- Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo per il sostegno abitativo.
- Dotazione: 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
- Beneficiari: genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino a 21 anni.
- Finalità: sostenere economicamente il genitore che ha lasciato la casa familiare e che deve provvedere a nuove spese abitative.
Comma 234 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per definire criteri di accesso, importi, ente erogatore, eventuali soglie ISEE e modalità di richiesta del fondo abitativo per genitori separati o divorziati non assegnatari. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 337-sexies Codice Civile (comma 234): Il presupposto della non assegnazione dell’abitazione familiare si fonda sul provvedimento ex art. 337-sexies c.c.
- Art. 147 Codice Civile (comma 234): L’obbligo di mantenimento dei figli ex art. 147 c.c. legittima il sostegno fino al 21° anno.
- Art. 315-bis Codice Civile (comma 234): Il diritto del figlio al mantenimento ex art. 315-bis c.c. giustifica l’estensione oltre la maggiore età.
- Art. 16 TUIR (comma 234): Il fondo si coordina con la detrazione 19% sui canoni di locazione del genitore non assegnatario ex art. 16 c. 1-bis TUIR.
- Art. 30 Costituzione (comma 234): Il fondo attua il dovere dei genitori di mantenere i figli ex art. 30 Cost.
La novità: un fondo per il genitore non assegnatario
Il comma 234 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) istituisce un fondo dedicato al sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare. La misura risponde a un fenomeno sociale ormai consolidato: il genitore che, in seguito a separazione o divorzio, lascia la casa coniugale assegnata all’altro coniuge (di norma quello collocatario dei figli) si trova costretto a sostenere nuove spese abitative spesso particolarmente gravose, soprattutto nelle aree urbane.
I presupposti soggettivi
La norma individua il beneficiario con quattro requisiti cumulativi: (i) essere genitore, (ii) essere separato o divorziato, (iii) non essere assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà, (iv) avere figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età. La separazione rilevante è quella giudiziale o consensuale omologata ai sensi dell’art. 706 c.p.c. (oggi disciplinata anche dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di riforma Cartabia) o quella raggiunta in negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014. Il divorzio rilevante è quello pronunciato ai sensi della L. 1° dicembre 1970, n. 898. L’assegnazione dell’abitazione familiare è quella disposta dal giudice ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., che privilegia l’interesse della prole.
Il riferimento all’abitazione familiare di proprietà
La norma specifica che il genitore debba essere non assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà. Si tratta di un punto rilevante: il fondo non si applica ai casi in cui la casa familiare era in locazione, evidentemente perché in tali casi il genitore non assegnatario non ha contribuito a costruire un patrimonio immobiliare comune che ora non può godere. La proprietà rilevante può essere intestata a uno solo dei coniugi, ad entrambi in comunione, o anche in nuda proprietà con usufrutto a terzi (es. genitori di uno dei coniugi). L’assegnazione ex art. 337-sexies c.c., come noto, è un diritto personale di godimento che prescinde dalla titolarità del diritto reale.
Il limite del 21° anno: una scelta editoriale
Il riferimento al compimento dei 21 anni di età del figlio è più ampio del tradizionale orizzonte della maggiore età (18 anni) e si collega alla persistenza dell’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, principio consolidato in giurisprudenza ai sensi dell’art. 30 della Costituzione e degli artt. 147 e 315-bis del codice civile. La Cassazione, in più occasioni, ha confermato che il mantenimento si protrae fino al raggiungimento di un’autonomia economica del figlio, normalmente attesa entro il completamento del percorso universitario o di formazione professionale (cfr. orientamento consolidato).
Coordinamento con altre misure
Il fondo del comma 234 si coordina con la disciplina fiscale degli assegni di mantenimento. L’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) consente al coniuge obbligato di dedurre dal reddito complessivo gli assegni periodici al coniuge separato o divorziato, esclusi quelli per i figli; l’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR qualifica come reddito assimilato a lavoro dipendente l’assegno percepito. Inoltre l’art. 16, comma 1-bis del TUIR riconosce una detrazione del 19% per il canone di locazione corrisposto dal genitore non assegnatario costretto a trasferirsi in altra abitazione locata (introdotta proprio per le situazioni post-separazione). Il fondo del comma 234, le cui modalità saranno definite con decreto del MIT, si aggiunge a tali strumenti.
Profili operativi attesi
La dotazione di 20 milioni di euro annui è significativamente più ampia rispetto a misure analoghe di natura sperimentale del passato. La gestione operativa spetterà al MIT, di concerto verosimilmente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto attuativo dovrà definire: la natura del sostegno (contributo a fondo perduto sui canoni di locazione, voucher per acquisto/affitto, prestito agevolato), il tetto per beneficiario, eventuali requisiti reddituali o ISEE, l’ente erogatore (presumibilmente le Regioni o INPS), le modalità di richiesta. Considerata la platea attesa (centinaia di migliaia di genitori non assegnatari in Italia), è verosimile che il fondo operi con criteri selettivi basati su soglie ISEE.
Domande frequenti
Quali genitori possono accedere al fondo abitativo del comma 234?
Il fondo è destinato ai genitori separati o divorziati che (i) non sono assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà ai sensi dell’art. 337-sexies del codice civile e (ii) hanno figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età. La separazione può essere giudiziale, consensuale omologata o raggiunta in negoziazione assistita ex D.L. 132/2014; il divorzio è quello pronunciato ai sensi della L. 1° dicembre 1970, n. 898. Le modalità operative concrete (importi, soglia ISEE eventuale, ente erogatore) saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Cosa significa «non assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà»?
L’assegnazione dell’abitazione familiare è il provvedimento del giudice che, in caso di separazione o divorzio, attribuisce a uno dei due coniugi (di norma quello collocatario dei figli) il diritto di abitare nella casa coniugale. La regola è sancita dall’art. 337-sexies del codice civile, che privilegia l’interesse della prole. Il fondo si rivolge al genitore che non riceve tale assegnazione e che, pur essendo eventualmente proprietario o comproprietario dell’immobile, non può abitarvi. Il requisito della proprietà serve a escludere i casi in cui la casa coniugale era in locazione.
Il fondo è cumulabile con la detrazione per canoni di locazione del genitore separato?
La risposta dipenderà dal decreto attuativo, ma in linea di principio sì. L’art. 16, comma 1-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) riconosce al genitore non assegnatario costretto a trasferirsi in altra abitazione una detrazione del 19% sul canone di locazione fino a determinati limiti. Il fondo del comma 234, in quanto contributo aggiuntivo, dovrebbe coordinarsi con tale detrazione senza sostituirla. Il decreto del MIT dovrà specificare eventuali clausole di non cumulabilità o di riduzione proporzionale, sul modello di altre misure di sostegno abitativo.
Perché il limite di età del figlio è fissato a 21 anni?
Il limite riflette il principio consolidato secondo cui l’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli, sancito dall’art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147 e 315-bis del codice civile, prosegue oltre la maggiore età fino al raggiungimento dell’autonomia economica del figlio. La Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento per cui questa autonomia coincide tipicamente con il completamento di un ragionevole percorso di studi universitari o formazione professionale, indicativamente entro i 25-26 anni; il legislatore della LB 2026 ha individuato un’asticella prudenziale a 21 anni per definire il perimetro del fondo abitativo.
Quando sarà possibile richiedere effettivamente il contributo?
Il comma 234 istituisce il fondo a decorrere dal 2026, ma la concreta operatività dipende dall’emanazione del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto verosimilmente con il MEF e il Ministero del lavoro. Il decreto dovrà definire criteri di accesso, importo massimo per beneficiario, modalità di richiesta ed ente erogatore. È ragionevole attendersi un avvio operativo nel corso del 2026, con eventuale retroattività per spese sostenute dal 1° gennaio 2026. Conviene monitorare il sito del MIT e le circolari INPS per aggiornamenti.