- Inseriti i commi 6-bis (art. 6) e 1-bis (art. 7) del D.Lgs. 446/1997 (IRAP): i dividendi da società UE/SEE white list non concorrono al valore della produzione netta per il 95% del loro ammontare.
- Condizione: requisiti dell'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973 (madre-figlia) e condizione dell'art. 44 c. 2 lett. a) secondo periodo TUIR.
- Decorrenza: dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; per i periodi anteriori è ammesso il rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973.
- Istanze già presentate fatte salve; per termini ancora pendenti, nuova istanza all'Agenzia delle entrate.
- Possibile opzione per la compensazione delle somme rimborsabili con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73, senza i limiti dell'art. 31 c. 1 DL 78/2010, art. 37 c. 49-quinquies DL 223/2006 e art. 34 L. 388/2000.
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per le modalità attuative.
Commi 46-50 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 50 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire modalità, contenuti e tempistiche di presentazione delle istanze di rimborso e dell’opzione per la compensazione con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al , sono apportate le seguenti modificazioni:decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a) all’articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica , i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro29 settembre 1973, n. 600 dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, , di cui al comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente , non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio indella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»; b) all’articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica , i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro29 settembre 1973, n. 600 dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, , di cui al comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente , non concorrono a formare la base imponibile della società o dell’entedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ricevente per il 95 per cento del loro ammontare». . Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d’imposta anteriori, la quota dell’imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli e articoli 6 7 del decreto legislativo 15 , in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, puòdicembre 1997, n. 446 essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 .settembre 1973, n. 602 . Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della , hanno diritto al rimborso previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delleRepubblica 29 settembre 1973, n. 602 entrate. . Con l’istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’ , con il contributo straordinarioarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’ ,articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla , del legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 37, comma 49-quinquies , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo della .34 legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.
Norme modificate da questi commi
- Art. 6 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 46): inserito comma 6-bis: esclusione 95% dividendi UE/SEE dal margine intermediazione banche
- Art. 7 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 46): inserito comma 1-bis: esclusione 95% dividendi UE/SEE dalla base imponibile assicurazioni
- Art. 44 TUIR (comma 46): richiamo comma 2 lett. a) secondo periodo per la qualificazione dei dividendi
- Art. 89 TUIR (comma 46): allineamento sistematico al regime di esclusione IRES dei dividendi
- Art. 27-bis DPR 600/73 Accertamento (comma 46): richiamo dei requisiti madre-figlia per applicare l’esclusione IRAP
Inquadramento generale del blocco
I commi 46-50 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) sono dedicati interamente all'imposta regionale sulle attività produttive disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP). L'intervento allinea la disciplina italiana al diritto unionale, dopo le pronunce della Corte di giustizia UE che hanno censurato la doppia imposizione di dividendi infragruppo provenienti da Stati membri. La modifica strutturale agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 si accompagna a un robusto pacchetto di norme transitorie su rimborsi e compensazioni, che riguarderà centinaia di banche, assicurazioni e holding finanziarie. Si tratta di una delle misure più rilevanti della Legge di Bilancio per il comparto finanziario, sia per impatto a regime sia per le code di contenzioso pregresso.
Sotto il profilo sistematico, il blocco normativo è particolarmente importante perché chiude una stagione di contenzioso che aveva visto le commissioni tributarie pronunciarsi in modo non uniforme sulla rilevanza dei dividendi UE/SEE nella base IRAP delle banche e delle assicurazioni. Il legislatore opta per una norma generale e astratta, accompagnata da un meccanismo procedurale per la gestione del pregresso, che evita di lasciare la materia alla giurisprudenza. La misura va letta in coordinamento con l'introduzione del contributo straordinario su banche e assicurazioni di cui ai commi 68-73 della stessa Legge di Bilancio 2026: il "do ut des" è evidente, con il legislatore che riconosce un beneficio strutturale a regime in cambio di un esborso una tantum, in parte compensabile.
Comma 46: nuova esclusione del 95% dei dividendi UE/SEE
La lettera a) inserisce il nuovo comma 6-bis nell'articolo 6 del D.Lgs. 446/1997, dedicato alla determinazione del valore della produzione di banche e altri enti finanziari. La lettera b) inserisce specularmente il comma 1-bis nell'articolo 7 dello stesso decreto, che disciplina la base imponibile delle imprese di assicurazione. La regola è identica: i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato SEE white list (con scambio effettivo di informazioni) non concorrono a formare il margine di intermediazione o la base imponibile per il 95% del loro ammontare. Sono cioè esclusi dalla formazione del valore della produzione netta IRAP nella medesima percentuale prevista, ai fini IRES, dall'articolo 89 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
La condizione tecnica è duplice: devono ricorrere i requisiti dell'articolo 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (esenzione madre-figlia, ovvero partecipazione minima, periodo di detenzione, residenza UE/SEE) e deve verificarsi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo del TUIR (le remunerazioni devono presentare i caratteri di dividendo da partecipazione al capitale e non di interesse passivo deducibile per l'erogante).
Comma 47: decorrenza e rimborso per i periodi anteriori
Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (anticipazione rispetto all'entrata in vigore della legge). Per i periodi d'imposta anteriori, la quota di IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso a formare il valore della produzione netta in misura eccedente quanto ora previsto può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (termine ordinario 48 mesi dal versamento). La norma cristallizza dunque una soluzione che la giurisprudenza tributaria aveva già in parte riconosciuto in via di disapplicazione per contrasto con le libertà fondamentali UE, ma in modo eterogeneo nelle diverse commissioni.
Comma 48: salvaguardia istanze pendenti e nuove istanze
Sono fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della legge: chi ha già agito mantiene la propria posizione. Per i contribuenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge sia ancora pendente il termine di 48 mesi di cui all'articolo 38 del D.P.R. 602/1973, il diritto al rimborso si esercita con istanza all'Agenzia delle entrate. La norma non innova il termine decadenziale ma chiarisce la procedura, eliminando l'incertezza interpretativa che aveva indotto molti contribuenti a percorsi contenziosi alternativi.
Comma 49: facoltà di compensazione con il contributo straordinario
È uno degli aspetti più innovativi. Con l'istanza di rimborso il contribuente può optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73 della medesima Legge di Bilancio 2026 (contributo straordinario su banche e assicurazioni). La compensazione è ammessa dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione è aperta anche a chi ha già presentato istanza di rimborso prima dell'entrata in vigore della legge. La norma esclude espressamente i limiti di tre disposizioni storiche: l'articolo 31, comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti); l'articolo 37, comma 49-quinquies del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - limiti su crediti IVA); l'articolo 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (limite annuale alla compensazione, oggi a 2 milioni di euro).
Comma 50: provvedimento attuativo
Le modalità operative dei commi 48 e 49 saranno definite da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Senza il provvedimento, la materia ordinaria del rimborso resta comunque praticabile in base all'articolo 38 D.P.R. 602/1973, ma la facoltà di compensazione speciale necessita di indicazioni tecniche (codici tributo, mod. F24, gestione dei controlli automatizzati).
Coordinamento con il regime IRES (art. 89 TUIR)
La nuova esclusione del 95% sui dividendi UE/SEE riconosciuta ai fini IRAP si allinea sistematicamente al regime di esclusione già previsto ai fini IRES dall'articolo 89 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che prevede l'esclusione dal reddito imponibile delle persone giuridiche degli utili distribuiti per il 95% del loro ammontare. La simmetria fra le due imposte chiude un'asimmetria del sistema che, per le banche e assicurazioni, generava un effetto distorsivo: dividendi già tassati nello Stato di residenza della distributing company subivano una doppia imposizione di fatto a livello IRAP, con violazione del principio di non discriminazione fissato dagli articoli 49 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell'UE. La direttiva 2011/96/UE (cosiddetta madre-figlia), sebbene formalmente applicabile alle sole imposte sul reddito, era stata più volte invocata come parametro interpretativo anche per l'IRAP.
I requisiti dell'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973
La condizione per applicare l'esclusione del 95% è che ricorrano i requisiti dell'articolo 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che attua nell'ordinamento italiano la direttiva madre-figlia: (i) la società o ente che eroga il dividendo deve essere residente in uno Stato UE/SEE white list; (ii) deve avere una delle forme sociali previste nell'allegato della direttiva; (iii) la società ricevente deve detenere ininterrottamente per almeno un anno una partecipazione non inferiore al 10% nel capitale sociale (oggi, dopo le modifiche, soglie più basse possono operare in casi specifici); (iv) deve essere assoggettata nello Stato di residenza all'imposta sul reddito senza possibilità di esenzione. Il rispetto del periodo minimo di detenzione è particolarmente delicato per i portafogli di trading delle banche, dove le partecipazioni possono ruotare velocemente: occorre verificare con attenzione il riconoscimento del beneficio caso per caso.
Profili procedurali del rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973
L'istanza di rimborso si presenta direttamente all'Agenzia delle entrate competente, entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta. La presentazione tempestiva interrompe il termine; il silenzio prolungato può legittimare il contribuente a impugnare il diniego (espresso o tacito) davanti alle corti di giustizia tributaria di primo grado ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La giurisprudenza ha ammesso, in materia di IRAP/dividendi UE, anche istanze di rimborso fondate direttamente sul diritto unionale, anche dopo la scadenza del termine domestico in presenza di violazione manifesta del diritto dell'Unione (responsabilità dello Stato membro per violazione delle libertà fondamentali). Il comma 47 della L. 199/2025 chiude la materia indicando come unica strada il rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973, presumibilmente per circoscrivere la tutela ai termini ordinari.
Impatti operativi per banche e assicurazioni
Le banche commerciali e le assicurazioni che incassano flussi rilevanti di dividendi da partecipate UE/SEE beneficeranno di una riduzione strutturale della base imponibile IRAP, con un risparmio teorico di 4,82 punti percentuali per il 95% del flusso (aliquota IRAP banche, oltre maggiorazione regionale). Lato pregresso, le posizioni più rilevanti sono quelle del 2022 e successivi (ancora nei 48 mesi dal versamento). La facoltà di compensare il credito IRAP con il contributo straordinario evita di lasciare crediti dormienti in attesa di lavorazione: si crea un meccanismo di partita di giro che monetizza subito i rimborsi a fronte di un esborso 2026. Sotto il profilo contabile, il riconoscimento del rimborso richiede valutazioni in ottica IAS 12/OIC 25 sulla maturazione dell'attività per imposte correnti recuperabili: la probabilità di incasso del rimborso, alla luce della nuova norma di legge, dovrebbe essere considerata elevata e dunque legittimare l'iscrizione del credito.
Profili di compensazione e limiti normativi disapplicati
La disapplicazione dei limiti dell'articolo 31, comma 1 del D.L. 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010 - divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro), dell'articolo 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 (convertito dalla L. 248/2006 - obbligo di apposizione del visto di conformità per crediti compensati sopra una certa soglia, oggi 5.000 euro) e dell'articolo 34 della L. 388/2000 (limite annuale alla compensazione, oggi pari a 2 milioni di euro) ha un impatto sostanziale: consente a banche e assicurazioni di compensare anche crediti molto rilevanti senza i vincoli ordinari, accelerando l'effetto economico della misura sui bilanci 2026. La disapplicazione è di stretta interpretazione e vale esclusivamente per la specifica compensazione del credito IRAP con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73 della L. 199/2025.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Banca con dividendi UE pregressi e compensazione
La Tizio Banca S.p.A. ha incassato negli anni 2022-2024 dividendi da una controllata francese per complessivi 80 milioni di euro, integralmente concorsi al margine di intermediazione IRAP. L'aliquota IRAP banche è del 5,57% (4,82% standard + 0,75% maggiorazione regionale media). L'IRAP versata sui dividendi è stata pari a 80 mln x 5,57% = 4,456 milioni. Con la nuova disciplina (commi 46-47 L. 199/2025), il 95% di 80 mln (76 mln) sarebbe stato escluso, con IRAP da rideterminare su 4 mln (5,57% = 222,8 mila). Il rimborso spettante è di 4,456 - 0,2228 = 4,233 milioni. Tizio Banca presenta istanza all'Agenzia delle entrate ex art. 38 D.P.R. 602/1973 entro 48 mesi dal versamento e opta, ai sensi del comma 49, per la compensazione del credito con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73 da versare per il 2026, monetizzando subito il rimborso senza attendere la lavorazione.
Caso pratico 2 - Assicurazione con dividendi a regime
La Caio Assicurazioni S.p.A. nel 2025 incassa dividendi da una controllata tedesca per 30 milioni di euro, in presenza dei requisiti dell'articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973. Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 446/1997, il 95% del flusso (28,5 mln) è escluso dalla base imponibile IRAP. Sulla quota residua di 1,5 mln Caio versa IRAP all'aliquota assicurazioni del 6,82% (5,9% + 0,75% media + 0,17% misure regionali), pari a 102,3 mila euro contro i 2,046 milioni del regime previgente. Risparmio strutturale annuo: oltre 1,9 milioni.
Domande frequenti
Quali soggetti possono applicare l'esclusione del 95% sui dividendi UE ai fini IRAP?
Possono applicare la nuova disciplina i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/1997 (banche, intermediari finanziari, holding industriali) e dell'articolo 7 dello stesso decreto (imprese di assicurazione). La condizione è che ricorrano i requisiti dell'articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973 (regime madre-figlia, con soglie di partecipazione, periodo di detenzione e residenza UE/SEE con scambio di informazioni) e la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo del TUIR (qualificazione effettiva del flusso come dividendo). Restano esclusi i dividendi provenienti da Stati extra-UE/SEE e da Stati a fiscalità privilegiata privi di accordo di scambio informazioni.
Da quando si applica la nuova esclusione del 95% e per il pregresso cosa si può chiedere?
Le disposizioni si applicano già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, dunque per molti contribuenti dal 2025 e non dal 2026. Per i periodi d'imposta anteriori, il comma 47 ammette il rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973 della quota di IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso al valore della produzione in misura eccedente quanto ora previsto. Restano valide le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore della legge; per i contribuenti con termine ancora pendente la procedura è l'istanza all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite da provvedimento del direttore. Il termine decadenziale ordinario di 48 mesi dal versamento non è derogato.
Come funziona la compensazione del credito IRAP con il contributo straordinario?
Il comma 49 introduce una facoltà espressa: con l'istanza di rimborso il contribuente può optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 con il contributo straordinario su banche e assicurazioni di cui ai commi 68-73 della stessa Legge di Bilancio 2026. La compensazione è ammessa dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione è consentita anche a chi ha già presentato istanza di rimborso. Non si applicano i limiti dell'articolo 31 c. 1 del D.L. 78/2010 (ruoli scaduti), dell'articolo 37 c. 49-quinquies del D.L. 223/2006 e dell'articolo 34 della L. 388/2000 (limite annuale compensazioni).
Le istanze di rimborso già presentate prima della L. 199/2025 vengono superate dalla nuova disciplina?
No. Il comma 48 fa espressamente salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della legge, che proseguono secondo la disciplina dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973. La novità per questi contribuenti riguarda solo la facoltà di optare per la compensazione con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73 (comma 49). Per i contribuenti che non hanno ancora agito ma per i quali il termine di 48 mesi dal versamento è ancora pendente, è sufficiente presentare istanza all'Agenzia delle entrate. Il provvedimento attuativo del direttore (comma 50) definirà il modello, i contenuti minimi e i tempi di lavorazione.
Perché il legislatore ha previsto il regime di esclusione del 95% solo ora?
L'intervento risponde a una progressiva pressione del diritto unionale e della giurisprudenza tributaria interna che, anche alla luce della direttiva 2011/96/UE (madre-figlia) e del principio di non discriminazione fra dividendi domestici (già esclusi dalla base IRAP) e dividendi UE/SEE, aveva di fatto censurato l'imposizione IRAP integrale dei flussi infragruppo intra-unionali. Il comma 46 della L. 199/2025 cristallizza in legge il regime, evitando il moltiplicarsi di contenziosi e azioni risarcitorie. La scelta del 95% (anziché del 50% o di altra percentuale) allinea il regime IRAP all'esclusione ai fini IRES prevista dall'articolo 89 del TUIR, garantendo coerenza sistematica tra le due imposte sul reddito d'impresa.