← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 138 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Entrata in vigore del testo unico

In vigore dal 30/06/2003

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002 (1). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Note: (1) Termine prorogato al 30.6.2003 dall’art. 2, comma 1, DL 20.6.2002 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.8.2002 n. 185. In precedenza, il termine era stato prorogato al 30.6.2002, dall’art. 5- bis, comma 1, DL 23.11.2001 n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.12.2001 n. 463. ALLEGATO

In sintesi

  • L’art. 138 TUE è la norma di chiusura del Testo Unico Edilizia: ne stabilisce l’entrata in vigore al 1° gennaio 2002, originariamente prevista come immediata in pubblicazione.
  • L’efficacia del TUE è stata oggetto di due proroghe successive: prima al 30 giugno 2002 (D.L. 411/2001 conv. L. 463/2001), poi al 30 giugno 2003 (D.L. 122/2002 conv. L. 185/2002).
  • La doppia proroga riflette le difficoltà di adattamento delle amministrazioni comunali al nuovo regime e l’esigenza di tempi più lunghi per la formazione degli operatori e l’aggiornamento dei regolamenti edilizi locali.
  • La norma contiene la formula tipica di esecutorietà: il decreto è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo.
  • L’art. 138 chiude formalmente il TUE, seguito solo dall’Allegato (il c.d. quadro di concordanza tra le norme del TUE e le disposizioni di provenienza), strumento di consultazione storica.

L’art. 138 TUE è la norma di chiusura del Testo Unico Edilizia: ne stabilisce l’entrata in vigore e ne sancisce l’obbligatorietà generale. La disposizione, pur essendo formalmente minimalista, ha avuto un’importanza pratica considerevole, in considerazione della doppia proroga che ne ha differito l’efficacia per oltre 18 mesi rispetto alla data originariamente prevista.

La data di entrata in vigore: dal 2002 al 2003

Il decreto presidenziale 6 giugno 2001, n. 380 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, suppl. ord. n. 239. In applicazione della regola ordinaria della vacatio legis (art. 73 Cost.), sarebbe entrato in vigore 15 giorni dopo. Tuttavia, l’art. 138 TUE prevedeva originariamente una vacatio prolungata, fissando l’entrata in vigore al 1° gennaio 2002, per consentire alle amministrazioni e ai professionisti di adeguarsi al nuovo regime.

La complessità del consolidamento e l’intensità delle modifiche introdotte (alcuni istituti riformati, altri rinnovati nella terminologia) hanno reso insufficiente anche questa vacatio prolungata. Sono pertanto intervenute due proroghe legislative:

  1. il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha differito l’entrata in vigore al 30 giugno 2002;
  2. il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2002, n. 185, ha ulteriormente differito l’entrata in vigore al 30 giugno 2003.

Solo dal 30 giugno 2003 il TUE è quindi divenuto pienamente operativo, sostituendo le discipline precedenti elencate nell’art. 136 TUE. Le proroghe hanno generato una stagione di particolare incertezza normativa, durante la quale convivevano il vecchio regime (ancora vigente) e il nuovo regime (già pubblicato ma non operativo), con problemi pratici per professionisti, amministrazioni e committenti.

La ratio delle proroghe

Le proroghe hanno risposto a tre esigenze concrete:

  • la formazione degli operatori: il nuovo testo richiedeva un percorso di aggiornamento per architetti, ingegneri, geometri, periti, dirigenti comunali, e per la stessa magistratura amministrativa;
  • l'adeguamento dei regolamenti edilizi locali: ogni Comune doveva aggiornare il proprio regolamento edilizio (RE) per allinearlo alla nuova terminologia e ai nuovi istituti del TUE;
  • l'aggiornamento dei sistemi informatici: la modulistica edilizia (titoli, comunicazioni, certificazioni) doveva essere riadattata al nuovo regime, processo non immediato per i Comuni di piccole dimensioni.

La doppia proroga riflette una scelta di prudenza del legislatore, evidentemente preferibile a un’entrata in vigore «accelerata» che avrebbe generato contenziosi e disagi applicativi. Il principio di gradualità nell’attuazione delle riforme legislative complesse è oggi consolidato (cfr. analoghe scelte per il D.Lgs. 50/2016 sui contratti pubblici e per il D.Lgs. 36/2023, codice attuale).

L’esecutorietà del provvedimento

La parte finale dell’art. 138 contiene la formula sacramentale dei decreti presidenziali: «Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare». Si tratta della classica clausola di esecutorietà che chiude le fonti normative primarie, sancendo:

  • l'inserimento del decreto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi (ai fini della certezza pubblicitaria);
  • l'obbligo generale di osservanza per tutti i destinatari (cittadini, professionisti, amministrazioni);
  • l'obbligo di far osservare il decreto, che ricade in particolare sulle autorità pubbliche (giudici, dirigenti, ufficiali di pubblica sicurezza).
L’Allegato al TUE

L’art. 138 è seguito da un Allegato, che riporta il quadro di concordanza tra le norme del TUE e le disposizioni di provenienza (legge urbanistica del 1942, legge Bucalossi del 1977, legge sui condoni del 1985, ecc.). Si tratta di uno strumento di consultazione storica, utile per la ricostruzione della genesi di ciascun articolo del TUE e per l’interpretazione della giurisprudenza precedente (che spesso riguarda le norme abrogate ma è applicabile al nuovo testo per identità sostanziale).

Per i professionisti l’Allegato è ancora utile in due circostanze: per ricostruire la ratio originaria di una disposizione (la giurisprudenza è ricca per le norme della legge Bucalossi sui contributi e per la L. 47/1985 sul condono, e il TUE le ha riproposte in larga parte invariate); per affrontare casi di diritto intertemporale (titoli rilasciati sotto le vecchie norme, contestazioni postume).

Significato sistematico

L’art. 138 TUE chiude formalmente l’imponente operazione di consolidamento legislativo del 2001. La doppia proroga dell’entrata in vigore testimonia la complessità del riassetto e l’attenzione del legislatore alla qualità della transizione. Una volta entrato in vigore (30 giugno 2003), il TUE è diventato il «libro di base» del diritto edilizio italiano, oggetto di continui aggiornamenti, di particolare rilievo la riforma «Salva-casa» del 2024 (D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024), che ha modificato significativamente articoli centrali (artt. 6, 9-bis, 23-ter, 34, 34-bis, 34-ter, 36, 36-bis, 41) per semplificare la regolarizzazione delle piccole difformità e rilanciare il mercato immobiliare.

Caso pratico

Tizio è un dirigente comunale che, nei primi mesi del 2003, si trovava a gestire una pratica di permesso di costruire complessa. La pratica era stata istruita applicando la disciplina previgente (L. 10/1977 e L. 47/1985), ma stava per chiudersi nel periodo di passaggio al TUE. Tizio doveva tener conto della doppia proroga (D.L. 122/2002): fino al 30 giugno 2003 si applicava ancora il regime precedente; dal 30 giugno 2003 in poi il regime TUE. La pratica già istruita fu chiusa secondo le norme dell’epoca, in applicazione del principio del tempus regit actum, mentre le pratiche aperte dopo il 30 giugno 2003 furono istruite sotto il nuovo regime.

Caio, geometra, ha continuato negli anni a consultare l’Allegato al TUE per individuare le norme di provenienza degli articoli, strumento prezioso per applicare correttamente la giurisprudenza precedente e ricostruire la ratio di disposizioni la cui formulazione attuale è ereditata dalla normativa abrogata.

Conclusioni

L’art. 138 TUE, pur essendo norma di chiusura «tecnica», ha un valore storico e sistematico significativo. La doppia proroga della sua entrata in vigore racconta la complessità del consolidamento legislativo e la prudenza del legislatore nell’evitare un’attivazione accelerata che avrebbe potuto generare contenziosi e disagi. Oggi il TUE, entrato in vigore il 30 giugno 2003, è il riferimento centrale del diritto edilizio italiano, oggetto di continue rivisitazioni che ne mantengono attuale la disciplina.

Domande frequenti

Quando è entrato in vigore il TUE?

Il TUE è entrato in vigore il 30 giugno 2003. La data originaria prevista dall’art. 138 era il 1° gennaio 2002, ma è stata prorogata due volte: prima al 30 giugno 2002 (D.L. 23 novembre 2001, n. 411, conv. L. 31 dicembre 2001, n. 463), poi al 30 giugno 2003 (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, conv. L. 1° agosto 2002, n. 185). Le proroghe hanno risposto all’esigenza di consentire alle amministrazioni comunali di adeguarsi al nuovo regime (aggiornamento dei regolamenti edilizi locali, formazione del personale, aggiornamento della modulistica) e ai professionisti di assimilare le nuove regole, evitando l’attivazione accelerata di una riforma complessa.

Cosa succede alle pratiche aperte prima del 30 giugno 2003?

Si applica il principio del tempus regit actum: le pratiche istruite e chiuse prima del 30 giugno 2003 restano disciplinate dalla normativa allora vigente (legge Bucalossi 10/1977, legge condono 47/1985, ecc.). Il TUE si applica alle pratiche aperte dopo il 30 giugno 2003. Per i procedimenti aperti prima della data ma chiusi successivamente, la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi la possibilità di applicare il regime più favorevole al privato, secondo un principio di favor rei mutuato dal diritto sanzionatorio amministrativo. Per le contestazioni postume si applica invece sempre il TUE attuale, in quanto disciplina dei controlli e dei rimedi.

Cos'è l’Allegato al TUE?

È il quadro di concordanza tra le norme del Testo Unico e le disposizioni di provenienza (legge urbanistica generale 1150/1942, legge Bucalossi 10/1977, legge condono 47/1985, D.L. 398/1993 sulla DIA, ecc.). L’Allegato consente di ricostruire la genesi di ciascun articolo del TUE e di applicare correttamente la giurisprudenza precedente, che spesso si riferisce alle norme abrogate ma resta utile per l’interpretazione del nuovo testo. È uno strumento di consultazione storica importante per professionisti, magistrati e studiosi, in particolare nelle materie dove il TUE ha riproposto in larga parte invariate le norme di provenienza (es. contributi di costruzione, sanzioni edilizie).

Il TUE è stato modificato dopo l’entrata in vigore?

Sì, ampiamente. Il TUE ha subito numerose modifiche legislative nel corso degli anni, alcune di particolare rilevanza. Tra le riforme più importanti: il D.L. 70/2011 conv. L. 106/2011 (cd. «Sblocca Italia»), il D.Lgs. 222/2016 (SCIA), il D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 («Semplificazioni»), e, di recente, il D.L. 29 maggio 2024, n. 69 conv. L. 24 luglio 2024, n. 105 (cd. «Salva-casa»), che ha modificato articoli centrali (6, 9-bis, 23-ter, 34, 34-bis, 34-ter, 36, 36-bis, 41) per semplificare la regolarizzazione delle piccole difformità edilizie e rilanciare il mercato immobiliare. Il quadro normativo è in continua evoluzione, anche per il recepimento di direttive europee in materia energetica e ambientale.

Perché la doppia proroga dell’entrata in vigore?

Le due proroghe (al 30 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003) hanno risposto a una pluralità di esigenze: dare tempo ai Comuni per aggiornare i regolamenti edilizi locali alla nuova terminologia e alle nuove categorie del TUE; consentire ai professionisti (architetti, ingegneri, geometri, periti) un percorso di formazione e aggiornamento; permettere alle software house di rifare la modulistica edilizia digitale; risolvere alcune incertezze interpretative emerse nei primi mesi di vacatio. La scelta di una doppia proroga, piuttosto che di un’unica vacatio molto lunga, ha permesso di calibrare gradualmente i tempi del passaggio, raccogliendo i feedback delle amministrazioni e degli operatori durante il primo periodo di sospensione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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