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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 c.c. – Termine per la celebrazione del matrimonio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 98 - Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione→Cod. civ. art. 100 - Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione→Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita→Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione→Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione→Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione→Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione→Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 99 c.c. stabilisce che il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione e decade se non celebrato entro centottanta giorni dalla stessa.
Ratio
L'art. 99 c.c. persegue due finalità distinte e complementari. Il termine minimo di quattro giorni garantisce l'effettività della pubblicazione come strumento di pubblicità-notizia: una volta completata l'affissione, i terzi devono disporre di un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza dell'avviso e, se del caso, proporre opposizione al matrimonio ai sensi degli artt. 102 e seguenti c.c. Il termine massimo di centottanta giorni risponde invece a un'esigenza di certezza dello stato civile: evita che una pubblicazione risalente nel tempo produca effetti giuridici in un contesto che potrebbe essere mutato rispetto al momento della sua pubblicazione (sopravvenuta incapacità di uno dei nubendi, variazioni dello stato civile, ecc.).
Analisi
Il dies a quo di entrambi i termini coincide con il compimento della pubblicazione, ossia con il giorno in cui si conclude il periodo di affissione di otto giorni. Il termine di quattro giorni è da intendersi come termine dilatorio: la celebrazione del matrimonio prima della sua scadenza costituisce un'irregolarità procedimentale, ancorché la dottrina prevalente escluda che ciò comporti la nullità del matrimonio. Il termine di centottanta giorni opera invece come termine di efficacia: alla sua scadenza la pubblicazione si considera tamquam non esset, con la conseguenza che non può più essere opposta ad alcuno e che l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione senza una nuova pubblicazione.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutti i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile (matrimonio civile) e, per rinvio, ai matrimoni concordatari e agli altri matrimoni religiosi con effetti civili, per i quali la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile presuppone che la pubblicazione civile sia stata regolarmente compiuta e che i termini di cui all'art. 99 c.c. siano stati rispettati. Non si applica laddove la pubblicazione sia stata dispensata con provvedimento del tribunale ai sensi dell'art. 100 c.c.
Connessioni
L'art. 99 c.c. si collega sistematicamente con l'art. 93 c.c. (obbligo di pubblicazione), con l'art. 96 c.c. (durata e modalità della pubblicazione), con l'art. 100 c.c. (dispensa dalla pubblicazione), con gli artt. 102-104 c.c. (opposizione al matrimonio) e con l'art. 107 c.c. (celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile). Sul piano procedurale, il rispetto dei termini è verificato dall'ufficiale di stato civile prima di procedere alla celebrazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio completano la pubblicazione il 10 gennaio: il matrimonio non può celebrarsi prima del 14 gennaio, e deve avvenire entro il 9 luglio successivo.
Caso 2: Caso 2
Sempronio inizia la pubblicazione ma celebra oltre 180 giorni: la pubblicazione diventa nulla e deve ricominciare da capo.
Domande frequenti
Dopo quanto tempo dalla pubblicazione può celebrarsi il matrimonio?
Non prima del quarto giorno successivo al completamento della pubblicazione.
Quale è il termine massimo per la celebrazione?
Il matrimonio deve celebrarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione, altrimenti questa è considerata non avvenuta.
Cosa accade se la celebrazione avviene oltre il termine?
La pubblicazione diventa inefficace e deve essere ripetuta da capo per procedere al matrimonio.
È possibile chiedere proroga del termine?
No, il termine di 180 giorni è perentorio e non prorogabile: scaduto, la pubblicazione deve ripetersi.
La pubblicazione è obbligatoria anche per matrimoni urgenti?
No, in caso di imminente pericolo di vita è possibile l'omissione della pubblicazione con autorizzazione del tribunale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate