← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 c.c. Termine per la celebrazione del matrimonio

In vigore

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La pubblicazione matrimoniale deve restare affissa per otto giorni consecutivi; solo al termine di tale periodo inizia a decorrere il termine minimo di quattro giorni previsto dall'art. 99 c.c.
  • Il termine di quattro giorni è posto a tutela del diritto di opposizione dei terzi: consente a chiunque ne abbia interesse di proporre opposizione al matrimonio prima della celebrazione.
  • Il matrimonio deve essere celebrato entro centottanta giorni dal compimento della pubblicazione; decorso tale termine, la pubblicazione perde ogni efficacia.
  • La scadenza del termine di centottanta giorni non impedisce definitivamente il matrimonio, ma impone ai nubendi di rinnovare l'intera procedura di pubblicazione dall'inizio.
  • Entrambi i termini decorrono dal medesimo momento: il completamento della pubblicazione, ossia il giorno successivo all'ottavo giorno di affissione.

L'art. 99 c.c. stabilisce che il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione e decade se non celebrato entro centottanta giorni dalla stessa.

Ratio

L'art. 99 c.c. persegue due finalità distinte e complementari. Il termine minimo di quattro giorni garantisce l'effettività della pubblicazione come strumento di pubblicità-notizia: una volta completata l'affissione, i terzi devono disporre di un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza dell'avviso e, se del caso, proporre opposizione al matrimonio ai sensi degli artt. 102 e seguenti c.c. Il termine massimo di centottanta giorni risponde invece a un'esigenza di certezza dello stato civile: evita che una pubblicazione risalente nel tempo produca effetti giuridici in un contesto che potrebbe essere mutato rispetto al momento della sua pubblicazione (sopravvenuta incapacità di uno dei nubendi, variazioni dello stato civile, ecc.).

Analisi

Il dies a quo di entrambi i termini coincide con il compimento della pubblicazione, ossia con il giorno in cui si conclude il periodo di affissione di otto giorni. Il termine di quattro giorni è da intendersi come termine dilatorio: la celebrazione del matrimonio prima della sua scadenza costituisce un'irregolarità procedimentale, ancorché la dottrina prevalente escluda che ciò comporti la nullità del matrimonio. Il termine di centottanta giorni opera invece come termine di efficacia: alla sua scadenza la pubblicazione si considera tamquam non esset, con la conseguenza che non può più essere opposta ad alcuno e che l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione senza una nuova pubblicazione.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutti i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile (matrimonio civile) e, per rinvio, ai matrimoni concordatari e agli altri matrimoni religiosi con effetti civili, per i quali la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile presuppone che la pubblicazione civile sia stata regolarmente compiuta e che i termini di cui all'art. 99 c.c. siano stati rispettati. Non si applica laddove la pubblicazione sia stata dispensata con provvedimento del tribunale ai sensi dell'art. 100 c.c.

Connessioni

L'art. 99 c.c. si collega sistematicamente con l'art. 93 c.c. (obbligo di pubblicazione), con l'art. 96 c.c. (durata e modalità della pubblicazione), con l'art. 100 c.c. (dispensa dalla pubblicazione), con gli artt. 102-104 c.c. (opposizione al matrimonio) e con l'art. 107 c.c. (celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile). Sul piano procedurale, il rispetto dei termini è verificato dall'ufficiale di stato civile prima di procedere alla celebrazione.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo dalla pubblicazione può celebrarsi il matrimonio?

Non prima del quarto giorno successivo al completamento della pubblicazione.

Quale è il termine massimo per la celebrazione?

Il matrimonio deve celebrarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione, altrimenti questa è considerata non avvenuta.

Cosa accade se la celebrazione avviene oltre il termine?

La pubblicazione diventa inefficace e deve essere ripetuta da capo per procedere al matrimonio.

È possibile chiedere proroga del termine?

No, il termine di 180 giorni è perentorio e non prorogabile: scaduto, la pubblicazione deve ripetersi.

La pubblicazione è obbligatoria anche per matrimoni urgenti?

No, in caso di imminente pericolo di vita è possibile l'omissione della pubblicazione con autorizzazione del tribunale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.