Comma 54 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 — Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11
Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.
Testo coordinato
. 38 Articolo 11
54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 , di cui al del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. , e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del917 predetto testo unico nonché ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 73 TUIR (comma 54): richiamato per individuare i soggetti IRES sulle cui partecipazioni si applicavano le modifiche dei commi 51-53
- Art. 44 TUIR (comma 54): richiamato comma 2 lett. a) per la definizione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni
- Art. 109 TUIR (comma 54): richiamato comma 9 lett. b) per i contratti di associazione in partecipazione
In sintesi
Inquadramento e ratio originaria
Il comma 54 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regolava la decorrenza temporale delle modifiche introdotte dai commi 51, 52 e 53 in materia di tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). I commi 51-53 della L. 199/2025 avevano riformato il regime di tassazione di alcune componenti del reddito d'impresa: il comma 54 fissava la regola di passaggio, applicando le nuove disposizioni alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 e alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni acquisite a decorrere dalla medesima data. Il comma è stato però soppresso dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (articolo 11), nel quadro di una riformulazione organica della disciplina rispetto a quella delineata in sede di Legge di Bilancio. La soppressione opera dal 28 marzo 2026.
Contenuto della norma soppressa
Il comma stabiliva l'applicazione delle disposizioni dei commi 51-53 a tre fattispecie: (i) distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026; (ii) plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR; (iii) cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) del TUIR acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2026. Per individuare gli strumenti ceduti si applicava il criterio FIFO ("si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente"), già familiare nella disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria.
La soppressione e i suoi effetti
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (articolo 11) ha soppresso il comma 54 a poco più di due mesi dall'entrata in vigore, segnalando un ripensamento del legislatore o un coordinamento con altre misure adottate in seguito. Per i contribuenti che nel periodo 1° gennaio - 27 marzo 2026 si fossero già orientati alla disciplina del comma 54, occorre verificare quale sia il regime applicabile sostituivo introdotto dal D.L. 38/2026, eventualmente in sede di conversione. La pubblicazione su leggeinchiaro.it della norma soppressa risponde a esigenze di completezza storica: il lettore deve essere informato che la regola di decorrenza non è più in vigore. Sotto il profilo IRES e IRPEF, restano comunque applicabili i principi generali del TUIR sui criteri di imputazione temporale: per le distribuzioni di dividendi rileva la data di delibera (per i soggetti che applicano il principio di cassa, ex art. 89 TUIR per i soggetti IRES e art. 47 TUIR per i soggetti IRPEF persone fisiche); per le plusvalenze di partecipazioni il momento del realizzo è quello della cessione (art. 86 TUIR per il reddito d'impresa, art. 67 TUIR per i redditi diversi).
Riferimenti normativi richiamati dalla norma
La norma soppressa richiamava espressamente: l'articolo 73 del TUIR (soggetti passivi IRES); l'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR (definizione di titoli similari alle azioni); l'articolo 109, comma 9, lettera b) del TUIR (contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale). L'attenzione del commercialista deve concentrarsi sull'eventuale impatto retroattivo del D.L. 38/2026, sul regime di conversione in legge e sulle norme transitorie. Per le delibere assembleari adottate nel periodo 1° gennaio - 27 marzo 2026, è opportuno mantenere documentazione della tempistica e del regime applicato per gestire l'eventuale assistenza in caso di accertamento.
Domande frequenti
Perché il comma 54 della L. 199/2025 risulta soppresso dopo soli tre mesi dall'entrata in vigore?
Il comma 54 è stato soppresso dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11, con effetto dal 28 marzo 2026. La soppressione si inserisce in un riassetto della disciplina della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni di cui ai commi 51-53 della stessa Legge di Bilancio 2026. Il legislatore è intervenuto a strettissimo giro con un decreto-legge urgente, ipotizzabilmente per ragioni di coordinamento con altre misure (es. eventuale contributo straordinario su rendite finanziarie, modifiche al regime di partecipazione qualificata o adeguamento a vincoli unionali). Le ragioni precise emergeranno dal preambolo del D.L. 38/2026 e dalle relazioni illustrative; per i contribuenti vale la regola di consultare il testo aggiornato del provvedimento.
Quali fattispecie disciplinava il comma 54 nel periodo 1 gennaio - 28 marzo 2026?
Il comma 54 fissava la decorrenza delle modifiche introdotte dai commi 51-53 della L. 199/2025 in materia di dividendi e plusvalenze su partecipazioni. Riguardava tre categorie: distribuzioni dell'utile d'esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate dal 1 gennaio 2026; plusvalenze su cessione di azioni o quote di partecipazione al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR (D.P.R. 917/1986); cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 c. 2 lett. a) TUIR e contratti di cui all'articolo 109 c. 9 lett. b) TUIR acquisiti dal 1 gennaio 2026. Il criterio di identificazione degli strumenti ceduti era il FIFO: si consideravano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti in data meno recente.
Quali sono le conseguenze pratiche della soppressione del comma 54 per i contribuenti?
Per il periodo 1 gennaio - 27 marzo 2026, durante il quale il comma 54 era in vigore, occorre verificare il regime applicabile alla luce delle norme sostitutive eventualmente introdotte dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (in particolare l'articolo 11). I principi generali del TUIR continuano comunque a operare: per le distribuzioni di dividendi a soci persone fisiche rileva l'articolo 47 del TUIR (principio di cassa); per i soci società di capitali si applica l'articolo 89 del TUIR; per le plusvalenze in regime di reddito d'impresa l'articolo 86 del TUIR; per le plusvalenze in regime di redditi diversi l'articolo 67 del TUIR. Si consiglia di mantenere documentazione delle operazioni effettuate nel periodo intermedio per gestire eventuali contestazioni o richieste di chiarimento.
Il criterio FIFO previsto dal comma 54 si applica ancora?
Il criterio FIFO (first in, first out) previsto dal comma 54 della L. 199/2025 per individuare gli strumenti finanziari ceduti è venuto meno con la soppressione operata dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (art. 11). Tuttavia il principio FIFO non è estraneo all'ordinamento tributario: l'articolo 67 del TUIR, in tema di redditi diversi, e la disciplina dei fondi comuni di investimento adottano in molti casi criteri analoghi (LIFO o costo medio ponderato, secondo i casi). La concreta regola da applicare al periodo intermedio dipende dal coordinamento con il D.L. 38/2026 e dall'eventuale legge di conversione; in dubbio, è opportuno chiedere chiarimenti all'Agenzia delle entrate o consultare la prassi che verrà emanata.
Come si individuano i contratti di associazione in partecipazione rilevanti ex art. 109 c. 9 lett. b) TUIR?
L'articolo 109, comma 9, lettera b) del TUIR (D.P.R. 917/1986) regola la deducibilità degli utili erogati a fronte di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza con apporto di solo capitale o misto (denaro/beni e opera). Sono inclusi nel comma 54 (poi soppresso) i contratti sottoscritti dal 1 gennaio 2026, qualora rilevanti per la disciplina dei commi 51-53. La nozione di contratto di associazione in partecipazione si rinviene nell'articolo 2549 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale dell'associante e dell'associato è disciplinato congiuntamente dall'articolo 109 TUIR (per la deducibilità dell'utile attribuito) e dagli articoli 47 e 53 TUIR (per la qualificazione del reddito in capo all'associato persona fisica). Con la soppressione del comma 54 occorre verificare il regime intermedio applicabile.