-decies), incluse la soglia minima di riscossione e l’organizzazione operativa. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 legge 1° dicembre , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:2016, n. 225 «2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all’AMCO – Asset management company S.p.A. 2-ter. L’affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell’ .articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies. 2-quinquies. L’AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell’atto dell’affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies. 2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l’AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell’organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell’ .articolo 2436 del codice civile 2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva. 2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l’AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L’AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un’attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell’attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse. 2-novies. I soggetti affidatari dell’attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. . La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti446 all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare: a) dell’adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell’idoneità della stessa a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività e l’assunzione del rischio operativo; b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l’assenza di eventuali conflitti d’interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-decies. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell’incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all’articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al . I debitori conservano le tutele e le facoltà didecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 opposizione previste dalle normative vigenti. 2-undecies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».
Norme modificate da questi commi
- Art. 1 CCII (comma 662): Coordinamento con discarico AER e procedure di sovraindebitamento per i debitori coinvolti
- Art. 2436 Codice Civile (comma 662): Forma e pubblicità della delibera AMCO di costituzione patrimoni destinati
- Art. 2447-bis Codice Civile (comma 662): Deroga al limite del 10% del patrimonio netto per i patrimoni destinati AMCO
- Art. 1 DPR 600/73 Accertamento (comma 662): Rapporto con avvisi di accertamento che confluiscono in carichi affidati ad AMCO
- Art. 119 Costituzione (comma 662): Autonomia finanziaria degli enti locali e obbligo di affidamento ad AMCO
- Art. 53 Costituzione (comma 662): Capacità contributiva e proporzionalità dell’azione esecutiva AMCO
In sintesi
La rivoluzione silenziosa della riscossione locale
Il comma 662 della Legge di Bilancio 2026 inserisce nell'art. 2 del D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) i nuovi commi da 2-bis a 2-undecies, aprendo un canale alternativo — e in alcuni casi obbligatorio — per la riscossione coattiva degli enti locali. Il protagonista è AMCO — Asset Management Company S.p.A., società pubblica del MEF nata come bad bank per gestire i crediti deteriorati bancari e oggi promossa a operatore strutturale del recupero crediti pubblici. La norma rompe un monopolio di fatto: dal 2017 la riscossione coattiva dei tributi locali poteva essere affidata, oltre che al servizio interno o ai concessionari iscritti all'albo art. 53 D.Lgs. 446/1997, solo ad Agenzia delle entrate-Riscossione (AER). Ora si apre un terzo binario, con caratteristiche che la fanno assomigliare a una special servicer del comparto pubblico.
Cosa cambia rispetto al D.Lgs. 110/2024
Il riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 è centrale: quella norma ha introdotto il discarico automatico dei carichi affidati ad AER decorsi cinque anni dall'affidamento senza riscossione, ribaltando trent'anni di magazzino fiscale ingestibile (oltre 1.200 miliardi di crediti). Il comma 662 consente all'ente locale di riprendere in mano i carichi discaricati e affidarli ad AMCO per un secondo round di recupero. È una boccata d'ossigeno potenziale per i bilanci comunali, ma anche un rischio: il discarico AER è spesso fisiologico (debitori nullatenenti, falliti, irreperibili) e la replicabilità del recupero da parte di AMCO non è scontata. La governance del modello viene rinviata al decreto MEF previsto dal comma 2-undecies, da emanare entro il 1° marzo 2026 previa intesa Stato-città.
L'obbligo per gli enti «cattivi pagatori»
Il comma 2-septies introduce una previsione coercitiva: gli enti locali che non si avvalgono di AMCO e che, alla scadenza dei contratti in essere con i concessionari privati, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1 (entrate correnti tributarie) e del Titolo 3 (entrate extra-tributarie) inferiore a una soglia che sarà fissata nel decreto MEF, devono affidare la riscossione ad AMCO. È una norma con effetti redistributivi pesanti: penalizza i comuni con magazzino fiscale stagnante (tipicamente Sud e aree interne) e spinge verso una centralizzazione del recupero. Si discute se la previsione regga il vaglio dell'art. 119 Cost. sull'autonomia finanziaria degli enti locali; il punto sarà oggetto di prevedibili ricorsi.
I patrimoni destinati: art. 2436 c.c. plus
Il comma 2-sexies consente ad AMCO di costituire uno o più patrimoni destinati a finalità di riscossione, con due deroghe rispetto al regime ordinario degli articoli 2447-bis ss. del Codice civile: (i) il valore può superare il limite del 10% del patrimonio netto previsto dall'art. 2447-bis, comma 2; (ii) la deliberazione è assunta dal solo organo di amministrazione (non assemblea) e depositata ai sensi dell'art. 2436 c.c. La ratio è segregare i crediti di ciascun ente locale per evitare commistioni patrimoniali e tutelare i creditori AMCO da rischi di passività legate al servizio pubblico. La soluzione ricalca, a livello societario, il servicing delle cartolarizzazioni ex L. 130/1999, ma in contesto pubblicistico.
I poteri attribuiti: il rinvio al T.U. 33/2025
Il comma 2-decies attribuisce ad AMCO «per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione» i poteri di AER previsti dal Titolo VI e dall'art. 224 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione, che ha riordinato il D.P.R. 602/1973). Si tratta di un trasferimento massivo: pignoramento presso terzi, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione ipotecaria, espropriazione immobiliare, accesso alle banche dati anagrafiche e tributarie. La norma precisa però che «i debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti»: rimangono ferme l'opposizione all'esecuzione (artt. 615-617 c.p.c.), il ricorso al giudice tributario per i tributi locali ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 e la rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 oggi rifluito nel T.U.
Selezione operatori e profili antitrust
Il comma 2-novies disegna una procedura competitiva tra iscritti all'albo art. 53 D.Lgs. 446/1997, fondata su criteri sostanziali: adeguatezza patrimoniale, capacità di recupero extra-giudiziale, tecnologia, segregazione dei portafogli per evitare conflitti d'interesse. È una correzione netta rispetto al modello attuale, dove i concessionari privati operano spesso con conflitti incrociati su più comuni e crediti dello stesso debitore. La norma incorpora indirettamente principi della Direttiva 2021/2167 sui gestori di crediti deteriorati (NPL Directive), recepita con D.Lgs. 116/2024: AMCO assume di fatto il ruolo di credit servicer pubblico.
I diritti del contribuente: cosa rimane
Nonostante il cambio di soggetto, i diritti del debitore restano ancorati allo Statuto del contribuente (L. 212/2000), alla disciplina della rateazione (oggi nel T.U. 33/2025), alla sospensione legale dell'art. 1, commi 537-543, L. 228/2012 in caso di vizi della pretesa, e alla protezione del minimo vitale nell'esecuzione su stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c. e art. 72-ter D.P.R. 602/1973 oggi nel T.U.). Resta inoltre il principio dell'art. 53 Cost. sulla capacità contributiva, che impone proporzionalità nell'azione esecutiva. Una questione aperta: chi sarà il controinteressato nei giudizi tributari? AMCO o l'ente locale titolare? Probabilmente entrambi in litisconsorzio necessario.
Impatti pratici per i Comuni
Per il sindaco e il dirigente finanziario, il comma 662 impone tre decisioni nel 2026: (i) mappare il magazzino dei crediti scaduti e calcolare la percentuale di riscossione in conto residui rispetto alla soglia minima che fisserà il decreto MEF; (ii) valutare l'affidamento volontario ad AMCO per i carichi discaricati ex D.Lgs. 110/2024, soprattutto IMU e TARI ormai prescritti per l'AER; (iii) rinegoziare i contratti in essere con concessionari privati alla scadenza, tenendo conto della possibilità di confronto competitivo con il modello AMCO. L'ANCI ha già segnalato il rischio di costi di servicing più alti rispetto agli attuali aggi sui ruoli (oggi 6% in carico al debitore, oneri di funzionamento a carico dell'ente).
Coordinamento con la rottamazione 2026
Il modello AMCO si innesta sulla cornice della nuova definizione agevolata introdotta dalla stessa LB 2026 (commi 558-580): i carichi affidati ad AMCO che rientrano nel perimetro temporale 2000-2024 potranno essere oggetto di adesione del debitore. Il decreto attuativo dovrà chiarire il regime di coordinamento, in particolare se il discarico AER ex D.Lgs. 110/2024 e la successiva ripresa in AMCO «resetti» il computo o lo conservi. La questione è rilevante per gli enti locali, perché incide sul gettito atteso e sulla copertura dei disavanzi di amministrazione.
Profili di concorrenza con il modello privato
Il nuovo binario AMCO si inserisce in un mercato strutturato. I concessionari privati iscritti all'albo art. 53 D.Lgs. 446/1997 sono società specializzate (alcune quotate, altre controllate da fondi internazionali) che da decenni gestiscono la riscossione dei tributi locali in regime competitivo. La norma non li espelle, ma li fa convivere con un operatore pubblico semi-monopolistico, e crea due dinamiche distorsive: (i) asimmetria informativa a vantaggio di AMCO, che può attingere alle banche dati pubbliche con maggior facilità; (ii) copertura del rischio operativo attraverso il bilancio MEF, non disponibile ai concorrenti privati. La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, recepita con D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), impone procedure competitive trasparenti, e la Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato (2016/C 262/01) richiede neutralità concorrenziale tra operatori pubblici e privati: il decreto MEF attuativo dovrà calibrare questi vincoli, pena segnalazioni AGCM e prevedibili procedure di infrazione.
Il quadro tecnologico: interoperabilità con AER e PCT
L'efficienza del modello AMCO dipenderà in larga misura dalla integrazione tecnologica con i sistemi di Agenzia Entrate-Riscossione, dell'Anagrafe Tributaria, del Punto di Accesso al Processo Civile Telematico (PCT) e dei sistemi anagrafici e patrimoniali (ANPR, PRA, catasto). Le norme di riferimento sono il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD), in particolare gli artt. 50-50-quinquies sull'interoperabilità e l'art. 50-ter sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). AMCO dovrà accreditarsi come Erogatore e attivare i protocolli di scambio con AER (per il discarico ex D.Lgs. 110/2024), con l'Anagrafe Tributaria (art. 22 D.P.R. 605/1973) e con il Sistema Informativo della Fiscalità. Si tratta di un investimento infrastrutturale di non poca entità, che il decreto attuativo dovrà finanziare.
Strategia consigliata al professionista
Il commercialista o l'avvocato tributarista che assiste un ente locale o un debitore deve in questa fase: (i) monitorare la pubblicazione del decreto MEF attuativo (entro marzo 2026) per conoscere la soglia critica di riscossione ex comma 2-septies; (ii) per i Comuni clienti, preparare una mappatura del magazzino crediti per Titolo 1 e Titolo 3 con calcolo dei tassi di riscossione storici; (iii) per i debitori clienti con carichi locali significativi, verificare lo stato del carico (presso ente, presso concessionario privato, presso AER) per anticipare l'eventuale futuro affidamento ad AMCO e le sue conseguenze; (iv) valutare per i debitori in difficoltà strutturale l'opportunità di attivare strumenti di composizione della crisi ex CCII (sovraindebitamento ex artt. 65 ss., composizione negoziata ex art. 12 ss.) prima che il passaggio ad AMCO renda più difficile la negoziazione complessiva. Il quadro normativo è in fluida evoluzione e richiederà aggiornamenti continui nel corso del 2026 e 2027.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Il Comune di Sempronia affida ad AMCO il magazzino IMU discaricato
Il Comune di Sempronia (15.000 abitanti) ha 8 milioni di euro di crediti IMU scaduti tra 2010 e 2018, già affidati all'Agenzia Entrate-Riscossione e discaricati nel 2024 ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 110/2024 per mancata riscossione quinquennale. Il dirigente finanziario, dott. Tizio, analizza il magazzino: 4 milioni riguardano debitori falliti o nullatenenti (rinunciabili), 4 milioni riguardano debitori con redditi modesti ma intercettabili. Nel febbraio 2027, dopo l'emanazione del decreto MEF, la giunta delibera l'affidamento ad AMCO dei 4 milioni recuperabili. AMCO costituisce un patrimonio destinato Sempronia, seleziona via gara un operatore iscritto all'albo art. 53 D.Lgs. 446/1997 e avvia procedure di special servicing: solleciti graduati, proposte di saldo e stralcio per i debitori con ISEE basso, pignoramento presso terzi solo per le posizioni capienti. Dopo 18 mesi recupera 1,2 milioni, pari al 30% del portafoglio attivo, contro lo 0,3% medio di AER negli ultimi cinque anni sulle stesse posizioni.
Caso pratico 2 — Il Comune di Caiopoli obbligato ad AMCO per soglia mancata
Il Comune di Caiopoli ha in essere un contratto con il concessionario privato Beta S.p.A. fino al 31 dicembre 2027. Nel triennio 2024-2026 la riscossione sui residui del Titolo 1 (tributi propri) ammonta al 4,2%, ben sotto la soglia del 12% fissata dal decreto MEF di marzo 2026. Alla scadenza del contratto, il sindaco Caio deve obbligatoriamente affidare la riscossione coattiva ad AMCO ex comma 2-septies, senza possibilità di nuovo affidamento a Beta o ad altro concessionario privato. La giunta delibera nei termini, AMCO subentra dal 1° gennaio 2028 e applica la procedura competitiva del comma 2-novies. Beta impugna la delibera davanti al TAR sostenendo violazione dell'art. 119 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.; il TAR rimette la questione alla Corte costituzionale per il vaglio della ratio della soglia obbligatoria, ritenuta non manifestamente irragionevole.
Domande frequenti
Cosa è AMCO e perché ora riscuote tributi locali?
AMCO — Asset Management Company S.p.A. è una società pubblica controllata al 100% dal MEF, nata nel 2017 dalla scissione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca per gestire i crediti deteriorati del sistema bancario. Negli ultimi anni ha allargato il proprio raggio operativo, fino a diventare con la LB 2026 anche soggetto deputato alla riscossione coattiva degli enti locali. La scelta nasce dal fallimento del modello attuale: l'Agenzia Entrate-Riscossione ha un magazzino di crediti irrecuperabili enorme, mentre i concessionari privati ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 operano spesso senza coordinamento. AMCO offre una soluzione intermedia: società pubblica con know-how di special servicing, vigilata dalla Banca d'Italia, capace di operare con patrimoni destinati e procedure industriali.
Il Comune può scegliere o è obbligato a usare AMCO?
La regola generale è la facoltà: l'ente locale delibera autonomamente se affidare la riscossione ad AMCO (comma 2-bis). L'obbligo scatta solo nei casi previsti dal comma 2-septies: enti che alla scadenza dei contratti in essere con i concessionari privati registrano una percentuale di riscossione in conto residui inferiore alla soglia che sarà fissata con il decreto MEF entro marzo 2026. La soglia opera quindi come trigger automatico per i Comuni meno performanti. Resta esclusa, almeno per ora, l'obbligatorietà per gli enti che gestiscono la riscossione internamente o tramite AER. La norma non tocca il servizio in economia ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, che resta una scelta legittima.
Cosa succede ai carichi già affidati all'Agenzia Entrate-Riscossione?
Il comma 2-ter prevede che l'affidamento ad AMCO possa riguardare anche i carichi già in mano ad AER, purché discaricati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 110/2024. Quella norma ha introdotto un meccanismo di discarico automatico dopo cinque anni dall'affidamento senza riscossione, eliminando dal magazzino AER posizioni che restavano formalmente attive ma di fatto inesigibili. Il Comune titolare del credito può ora ritrasferire queste posizioni ad AMCO per un secondo tentativo di recupero. La norma non riguarda invece i carichi attivi presso AER: per quelli serve attendere la scadenza ordinaria dell'affidamento o il subentro previsto da future norme di coordinamento.
AMCO ha gli stessi poteri esecutivi dell'Agenzia Entrate-Riscossione?
Sì, ma limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico. Il comma 2-decies attribuisce ad AMCO i poteri previsti dal Titolo VI e dall'art. 224 del D.Lgs. 33/2025 (testo unico versamenti e riscossione), che ha riordinato il D.P.R. 602/1973: pignoramento presso terzi, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, accesso a banche dati anagrafiche e tributarie. Restano ferme tutte le tutele del debitore: opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c., ricorso al giudice tributario ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, rateazione, impignorabilità del minimo vitale ex art. 545 c.p.c. e protezione di stipendi e pensioni. AMCO non è un soggetto privato con poteri pubblici di seconda fila: opera come una vera estensione della riscossione erariale.
Cosa sono i patrimoni destinati AMCO e perché sono importanti?
Il comma 2-sexies consente ad AMCO di costituire uno o più patrimoni destinati alle attività di riscossione per ciascun ente locale o cluster di enti. La tecnica giuridica è quella dell'art. 2447-bis c.c., ma con due deroghe: il valore può superare il 10% del patrimonio netto di AMCO e la deliberazione è assunta dall'organo amministrativo senza passare dall'assemblea, con deposito ex art. 2436 c.c. I patrimoni destinati segregano i crediti del singolo ente locale rispetto al resto dell'attività AMCO: in caso di azioni esecutive di creditori AMCO, i crediti dei Comuni restano protetti, e viceversa eventuali oneri di servicing su quei crediti non possono aggredire il patrimonio generale. È un meccanismo analogo alle cartolarizzazioni L. 130/1999, ma applicato al servicing pubblico.