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Art. 135 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
In vigore dal 30/06/2003
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonchè con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4 della legge medesima.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’art. 135 TUE è una norma transitoria di chiusura del Capo VI sul rendimento energetico. Riproduce l’art. 37 della L. 10/1991 e disciplina due profili: l’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi e la sopravvivenza temporanea del previgente D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, regolamento di esecuzione della L. 373/1976 sul contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici.
L’entrata in vigore differita dei decreti ministeriali
Il comma 1 stabilisce un meccanismo particolare: i decreti ministeriali del Capo VI entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate dopo l’entrata in vigore. La ratio è duplice:
Il principio dell’entrata in vigore differita riflette un canone tipico della legislazione tecnica edilizia: la vacatio di 180 giorni è ben superiore alla vacatio ordinaria di 15 giorni delle leggi ordinarie (art. 73 Cost.), proprio per consentire l’aggiornamento professionale. Il principio si è affermato anche in altri settori (es. NTC 2018, recepite con periodo transitorio), ed è oggi prassi consolidata nei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del MIMIT.
L’applicazione alle sole denunce presentate dopo l’entrata in vigore tutela il principio della certezza giuridica e dell’irretroattività in materia tecnico-edilizia, evitando di costringere a riprogettare opere già istruite. Le pratiche già depositate restano disciplinate dalla normativa vigente al momento del deposito (principio del tempus regit actum).
La sopravvivenza del D.P.R. 1052/1977
Il comma 2 prevede una clausola di sopravvivenza: il D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 (regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1976, n. 373, sul contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici) si applica, in quanto compatibile con il Capo VI del TUE, con il comma 1 degli artt. 128 e 130 e con il Titolo I della L. 10/1991, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 4 della L. 10/1991.
Si tratta di una norma di continuità: il legislatore voleva evitare il vuoto normativo nel passaggio dal sistema della L. 373/1976 a quello della L. 10/1991, riconoscendo l’efficacia residuale del regolamento del 1977 fino all’effettiva emanazione dei nuovi decreti attuativi. Storicamente, l’evoluzione si è conclusa con il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento sulla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici), che ha sostituito il D.P.R. 1052/1977 e ha recepito le esigenze tecniche della L. 10/1991.
Il sistema attuale
Oggi il quadro è radicalmente mutato rispetto a quello immaginato dall’art. 135 TUE: il sistema di rendimento energetico in edilizia è disciplinato dal D.Lgs. 192/2005 (recepimento direttive EPBD), dai suoi decreti attuativi (D.M. 26 giugno 2015 «requisiti minimi», «linee guida APE», «relazione tecnica»), dal D.Lgs. 28/2011 sull’integrazione obbligatoria delle FER, dal D.Lgs. 199/2021 di attuazione della direttiva RED II, dal D.Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica, dal D.P.R. 74/2013 sull’esercizio degli impianti termici, dal D.P.R. 75/2013 sui requisiti del certificatore. È un quadro multilivello, in continua evoluzione (è in arrivo il recepimento della direttiva EPBD IV, direttiva (UE) 2024/1275).
L’art. 135 TUE conserva quindi un valore prevalentemente storico: descrive il meccanismo di transizione dal sistema della L. 373/1976 al sistema della L. 10/1991, ma è stato ampiamente superato dall’evoluzione normativa successiva. Il principio dell’entrata in vigore differita resta tuttavia rilevante: i nuovi decreti tecnici (es. quelli che recepiranno l’EPBD IV) seguiranno analogo schema di vacatio prolungata, per consentire l’adeguamento dei professionisti.
Il principio del «tempus regit actum» in edilizia
L’art. 135 TUE conferma un principio cardine della disciplina edilizia: le norme tecniche si applicano alle pratiche edilizie depositate dopo la loro entrata in vigore, non a quelle già istruite o eseguite. È il principio del tempus regit actum, che protegge il legittimo affidamento di chi ha investito risorse e aspettative sulla disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimento.
Questo principio si proietta anche oggi: per esempio, le ristrutturazioni con CILA o SCIA presentate prima dell’entrata in vigore dei decreti EPBD IV restano soggette ai requisiti minimi del D.M. 26 giugno 2015, anche se completate dopo l’aggiornamento. Diversamente per le opere intraprese in attività libera, per le quali si applicano i requisiti vigenti al momento di esecuzione (più complesso il regime di transizione, con possibili problematiche interpretative). La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che l’individuazione della disciplina applicabile dipende dal momento del deposito del titolo edilizio, salvo norme transitorie speciali.
Caso pratico (storico)
Nel 1991, all’entrata in vigore della L. 10/1991 (3 marzo 1991), Tizio aveva già depositato in Comune la denuncia di inizio lavori per una nuova villetta in zona climatica E, sulla base della L. 373/1976 e del D.P.R. 1052/1977. La transitoria dell’art. 37 L. 10/1991 (ora art. 135 TUE):
Il D.P.R. 412/1993 ha completato la transizione, sostituendo il vecchio regolamento del 1977 con un nuovo testo allineato alla L. 10/1991. Il sistema è poi stato profondamente innovato dal D.Lgs. 192/2005 e dai suoi decreti attuativi, in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Conclusioni
L’art. 135 TUE è una norma di valore residuale, utile per ricostruire l’evoluzione storica della disciplina sul rendimento energetico in edilizia. Conserva valore sistematico come principio sull’entrata in vigore differita delle norme tecniche e sull’applicazione del tempus regit actum alle pratiche edilizie. La disciplina sostanziale è oggi interamente regolata da fonti speciali successive, in costante evoluzione per il recepimento delle direttive europee.
Domande frequenti
L’art. 135 TUE ha ancora un’applicazione pratica?
L’efficacia diretta dell’art. 135 TUE è oggi residuale. La sopravvivenza del D.P.R. 1052/1977 si è esaurita con l’adozione del D.P.R. 412/1993 e dei successivi decreti attuativi. Il sistema sostanziale del rendimento energetico in edilizia è oggi disciplinato dal D.Lgs. 192/2005 e dai suoi decreti attuativi (in particolare il D.M. 26 giugno 2015). Conserva tuttavia valore di principio: per esempio, in occasione del recepimento della direttiva EPBD IV, sarà nuovamente necessario disciplinare la transizione tra vecchi e nuovi requisiti tecnici, secondo schemi analoghi a quelli previsti dall’art. 135 TUE.
Perché i decreti tecnici hanno una vacatio di 180 giorni?
Per consentire ai professionisti tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti) un periodo congruo di aggiornamento alle nuove regole. La progettazione termotecnica e energetica richiede l’utilizzo di software specifici, l’aggiornamento delle metodologie di calcolo (es. UNI/TS 11300), la formazione su nuove norme di prodotto e di processo. Una vacatio ordinaria di 15 giorni (art. 73 Cost.) sarebbe inadeguata a garantire il tempestivo adeguamento. Il principio della vacatio prolungata vale anche in altri settori tecnici (NTC 2018, regole tecniche antincendio, ecc.) e tutela sia i professionisti sia i committenti.
Quale disciplina si applica alle pratiche già depositate?
Vale il principio del tempus regit actum: le pratiche edilizie depositate prima dell’entrata in vigore di un nuovo decreto tecnico restano disciplinate dalla normativa vigente al momento del deposito. La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che l’individuazione della disciplina applicabile dipende dal momento del deposito del titolo edilizio. Per le attività in regime libero o in regime di SCIA, il principio si applica con qualche adattamento: occorre verificare il momento di formazione del titolo (deposito o, per attività libera, momento di esecuzione). In caso di sopravvenienza normativa, è sempre raccomandabile un confronto con il SUE per chiarire il regime applicabile.
Cos'era la L. 373/1976?
La L. 30 aprile 1976, n. 373 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici) è stata la prima legge italiana di disciplina dell’efficienza energetica in edilizia. Imponeva limiti al fabbisogno termico delle costruzioni, in funzione di tipologia edilizia e zona climatica, ed era attuata dal D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 (regolamento di esecuzione). È stata abrogata dalla L. 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), che ha riformato organicamente la materia, poi confluita nel Capo VI del TUE.
Cosa cambierà con la direttiva EPBD IV?
La direttiva (UE) 2024/1275, da recepire entro il 29 maggio 2026, introdurrà progressivamente lo standard ZEB (Zero Emission Building) per nuovi edifici pubblici dal 2028 e per tutti i nuovi edifici dal 2030. Si introdurranno standard minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti (in particolare del settore terziario non residenziale), nuove regole sull’APE, sui passaporti di ristrutturazione, sulle infrastrutture per la ricarica elettrica e per la mobilità ciclabile. Il recepimento richiederà l’aggiornamento del D.Lgs. 192/2005 e dei decreti attuativi, con la consueta vacatio prolungata per consentire l’adeguamento dei professionisti, secondo i principi di cui all’art. 135 TUE.