Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 c.c. Riduzione del termine e omissione della
In vigore
pubblicazione Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. […] (1)
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
In sintesi
Riduzione o omissione della pubblicazione matrimoniale per gravi o gravissime cause su decreto del tribunale.
Ratio
La pubblicazione matrimoniale assolve una funzione di pubblicità-notizia: rende conoscibile l'intenzione di contrarre matrimonio così da consentire a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione (art. 102 c.c.). Tuttavia, il legislatore ha riconosciuto che in talune circostanze eccezionali la rigida osservanza del termine pubblicitario si pone in conflitto con interessi primari della persona — vita, salute, dignità — che meritano tutela immediata. L'art. 100 c.c. introduce pertanto un meccanismo di bilanciamento, affidato al controllo giurisdizionale del tribunale, che consente di comprimere o azzerare la fase pubblicitaria senza rinunciare alla vigilanza dello Stato (filtro del pubblico ministero) e senza rendere il provvedimento sindacabile nel merito da parte di terzi.
Analisi
Il procedimento si svolge in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. L'istanza è proposta dagli «interessati», locuzione che comprende i nubendi e, secondo la dottrina prevalente, i loro rappresentanti legali ove ricorrano cause di incapacità. Il pubblico ministero deve essere sentito prima dell'emissione del decreto: il suo parere, ancorché non vincolante, costituisce condizione di regolarità procedurale. Il decreto è non impugnabile ai sensi dello stesso art. 100 c.c.; ciò non esclude, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di norme processuali. I «gravi motivi» non sono tipizzati dalla norma: la loro sussistenza è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, che opera un giudizio di proporzionalità tra l'interesse alla pubblicità e la situazione di urgenza concreta.
Quando si applica
La riduzione del termine è appropriata quando i gravi motivi non raggiungono la soglia dell'urgenza assoluta ma rendono comunque non ragionevole attendere il decorso integrale degli otto giorni: degenza ospedaliera programmata, trasferimento all'estero imminente per ragioni di servizio, gravidanza in stadio avanzato. L'omissione totale è riservata alle ipotesi di maggiore gravità, tradizionalmente esemplificate con il pericolo di vita imminente di uno o di entrambi i nubendi: in tali casi il matrimonio può essere celebrato immediatamente dopo il decreto.
Connessioni
L'art. 100 c.c. va letto in coordinamento con: art. 93 c.c. (obbligo generale di pubblicazione), artt. 95-99 c.c. (modalità e termini ordinari della pubblicazione), art. 101 c.c. (matrimonio in articulo mortis), art. 102 c.c. (opposizione al matrimonio), art. 116 c.c. (matrimonio dello straniero in Italia). Sul piano processuale il riferimento è agli artt. 737-742 c.p.c. disciplinanti i procedimenti in camera di consiglio.
Domande frequenti
Chi può decidere la riduzione della pubblicazione?
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio.
Quali motivi giustificano la riduzione del termine?
Gravi motivi valutati dal tribunale; la riduzione è poi dichiarata nella pubblicazione.
Quando è possibile omettere completamente la pubblicazione?
Per cause gravissime, con le stesse modalità di riduzione, se gli sposi dichiarano sotto responsabilità l'assenza di impedimenti legali.
Che avvertimento deve fare il cancelliere?
Legge gli articoli 85-89 e ammonisce sugli impedimenti matrimoniali e sulle conseguenze gravi del falso.
Quali sono gli impedimenti che gli sposi devono escludere?
Gli impedimenti di cui agli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 del codice civile (parentela, affinità, matrimoni precedenti, ecc.).
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.