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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 100 c.c. Riduzione del termine e omissione della

In vigore

pubblicazione Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. […] (1)

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In sintesi

  • Il tribunale può, su istanza degli interessati, ridurre il termine di pubblicazione (ordinariamente di otto giorni) per gravi motivi.
  • In presenza di gravi motivi di particolare intensità è possibile l'omissione totale della pubblicazione, senza che alcun avviso venga affisso all'albo.
  • Il provvedimento assume la forma del decreto in camera di consiglio, emesso dopo aver sentito il pubblico ministero.
  • Il decreto è non impugnabile: non è ammesso né appello né ricorso in Cassazione ordinario avverso il provvedimento in sé.
  • La dispensa dalla pubblicazione è istituto distinto dalla dispensa dall'opposizione al matrimonio e non incide sulla validità delle nozze già celebrate.

Riduzione o omissione della pubblicazione matrimoniale per gravi o gravissime cause su decreto del tribunale.

Ratio

La pubblicazione matrimoniale assolve una funzione di pubblicità-notizia: rende conoscibile l'intenzione di contrarre matrimonio così da consentire a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione (art. 102 c.c.). Tuttavia, il legislatore ha riconosciuto che in talune circostanze eccezionali la rigida osservanza del termine pubblicitario si pone in conflitto con interessi primari della persona — vita, salute, dignità — che meritano tutela immediata. L'art. 100 c.c. introduce pertanto un meccanismo di bilanciamento, affidato al controllo giurisdizionale del tribunale, che consente di comprimere o azzerare la fase pubblicitaria senza rinunciare alla vigilanza dello Stato (filtro del pubblico ministero) e senza rendere il provvedimento sindacabile nel merito da parte di terzi.

Analisi

Il procedimento si svolge in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. L'istanza è proposta dagli «interessati», locuzione che comprende i nubendi e, secondo la dottrina prevalente, i loro rappresentanti legali ove ricorrano cause di incapacità. Il pubblico ministero deve essere sentito prima dell'emissione del decreto: il suo parere, ancorché non vincolante, costituisce condizione di regolarità procedurale. Il decreto è non impugnabile ai sensi dello stesso art. 100 c.c.; ciò non esclude, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di norme processuali. I «gravi motivi» non sono tipizzati dalla norma: la loro sussistenza è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, che opera un giudizio di proporzionalità tra l'interesse alla pubblicità e la situazione di urgenza concreta.

Quando si applica

La riduzione del termine è appropriata quando i gravi motivi non raggiungono la soglia dell'urgenza assoluta ma rendono comunque non ragionevole attendere il decorso integrale degli otto giorni: degenza ospedaliera programmata, trasferimento all'estero imminente per ragioni di servizio, gravidanza in stadio avanzato. L'omissione totale è riservata alle ipotesi di maggiore gravità, tradizionalmente esemplificate con il pericolo di vita imminente di uno o di entrambi i nubendi: in tali casi il matrimonio può essere celebrato immediatamente dopo il decreto.

Connessioni

L'art. 100 c.c. va letto in coordinamento con: art. 93 c.c. (obbligo generale di pubblicazione), artt. 95-99 c.c. (modalità e termini ordinari della pubblicazione), art. 101 c.c. (matrimonio in articulo mortis), art. 102 c.c. (opposizione al matrimonio), art. 116 c.c. (matrimonio dello straniero in Italia). Sul piano processuale il riferimento è agli artt. 737-742 c.p.c. disciplinanti i procedimenti in camera di consiglio.

Domande frequenti

Chi può decidere la riduzione della pubblicazione?

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio.

Quali motivi giustificano la riduzione del termine?

Gravi motivi valutati dal tribunale; la riduzione è poi dichiarata nella pubblicazione.

Quando è possibile omettere completamente la pubblicazione?

Per cause gravissime, con le stesse modalità di riduzione, se gli sposi dichiarano sotto responsabilità l'assenza di impedimenti legali.

Che avvertimento deve fare il cancelliere?

Legge gli articoli 85-89 e ammonisce sugli impedimenti matrimoniali e sulle conseguenze gravi del falso.

Quali sono gli impedimenti che gli sposi devono escludere?

Gli impedimenti di cui agli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 del codice civile (parentela, affinità, matrimoni precedenti, ecc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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