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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 c.c. Parentela, affinità, adozione (1)

In vigore

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta […] (2); 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. […] (3). […] (4). Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione […] (5). L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

In sintesi

  • Vieta il matrimonio tra parenti in linea retta (ascendenti/discendenti), tra fratelli e sorelle, e tra zio/zia e nipote.
  • Estende il divieto agli affini in linea retta (anche se il matrimonio originario è stato sciolto o dichiarato nullo) e agli affini in linea collaterale di secondo grado.
  • Proibisce il matrimonio tra soggetti legati da adozione: adottante e adottato, figli adottivi della stessa persona, adottato e figli o coniuge dell'adottante.

L'art. 87 c.c. elenca i vincoli di parentela, affinità e adozione che impediscono il matrimonio, con la possibilità di ottenere dispensa giudiziaria in alcuni casi specifici.

Ratio

La norma persegue una duplice finalità: tutelare l'ordine pubblico familiare, evitando unioni che confonderebbero i ruoli affettivi e gerarchici all'interno della famiglia, e rispettare una tradizione etica e sociale radicata nell'ordinamento italiano. Il legislatore mira inoltre a prevenire possibili conflitti di interessi patrimoniali e relazioni che potrebbero compromettere l'equilibrio del nucleo familiare.

Analisi

I divieti si articolano su tre piani distinti. Sul piano della parentela (nn. 1-3), il divieto è assoluto e insuperabile per la linea retta (nonno/nipote, genitore/figlio) e per i fratelli e sorelle; è invece relativo, e quindi dispensabile, per i collaterali di terzo grado (zio/zia con nipote). Sul piano dell'affinità (nn. 4-5), il divieto in linea retta è assoluto salvo il caso in cui il matrimonio fonte dell'affinità sia stato dichiarato nullo, ipotesi in cui il tribunale può concedere la dispensa; il divieto in linea collaterale di secondo grado (cognato/cognata) è invece sempre dispensabile. Sul piano dell'adozione (nn. 6-9), i divieti rispecchiano la struttura della famiglia adottiva, equiparandola a quella naturale: non sono previste eccezioni.

Quando si applica

L'articolo 87 c.c. opera nella fase preliminare della celebrazione del matrimonio: l'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare l'assenza di tali impedimenti durante le pubblicazioni. Se l'impedimento emerge dopo la celebrazione, il matrimonio può essere impugnato ai sensi degli articoli 117 e seguenti del codice civile. La dispensa giudiziaria deve essere ottenuta prima della celebrazione, con ricorso al tribunale competente, previo parere del pubblico ministero.

Connessioni

L'art. 87 c.c. si collega all'art. 84 c.c. (età minima per il matrimonio, i cui commi 4, 5 e 6 si applicano per analogia alla procedura di dispensa), agli artt. 115-116 c.c. (condizioni generali per contrarre matrimonio), agli artt. 117-119 c.c. (nullità del matrimonio per violazione degli impedimenti), all'art. 251 c.c. (riconoscimento dei figli nati da relazioni tra parenti) e al d.lgs. 154/2013 che ha uniformato la disciplina della filiazione.

Domande frequenti

Chi non può sposarsi per parentela?

Ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli, zio-nipote, affini in linea retta.

Cosa dice sulla adozione?

Divieto tra adottante e adottato, e loro discendenti.

Il tribunale può autorizzare?

Sì, per gravi motivi nei casi di zio-nipote e affini in linea collaterale secondo grado.

L'affinità vale dopo divorzio?

Sì, il divieto sussiste anche se l'affinità deriva da matrimonio nullo o sciolto.

Il matrimonio è nullo?

Sì, se celebrato in violazione dei divieti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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