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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Disciplina specifica del calcolo dell'acconto d'imposta per gli esercizi 2027, 2028, 2029 e 2030 in relazione alle disposizioni del comma 133 della stessa Legge di Bilancio 2026.
  • Per il periodo d'imposta 2027: si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto della successiva lettera b).
  • Per il periodo d'imposta 2028: stesso meccanismo riferito alla lettera b) del comma 133, ignorando la lettera c).
  • Per il periodo d'imposta 2029: stesso meccanismo riferito alla lettera c) del comma 133, ignorando la lettera d).
  • Per il periodo d'imposta 2030: stesso meccanismo riferito alla lettera d) del comma 133.
  • Effetto: gli acconti si calcolano sull'imposta «storica neutralizzata», evitando che le imprese anticipino gettito su misure non ancora effettivamente applicate.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 136 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Disciplina il calcolo dell’acconto d’imposta per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, 2028, 2029 e 2030. Per ciascuna annualità, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le rispettive lettere a), b), c) e d) del comma 133, e non si tiene conto delle disposizioni delle successive lettere. Si tratta di una norma di neutralizzazione tipica per evitare l’anticipo di gettito su misure progressive.

Testo coordinato

. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b); b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c); c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d); d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

Inquadramento

Il comma 136 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) detta una disciplina speciale per il calcolo degli acconti d'imposta nei periodi 2027-2030 in relazione al comma 133 della medesima legge. Il comma 133 (oggetto di articoli separati nella collana di approfondimento) introduce, per scaglioni temporali progressivi (lettere a, b, c, d), modifiche alla determinazione del reddito d'impresa che incrementano il prelievo. Il comma 136 evita che tale incremento progressivo venga «anticipato» tramite il meccanismo dell'acconto storico, applicando una regola di neutralizzazione che rispetta il principio costituzionale di capacità contributiva e la programmazione finanziaria delle imprese.

Il metodo storico e la sua deroga

Per i soggetti IRES ex articolo 73 del TUIR (DPR 917/1986) e per i soggetti IRPEF in regime d'impresa ex articolo 56 del TUIR, l'acconto d'imposta è determinato, in via ordinaria, secondo due metodi alternativi (cfr. Legge 23 marzo 1977, n. 97, e art. 17 c. 3 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435):

  • metodo storico: assumendo come parametro l'imposta dovuta nel periodo d'imposta precedente, al netto delle ritenute e dei crediti d'imposta;
  • metodo previsionale: assumendo come parametro l'imposta che si presume di dovere per il periodo in corso.

La regola generale per i soggetti IRES è l'acconto del 100% (frazionato in due rate: 40% a giugno, 60% a novembre, salvo soglie). Il comma 136 LB 2026 deroga al metodo storico imponendo di ricalcolare l'imposta storica come se talune disposizioni del comma 133 non fossero state applicate, e di non tenere conto delle disposizioni di nuova entrata in vigore. Il risultato è che l'acconto si calcola su una imposta virtuale, sterilizzata dagli effetti incrementali del comma 133.

Articolazione per anno

Il meccanismo del comma 136 segue una progressione precisa:

Lettera a) — Acconto 2027

Per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (sostanzialmente l'esercizio 2027 per i soggetti solari), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b). L'effetto pratico: la prima tranche delle modifiche al comma 133 (lettera a, in vigore dal 2026 o dal 2027 a seconda della specifica disposizione) viene neutralizzata sia nel parametro storico sia nel calcolo dell'imposta del periodo. Per la lettera b), si ignora del tutto.

Lettera b) — Acconto 2028

Per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si applica analogo meccanismo: si neutralizza la lettera b) del comma 133 nell'imposta storica e si ignorano gli effetti della lettera c).

Lettera c) — Acconto 2029

Per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029, si neutralizza la lettera c) e si ignora la lettera d).

Lettera d) — Acconto 2030

Per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, si neutralizza la lettera d) (ultima tranche delle modifiche).

Ratio della norma

La ratio del comma 136 risponde a tre esigenze:

  1. Evitare l'anticipo di gettito: le imprese non devono pagare nel 2027 un acconto rapportato a un'imposta 2026 ricalcolata applicando già le modifiche progressive del comma 133.
  2. Rispetto della capacità contributiva: il principio dell'art. 53 della Costituzione impone che il prelievo segua il presupposto economico effettivo del periodo di riferimento.
  3. Coerenza temporale: poiché il comma 133 introduce le modifiche per scaglioni annuali successivi, anche il calcolo dell'acconto segue una progressione di pari passo.
Articolazione tipica del comma 133 (lettere a-d)

Senza entrare nello specifico del contenuto del comma 133 (che è oggetto di articoli editoriali separati), la struttura per lettere indica un programma pluriennale di adeguamenti alla determinazione del reddito d'impresa, presumibilmente legato alle nuove regole sull'IRES premiale, sul super-ammortamento o su simili agevolazioni con quote graduate negli anni. Le quattro lettere a)-d) corrispondono verosimilmente a quattro annualità di applicazione progressiva.

Esempio numerico

Si consideri Alfa S.r.l., società solare. Nel 2026 dichiara un reddito imponibile IRES di 1.000.000 euro; l'imposta IRES 2026 al 24% (aliquota standard ex art. 77 TUIR) è di 240.000 euro. Supponiamo che nel 2026 entri in vigore il comma 133, lettera a), che incrementi il reddito imponibile di 50.000 euro tramite una variazione in aumento ai fini IRES. Il reddito ricalcolato sarebbe 1.050.000, imposta 252.000 euro, con un incremento di 12.000 euro.

Per il calcolo dell'acconto IRES 2027 con metodo storico:

  • senza il comma 136 LB 2026, l'acconto storico sarebbe 252.000 × 100% = 252.000 euro;
  • con il comma 136 LB 2026, si ricalcola l'imposta storica neutralizzando la lettera a) del comma 133: imposta virtuale 240.000 euro; acconto 240.000 × 100% = 240.000 euro;
  • inoltre, per l'imposta del periodo 2027, non si tiene conto della lettera b) del comma 133 (eventuali ulteriori modifiche per il 2027), che entrerebbe in vigore appunto in tale periodo.

Risparmio finanziario in cassa per Alfa S.r.l.: 12.000 euro di acconto IRES 2027 differito.

Coordinamento con altre norme

La norma si coordina con:

  • art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 (versamento degli acconti);
  • art. 77 del TUIR (aliquota IRES);
  • art. 11 del TUIR (scaglioni IRPEF, in caso di soggetti in regime d'impresa);
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per il coordinamento con l'IRAP, se la lettera del comma 133 incidesse anche sulla base imponibile regionale (verificare caso per caso);
  • art. 4 della Legge 26 marzo 1976, n. 60 (acconto IRPEF) per i soggetti IRPEF in regime d'impresa.
Soggetti interessati

La norma riguarda tutti i soggetti che sono interessati dalle modifiche del comma 133 LB 2026: tipicamente società di capitali ex art. 73 c. 1 lett. a) TUIR, enti commerciali ex art. 73 c. 1 lett. b), imprenditori individuali e società di persone che applicano la disciplina del reddito d'impresa (artt. 55 e 56 TUIR).

Indicazioni operative

Per il commercialista:

  1. verificare ogni anno (2027, 2028, 2029, 2030) quali lettere del comma 133 LB 2026 sono entrate in vigore;
  2. ricalcolare l'imposta storica del periodo precedente neutralizzando la rispettiva lettera;
  3. documentare il calcolo nelle carte di lavoro del controllo dichiarativo, distinguendo imposta effettiva e imposta virtuale ex comma 136 LB 2026;
  4. nel software gestionale, predisporre prospetti di simulazione che evidenzino la differenza tra acconto storico ordinario e acconto neutralizzato;
  5. per i contribuenti che optano per il metodo previsionale, il comma 136 LB 2026 non impatta direttamente, ma occorre comunque la previsione dell'imposta del periodo non tenendo conto delle disposizioni delle lettere successive a quella di pertinenza.
Sanzioni e ravvedimento

L'omesso o insufficiente versamento dell'acconto è sanzionato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con sanzione pari al 30% dell'importo non versato, ridotta a metà per i ritardi fino a 90 giorni e ulteriormente graduata in caso di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il rispetto del meccanismo di neutralizzazione del comma 136 LB 2026 evita il rischio di insufficiente versamento.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Alfa S.r.l. acconto IRES 2027

Alfa S.r.l. è una società di capitali ex art. 73 c. 1 lett. a) TUIR con periodo d'imposta solare. Nel 2026, per effetto dell'applicazione della lettera a) del comma 133 della Legge di Bilancio 2026, ha dichiarato un reddito imponibile IRES di 800.000 euro (di cui 80.000 derivanti proprio dalla variazione in aumento prevista dal comma 133 lett. a). Imposta IRES 2026 effettiva: 800.000 × 24% (aliquota ex art. 77 TUIR) = 192.000 euro.
Per il calcolo dell'acconto IRES 2027 con metodo storico (art. 17 c. 3 DPR 435/2001), il comma 136 LB 2026 lett. a) impone di assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133 lett. a). Imposta storica neutralizzata: (800.000 − 80.000) × 24% = 720.000 × 24% = 172.800 euro. Acconto IRES 2027: 172.800 × 100% = 172.800 euro, suddiviso in due rate (40% = 69.120 euro entro il 30 giugno 2027; 60% = 103.680 euro entro il 30 novembre 2027).
Senza il comma 136 LB 2026, Alfa avrebbe pagato un acconto storico di 192.000 euro. Risparmio finanziario 2027: 19.200 euro di cassa, da versare poi a saldo nel giugno 2028. Caio, commercialista di Alfa, documenta in carte di lavoro la doppia computazione (effettiva e neutralizzata) e archivia il prospetto di simulazione.

Caso pratico 2 — Beta S.n.c. acconto IRPEF 2028

Beta S.n.c. è una società di persone in regime di trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR. Nel 2027, per effetto della lettera b) del comma 133 della LB 2026, Beta produce un reddito di 200.000 euro (di cui 30.000 da variazione lett. b). Il reddito si imputa ai soci Tizio (60%) e Sempronio (40%) per trasparenza. Tizio dichiara come quota di reddito 120.000 euro, di cui 18.000 da lett. b); Sempronio dichiara 80.000 euro, di cui 12.000 da lett. b).
L'IRPEF di Tizio sui 120.000 (+ eventuali altri redditi) si calcola con gli scaglioni ex art. 11 TUIR. Per il calcolo dell'acconto IRPEF 2028, il comma 136 LB 2026 lett. b) impone di assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133 lett. b). Tizio rideterminerà il proprio reddito 2027 a 120.000 − 18.000 = 102.000 euro e ricalcolerà l'IRPEF storica su tale base, applicando gli scaglioni 23%/35%/43% ex art. 11 TUIR. L'acconto IRPEF 2028 si baserà su questa imposta virtuale. Analogamente Sempronio rideterminerà la propria quota a 80.000 − 12.000 = 68.000 euro.
Il commercialista di Beta annota nelle carte di lavoro la duplice computazione e illustra ai soci la differenza tra imposta effettiva e imposta virtuale ai sensi del comma 136 LB 2026. L'effetto in cassa è un acconto più basso e una corrispondente maggiore liquidità disponibile fino al saldo del 30 giugno 2029.

Domande frequenti

A cosa serve il comma 136 della Legge di Bilancio 2026?

Il comma 136 della Legge di Bilancio 2026 detta la disciplina per il calcolo degli acconti d'imposta per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, 2028, 2029 e 2030 in relazione alle modifiche progressive introdotte dalle lettere a, b, c, d del comma 133 della stessa legge. La norma evita che le imprese anticipino, tramite l'acconto storico ex art. 17 c. 3 DPR 435/2001, il gettito derivante da disposizioni del comma 133 non ancora applicate o in fase di progressivo ingresso. Per ogni annualità, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la lettera del comma 133 corrispondente, e non si tiene conto delle disposizioni della successiva lettera.

Come si calcola l'acconto IRES 2027 ai sensi del comma 136?

Per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il comma 136, lettera a), della Legge di Bilancio 2026 prevede che si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tenga conto delle disposizioni della successiva lettera b). Esempio operativo: una S.r.l. che nel 2026 ha realizzato un reddito imponibile aumentato dalla lettera a) del comma 133 deve, ai fini dell'acconto storico 2027, neutralizzare l'effetto della lettera a) e calcolare l'imposta come se questa non fosse stata applicata. Resta ferma la facoltà di scegliere il metodo previsionale ex art. 17 c. 3 DPR 435/2001.

Il comma 136 si applica anche ai soggetti IRPEF in regime d'impresa?

Sì. Il comma 136 della Legge di Bilancio 2026 si applica a tutti i soggetti interessati dalle modifiche del comma 133, dunque sia ai soggetti IRES ex art. 73 del TUIR (DPR 917/1986) sia ai soggetti IRPEF in regime d'impresa (imprenditori individuali, società di persone) ex artt. 55 e 56 del TUIR, per i quali si applica la disciplina del reddito d'impresa. L'acconto IRPEF segue il regime dell'art. 4 della L. 26 marzo 1976, n. 60, mentre l'acconto IRES segue l'art. 17 c. 3 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435: in entrambi i casi, la neutralizzazione del comma 133 opera secondo lo stesso schema temporale 2027-2030.

Cosa succede se ignoro il meccanismo del comma 136 e verso un acconto inferiore?

Il rispetto del comma 136 della Legge di Bilancio 2026 è finalizzato a evitare di anticipare gettito su disposizioni del comma 133 non ancora applicate: dunque, applicare correttamente il comma 136 conduce a versare un acconto eventualmente inferiore rispetto a quello calcolato senza neutralizzazione. Il rischio inverso (versare meno del dovuto) si avrebbe se si ignorasse il versamento dell'acconto su altre componenti reddituali non interessate dalle modifiche del comma 133. L'insufficiente o omesso versamento è sanzionato ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 al 30% (ridotta al 15% se ritardo fino a 90 giorni), con possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 con riduzione progressiva fino a 1/10 in caso di tempestiva regolarizzazione.

Il comma 136 si applica anche ai soggetti che usano il metodo previsionale?

Il metodo previsionale, ex art. 17 c. 3 DPR 435/2001, consente di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che si presume dovuta per il periodo in corso, anziché sull'imposta storica. Il comma 136 della Legge di Bilancio 2026 incide direttamente sul metodo storico, ma anche chi opta per il metodo previsionale deve coordinarsi con esso: il comma 136 stabilisce che, nella determinazione dell'acconto, «non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera» del comma 133. Pertanto, anche nella previsione dell'imposta del periodo successivo, occorre ignorare gli effetti delle lettere a venire. La differenza pratica è che il metodo previsionale è un atto soggettivo e responsabile del contribuente, esposto al rischio di insufficiente versamento se la previsione si rivela errata.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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