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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 139 c.c. Cause di nullità note a uno dei coniugi

In vigore

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l’ammenda da euro 41 a euro 206.

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In sintesi

  • La norma configura un illecito a carico del coniuge — non dell'ufficiale dello stato civile — che abbia occultato all'altro una causa di nullità del matrimonio.
  • Presupposto soggettivo: la conoscenza della causa di nullità prima della celebrazione.
  • Presupposto oggettivo: il matrimonio deve essere stato effettivamente annullato con pronuncia passata in giudicato.
  • La sanzione (ammenda da L. 80.000 a L. 400.000) si affianca alle conseguenze civili dell'annullamento, in particolare al risarcimento del danno a favore del coniuge in buona fede.

Punisce il coniuge che, conoscendo una causa di nullità prima delle nozze, l'abbia taciuta all'altro e il matrimonio sia stato poi annullato.

Ratio
L'art. 139 c.c. sanziona la mala fede prematrimoniale: il coniuge che conosce un ostacolo alla validità del matrimonio e lo nasconde all'altro tradisce il principio di lealtà e buona fede che deve informare la formazione del consenso matrimoniale. La norma mira a disincentivare comportamenti fraudolenti o reticenti che possono indurre il coniuge ignaro a contrarre un matrimonio destinato all'annullamento, con tutte le conseguenze personali e patrimoniali che ne derivano.
Analisi
La fattispecie richiede la compresenza di tre elementi: (i) conoscenza della causa di nullità da parte di uno dei coniugi anteriormente alla celebrazione; (ii) mancata comunicazione all'altro, anche per mera omissione; (iii) pronuncia di annullamento del matrimonio divenuta definitiva. La sanzione è condizionata all'esito del giudizio civile: se il matrimonio non viene annullato, la norma non trova applicazione. Il coniuge in malafede è inoltre esposto all'azione di risarcimento del danno ex art. 129-bis c.c. a favore del coniuge in buona fede.
Quando si applica
La norma si applica quando: il coniuge conosceva prima della celebrazione una causa di nullità; l'altro coniuge ne era all'oscuro; il giudice ha pronunciato l'annullamento del matrimonio con sentenza definitiva. La sola conoscenza, senza annullamento, non è sufficiente.
Connessioni
La disposizione si raccorda con gli artt. 117–123 c.c. (cause di nullità e annullabilità), con l'art. 129-bis c.c. (risarcimento del danno al coniuge in buona fede) e con l'art. 1338 c.c. (responsabilità precontrattuale per conoscenza di cause di invalidità). Sul piano processuale, il giudicato di annullamento è condizione di procedibilità della contestazione ex art. 139 c.c.

Domande frequenti

Chi è punito per aver celato una causa di nullità?

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro coniuge.

Qual è la sanzione prevista?

Ammenda da euro 41 a euro 206, irrogata solo se il matrimonio è successivamente annullato dalla sentenza.

La scientia dell'impedimento è un requisito essenziale?

Sì, è necessario che il coniuge avesse conoscenza della causa di nullità prima della celebrazione, non successivamente scoperta.

La sanzione si applica anche se il matrimonio non è annullato?

No, la sanzione è irrogata solo se il matrimonio sia successivamente dichiarato nullo da sentenza del giudice civile.

Che differenza c'è con l'art. 129-bis?

L'art. 129-bis prevede una sanzione e obbligo di indennità civilistica; l'art. 139 provvede a una semplice sanzione amministrativa di ammenda.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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