Commi 99-107 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98: a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 legge 1° ;dicembre 2016, n. 225 2) dell’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 legge 4 ;dicembre 2017, n. 172 3) dell’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 legge 17 ;dicembre 2018, n. 136 4) dell’ ;articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 5) dell’ e , convertito, con modificazioni, dalla articolo 16-bis, commi 1 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ;legge 28 giugno 2019, n. 58 b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’ ;articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 2) dell’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 .legge 21 febbraio 2025, n. 15 . Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: a) dell’ ;articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 b) dell’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 .legge 21 febbraio 2025, n. 15 . A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. . Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli , e e dei principi generali dell’ordinamentoarticoli 23 53 119 della Costituzione tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. . Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. . Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera , e all’b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, , analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.n. 147 . Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. . Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni. . Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
Norme modificate da questi commi
- Art. 60 DPR 600/73 Accertamento (comma 99): Le notifiche degli avvisi di accertamento sottostanti ai ruoli riammessi alla rottamazione restano disciplinate dall’art. 60 D.P.R. 600/1973
- Art. 43 DPR 600/73 Accertamento (comma 99): I termini di decadenza dell’accertamento di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973 si intrecciano con la nuova definizione per i carichi 2017-2022
- Art. 63 CCII (comma 99): La transazione fiscale ex art. 63 CCII rappresenta l’alternativa per le imprese in crisi che non possono accedere alla rottamazione bis
- Art. 88 CCII (comma 101): L’art. 88 CCII disciplina la falcidia dei crediti tributari iscritti a ruolo nel concordato preventivo, alternativa alla definizione agevolata
- Art. 25-quater CCII (comma 101): La composizione negoziata può affiancarsi alla rottamazione sospendendo le azioni esecutive sui ruoli definiti
- Art. 23 Costituzione (comma 102): Riserva di legge richiamata per le definizioni agevolate locali
- Art. 53 Costituzione (comma 102): Capacità contributiva come limite alle definizioni agevolate locali
- Art. 119 Costituzione (comma 102): Autonomia finanziaria di regioni ed enti locali fondamento delle definizioni proprie
- Art. 117 Costituzione (comma 105): Riserva statale sul sistema tributario erariale giustifica l’esclusione di IRAP e addizionali dal comma 105
- Art. 2944 Codice Civile (comma 99): L’adesione alla rottamazione integra atto interruttivo della prescrizione del credito tributario
- Art. 1284 Codice Civile (comma 102): Il tasso legale rileva per gli interessi residui non stralciati dalle definizioni locali
- Art. 1 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 105): L’IRAP è espressamente esclusa dal perimetro delle definizioni agevolate locali
In sintesi
Una rottamazione «di seconda chance» che riapre i giochi sui carichi 2000-2017
I commi 99-107 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) chiudono la sezione dedicata alla rottamazione «quinquies» introdotta dai commi 82-98, ampliandone il perimetro soggettivo e affidando a regioni ed enti locali la facoltà di replicare lo schema sui tributi di propria spettanza. La logica di fondo è quella della «seconda chance»: dare a chi era decaduto da una delle precedenti definizioni agevolate la possibilità di rientrare, e contestualmente liberare i ruoli da posizioni ormai illiquide, in coerenza con la riforma del sistema della riscossione disegnata dal D.Lgs. 110/2024.
Il riassorbimento delle vecchie rottamazioni (comma 99)
Il comma 99 individua due insiemi di carichi che possono essere riammessi alla nuova definizione anche se già oggetto di una precedente rottamazione decaduta. Il primo blocco, lettera a), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017: vi rientrano le posizioni dichiarate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 193/2016 (rottamazione I), dell’art. 1, comma 5, del D.L. 148/2017 (rottamazione bis), dell’art. 3, comma 5, del D.L. 119/2018 (rottamazione ter), del «saldo e stralcio» di cui all’art. 1, comma 189, della L. 145/2018 e dell’art. 16-bis, commi 1 e 2, del D.L. 34/2019. Tutti istituti già transitati per i ruoli iscritti ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 602/1973.
Il secondo blocco, lettera b), riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi nelle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 1, comma 235, della L. 197/2022 (rottamazione «quater») e dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 202/2024 (riapertura della «quater» tramite la c.d. tregua fiscale di fine 2024). Si tratta della parte più rilevante in termini di gettito potenziale: i decaduti dalla «quater» rappresentano una platea ampia e l’estensione a tutti i ruoli fino al 30 giugno 2022 incrocia gran parte dei carichi covid e post-covid.
L’esclusione dei contribuenti virtuosi (comma 100)
Il comma 100 introduce una clausola di equità: chi al 30 settembre 2025 risulta in regola con il pagamento di tutte le rate scadute della «quater» (L. 197/2022) o della riapertura ex D.L. 202/2024 non può aderire alla nuova definizione. La ratio è evitare il classico effetto distorsivo della rottamazione: premiare l’inadempiente rispetto al contribuente che ha sostenuto il piano originario. Sul piano operativo, il contribuente che paga regolarmente continuerà sul vecchio binario, con le rate residue e le condizioni di favore originarie; chi era invece decaduto può valutare la riammissione, ma dovrà confrontare il debito residuo «riaperto» con il piano della nuova rottamazione.
Il discarico automatico dell’agente della riscossione (comma 101)
Il comma 101 raccorda la nuova rottamazione con la riforma del «discarico automatico» introdotta dal D.Lgs. 110/2024, che ha riscritto il rapporto fra ente creditore e Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito del pagamento delle somme previste dal comma 82, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo (sanzioni, interessi di mora, aggi). Entro il 31 dicembre 2036 dovrà trasmettere, anche in via telematica, a ciascun ente creditore l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. L’orizzonte temporale 2036 conferma che il legislatore costruisce un piano di rientro decennale, coerente con la rateazione lunga prevista dai commi 82 ss. e con l’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
L’autonomia di regioni ed enti locali (commi 102-104)
I commi 102-107 affrontano l’altro fronte: i tributi locali. Il comma 102 stabilisce che le regioni e gli enti locali, in osservanza degli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario, possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni, anche per i casi in cui il contribuente regolarizzi spontaneamente obblighi tributari non adempiuti. Il termine assegnato al contribuente non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.
Il comma 103 estende la facoltà ai casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie pendenti davanti alla giurisdizione tributaria (d.lgs. 546/1992): un’apertura significativa, perché consente all’ente locale di chiudere liti anche complesse senza dover attendere una legge statale ad hoc. Il comma 104 garantisce uniformità di trattamento quando lo Stato vara una rottamazione nazionale: in tal caso regioni ed enti locali possono adottare analoghe definizioni, anche se la riscossione è affidata ai soggetti privati iscritti all’albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997 (richiamato dall’art. 52, comma 5, lett. b)) e ai concessionari della riscossione dei tributi locali ex art. 1, comma 691, della L. 147/2013.
Perimetro oggettivo, durata e digitalizzazione (commi 105-107)
Il comma 105 perimetra l’ambito oggettivo: sono definibili i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali (tipicamente addizionale regionale e comunale IRPEF). La scelta è coerente con la natura sovraordinata di questi tributi e con la riserva statale di disciplina di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Il comma 106 chiede che le leggi e i regolamenti locali si riferiscano a «periodi di tempo circoscritti» (cioè a finestre temporali ben definite, non a regimi permanenti) e prevedano l’uso di tecnologie digitali per gli adempimenti: una clausola in linea con l’art. 64-bis del CAD (D.Lgs. 82/2005) e con l’obiettivo PNRR di full digital tax administration. Il comma 107, infine, impone all’ente di valutare ex ante la propria situazione economico-finanziaria e la capacità di incrementare la riscossione: una clausola di responsabilizzazione di bilancio che si lega al pareggio di cui all’art. 81 Cost. e ai vincoli della L. 243/2012.
Coordinamento con la riscossione coattiva e il CCII
Sul piano del coordinamento sistematico, la rottamazione bis va letta in parallelo con la riforma della riscossione coattiva (artt. 49 e seguenti del D.P.R. 602/1973) e con la disciplina della crisi d’impresa: l’art. 88 del CCII (D.Lgs. 14/2019) consente la falcidia dei crediti tributari in concordato preventivo e in accordo di ristrutturazione, mentre l’art. 25-quater dello stesso codice disciplina la composizione negoziata. Per il contribuente in crisi, la scelta fra rottamazione e transazione fiscale dovrà tener conto delle diverse soglie di stralcio (le sanzioni e gli interessi di mora sono integralmente abbattuti dalla rottamazione, mentre la transazione fiscale richiede l’attestazione di convenienza ex art. 63 CCII).
Rapporti con accertamento e prescrizione
La rottamazione non interferisce con la fase di accertamento disciplinata dal D.P.R. 600/1973: il carico riammesso è quello già iscritto a ruolo, dunque a valle dell’avviso di accertamento divenuto definitivo. Tuttavia, l’adesione produce effetti sospensivi sui termini di prescrizione (art. 2944 c.c.) e impone la rinuncia ai giudizi pendenti sul ruolo. Il professionista dovrà valutare, caso per caso, se conviene riammettere il carico o proseguire il contenzioso, soprattutto se sono in discussione vizi di notifica dell’avviso ex art. 60 D.P.R. 600/1973 o profili di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973.
Effetti sui giudizi pendenti e oneri procedurali
L’adesione alla rottamazione bis comporta, in linea con il consolidato modello introdotto sin dal D.L. 193/2016 e replicato dalla L. 197/2022, l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi che riguardano i carichi definiti. La rinuncia deve essere formalizzata nelle modalità previste dagli artt. 44 e 46 del D.Lgs. 546/1992 (cessazione della materia del contendere) ed è soggetta al perfezionamento del pagamento integrale: il mancato versamento, anche parziale, fa rivivere il carico originario e il giudizio. Il professionista deve quindi calibrare la scelta processuale considerando il rischio di doppia esposizione, soprattutto quando il contenzioso pendente contesti la stessa esistenza del presupposto impositivo (e non vizi meramente formali del ruolo o della cartella).
Coordinamento con l’accertamento esecutivo
Per i tributi erariali, la fase del ruolo è sempre più spesso sostituita dall’accertamento esecutivo introdotto dall’art. 29 del D.L. 78/2010: la rottamazione bis si applica solo ai carichi affidati all’agente della riscossione, dunque alle posizioni che, decorsi i 30 giorni dall’esecutività dell’atto e gli ulteriori 180 giorni di sospensione legale, sono state oggetto di affidamento. Per i tributi locali (IMU, TARI, canone unico), l’art. 1, commi 784 e seguenti, della L. 160/2019 ha generalizzato l’ingiunzione fiscale esecutiva, e anche in quel caso la definizione locale di cui ai commi 102-107 potrà intervenire sui carichi già affidati ai concessionari iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 o ad ADER.
Impatto contabile e fiscale sulle imprese
Le imprese che aderiscono alla rottamazione bis devono valutare l’impatto contabile della rideterminazione del debito tributario. Lo stralcio di sanzioni e interessi di mora genera una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR; tuttavia, l’art. 88, comma 4-bis, esclude da imposizione le sopravvenienze derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione omologati, mentre per la rottamazione la sopravvenienza concorre ordinariamente al reddito d’impresa, salvo specifiche disposizioni di favore che le precedenti edizioni della rottamazione non hanno previsto. Sul piano IVA, lo stralcio non incide sull’imposta detraibile e non genera nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. 633/1972, perché opera sul carico iscritto a ruolo, non sul rapporto commerciale a monte.
L’orizzonte temporale 2036 e la sostenibilità del piano
Il riferimento al 31 dicembre 2036 contenuto nel comma 101 disegna un piano decennale: l’agente della riscossione avrà tempo fino a tale data per trasmettere agli enti creditori l’elenco completo dei debitori che hanno aderito. Il dato segnala che la rateazione lunga prevista dai commi 82 ss. raggiungerà il termine ultimo nel 2035-2036, in linea con i precedenti della rottamazione «quater». Per il contribuente, ciò significa che il piano di rientro sarà pluriennale e dovrà essere sostenibile rispetto al ciclo economico atteso: la decadenza derivante dal mancato pagamento di un certo numero di rate (otto rate anche non consecutive, secondo lo schema consolidato delle rottamazioni precedenti) comporta la rinascita integrale del carico originario, con sanzioni e interessi di mora.
Definizioni locali: profili attuativi e contabili
Per le regioni e gli enti locali, l’attivazione delle definizioni di cui ai commi 102-104 richiede un atto formale di disciplina (legge regionale o regolamento comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997). Sul piano del bilancio, il comma 107 chiede una valutazione della sostenibilità finanziaria: gli enti dovranno verificare l’impatto sulle entrate previste, l’equilibrio di parte corrente (art. 162 TUEL, D.Lgs. 267/2000) e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione. La giurisprudenza contabile della Corte dei conti ha più volte ricordato che le definizioni agevolate non possono compromettere gli equilibri di bilancio (cfr. principi affermati dalle sezioni regionali di controllo in materia di IMU e TARI). Per i tributi affidati a soggetti privati ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, sarà necessario un atto integrativo del contratto di concessione che disciplini il flusso operativo della definizione, anche con riguardo al ristoro dell’aggio per le quote stralciate.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Decaduto dalla «quater» che vuole rientrare
Tizio, imprenditore individuale, aveva aderito alla rottamazione «quater» della L. 197/2022 per carichi affidati nel 2019-2021 (IVA e IRPEF) per complessivi 84.000 euro. Dopo aver pagato le prime due rate del 2023, salta i versamenti 2024 e al 30 settembre 2025 risulta decaduto. Con la rottamazione bis dei commi 99-100, Tizio può presentare nuova dichiarazione: il debito residuo viene ricalcolato secondo le regole del comma 82, con stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973 e nuova rateazione fino al 2036. Tizio dovrà però rinunciare al contenzioso eventualmente avviato sull’avviso di accertamento sottostante (artt. 19 e 46 D.Lgs. 546/1992) e valutare l’impatto sul DURC.
Caso pratico 2 — Comune che vara una definizione IMU sugli accertamenti
Caio è sindaco di un comune di 12.000 abitanti che, al 31 dicembre 2025, conta 3,2 milioni di crediti IMU iscritti a ruolo per gli anni 2018-2022 con tasso di riscossione inferiore al 20%. Sulla base del comma 102 e del comma 103, il consiglio comunale approva un regolamento che, per 180 giorni, consente ai contribuenti di chiudere gli accertamenti IMU non ancora definitivi pagando il solo tributo, con stralcio integrale di sanzioni (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e riduzione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.. Sempronio, proprietario di un capannone, aderisce e paga in 24 rate il debito di 18.500 euro. Il comune, nel rispetto del comma 107, ha preventivamente verificato la sostenibilità finanziaria della misura nel DUP e nel bilancio di previsione.
Domande frequenti
Chi può aderire alla rottamazione «bis» introdotta dai commi 99-100?
Possono aderire i contribuenti i cui carichi, affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022, erano già oggetto di una delle precedenti rottamazioni (dalla «uno» del D.L. 193/2016 alla «quater» della L. 197/2022, inclusa la riapertura del D.L. 202/2024) e che al 30 settembre 2025 risultino decaduti dalla definizione. Sono esclusi i contribuenti che al 30 settembre 2025 hanno versato regolarmente tutte le rate scadute della «quater» o della riapertura 2024: per loro il piano in essere prosegue con le condizioni originarie, senza accesso alla nuova definizione.
Cosa significa «discarico automatico» dell’agente della riscossione previsto dal comma 101?
Il discarico automatico, introdotto in via generale dal D.Lgs. 110/2024 e richiamato dal comma 101, comporta che, una volta versate le somme dovute, l’agente della riscossione è liberato dall’obbligo di proseguire l’esazione e l’importo residuo (sanzioni, interessi di mora, aggi) viene eliminato dalle scritture contabili dell’ente creditore. Entro il 31 dicembre 2036 l’agente trasmette agli enti creditori l’elenco dei debitori e dei codici tributo definiti, consentendo l’aggiornamento dei conti patrimoniali.
Quali tributi locali possono essere oggetto di definizione agevolata ex commi 102-105?
Possono essere oggetto di definizione i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni (es. tassa automobilistica, tributo speciale per il deposito in discarica) e dagli enti locali (IMU, TARI, TASI residua, imposta di soggiorno, canone unico patrimoniale, COSAP). Sono esclusi l’IRAP, le compartecipazioni a tributi erariali e le addizionali (addizionale regionale e comunale IRPEF), perché riservati allo Stato. La definizione può prevedere lo stralcio totale o parziale di sanzioni e interessi e può estendersi anche agli accertamenti in corso e alle liti pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria.
Quali sono i vincoli costituzionali per regioni ed enti locali nel disciplinare la definizione agevolata?
Il comma 102 richiama espressamente gli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione. L’art. 23 impone la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali, l’art. 53 sancisce il principio di capacità contributiva e di progressività, mentre l’art. 119 riconosce l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali. Le definizioni agevolate dovranno quindi essere introdotte con legge regionale o regolamento comunale, rispettare la capacità contributiva dei cittadini e non compromettere l’equilibrio di bilancio dell’ente, come ribadito dal comma 107 e dalla L. 243/2012.
Come si coordina la nuova rottamazione con un concordato preventivo o una composizione negoziata?
Per le imprese in crisi, la rottamazione dei commi 99-101 va confrontata con la transazione fiscale prevista dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). La rottamazione abbatte integralmente sanzioni e interessi di mora ma richiede il pagamento integrale del capitale, mentre la transazione fiscale consente la falcidia anche del tributo a fronte di un’attestazione di convenienza per l’Erario. La composizione negoziata ex art. 25-quater CCII può affiancarsi alla rottamazione, sospendendo le azioni esecutive ex art. 18 CCII e consentendo la rinegoziazione del piano di rientro con l’agente della riscossione.