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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

In vigore dal 01/01/1991

1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione (1) possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura (2) ed all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, nel termine previsto dall’articolo 37 per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. L’Amministrazione per i beni culturali (4) e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell’articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (6), sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura (5), presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura (2), e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (7). Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. […] (8) 6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura (2), a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell’accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell’estinzione del debito tributario, devono produrre all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L’eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all’ufficio dei documenti di cui al comma 7. 9. Il Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (9), se l’amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura (2) dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo (10). Note: (1) Le parole “in sede di presentazione della dichiarazione della successione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231, le parole “Amministrazione per i beni culturali” sono sostituite da “Ministero della cultura”. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “Ministro della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (6) Le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “di concerto con il Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma abrogato dall’art. 14, comma 2, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113. Testo precedente: “Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.“. (9) Le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (10) Le parole “dall’articolo 37, comma 1, primo periodo” sono state sostituite alle precedenti “dall’art. 31, comma 1” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • L’art. 39 ammette il pagamento, totale o parziale, dell’imposta di successione, delle ipocatastali, di interessi e sanzioni mediante cessione allo Stato di beni culturali vincolati o di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
  • La proposta, sottoscritta da tutti gli eredi o dal legatario, va presentata in sede di dichiarazione di successione al Ministero della cultura e all’Agenzia delle entrate.
  • Il Ministero attesta l’esistenza delle caratteristiche di bene culturale e dichiara l’interesse dello Stato; condizioni e valore sono fissati con decreto, sentita un’apposita commissione.
  • Il decreto è emanato entro sei mesi; il proponente notifica l’accettazione entro due mesi, a pena di decadenza.
  • Se il valore dei beni ceduti è inferiore all’imposta, va pagata la differenza; se superiore, non c'è diritto a rimborso.

L’art. 39 del D.Lgs. 346/1990 disciplina un meccanismo peculiare e suggestivo: il pagamento dell’imposta di successione mediante cessione allo Stato di beni culturali. È uno strumento di matrice culturale prima ancora che fiscale, pensato per arricchire il patrimonio pubblico con opere d'arte e beni di rilevante interesse culturale provenienti da grandi successioni private. La sua applicazione effettiva è statisticamente limitata, ma per famiglie che ereditano collezioni d'arte di rilievo rappresenta un’opportunità da considerare con attenzione.

Le tipologie di beni cedibili

Il comma 1, riformulato dal D.Lgs. 139/2024, ammette la cessione di:

  • beni culturali vincolati o non vincolati di cui all’art. 13 del Testo unico, ossia beni che presentino i requisiti del codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004);
  • opere di autori viventi;
  • opere eseguite da non più di cinquanta anni.

L’ampliamento alle opere contemporanee (autori viventi o opere recenti) consente di immettere nel patrimonio pubblico anche arte del secondo Novecento e contemporanea, segmenti spesso esclusi dalle tutele tradizionali del codice dei beni culturali (limitato a opere ultracinquantennali e autori defunti).

Le imposte estinguibili sono: l’imposta di successione, le imposte ipotecaria e catastale, gli interessi e le sanzioni amministrative. Non sono cedibili in pagamento di altre imposte successorie (es. di bollo), né l’imposta sulle donazioni.

La proposta di cessione: forma e tempi

Il comma 2 disciplina la proposta, che deve essere:

  • contenente descrizione dettagliata dei beni offerti e dei relativi valori, con documentazione idonea (perizie, fotografie, attestazioni di provenienza);
  • sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi (o dal solo legatario, se il bene è oggetto di legato);
  • presentata al Ministero della cultura e all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall’art. 37 per il pagamento dell’imposta.

La novità più importante introdotta dal D.Lgs. 139/2024 è che la proposta deve essere presentata in sede di dichiarazione di successione: non più, come in passato, in una fase successiva alla liquidazione. È un coordinamento con il nuovo regime di autoliquidazione, che impone una pianificazione anticipata della scelta di pagamento «in natura».

La presentazione della proposta interrompe il termine per il pagamento: la decorrenza riprende dalla comunicazione di accettazione o di rigetto da parte del Ministero.

Il procedimento di valutazione

I commi 3-4-6 disegnano un procedimento articolato:

  • il Ministero della cultura attesta, per ogni singolo bene, l’esistenza delle caratteristiche di bene culturale e dichiara l’interesse dello Stato ad acquisirlo;
  • condizioni e valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita un’apposita commissione (due rappresentanti MIC e tre rappresentanti MEF);
  • il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione;
  • il decreto è emanato entro sei mesi dalla presentazione della proposta ed è notificato al richiedente.

Entro due mesi dalla notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero la propria accettazione con firma autenticata, a pena di decadenza. Il decreto e l’accettazione costituiscono titolo per la trascrizione nei registri immobiliari (per beni immobili o quote di gallerie). I beni mobili vanno consegnati entro 30 giorni dalla notifica dell’accettazione.

Conguagli e rifiuto della proposta

Il comma 8 regola due ipotesi:

  • se il valore dei beni ceduti è inferiore all’imposta e accessori, il cedente paga la differenza entro 60 giorni dalla produzione dei documenti;
  • se il valore è superiore, non si dà luogo a rimborso: il maggior valore è perso a favore dello Stato.

È una clausola asimmetrica che riflette la natura premiale dell’istituto: chi cede confida nell’incremento del patrimonio pubblico e accetta il rischio di un disallineamento di valore.

Il comma 9 disciplina il rifiuto: se lo Stato non intende acquisire il bene, il Ministro della cultura, di concerto con il MEF, dichiara con decreto di non accettare la proposta. Dalla comunicazione decorre il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali dalla scadenza del termine originario di cui all’art. 37.

Esempio pratico

Tizio, noto collezionista, muore il 1° aprile 2025 lasciando alla figlia Caia un patrimonio comprensivo di un dipinto di Lucio Fontana valutato 500.000 euro e altri beni per 1.500.000 euro. L’imposta di successione (aliquota 4% sull’eccedenza rispetto alla franchigia di 1.000.000 euro) è di 40.000 euro. Caia, presentando la dichiarazione entro il 1° aprile 2026, propone la cessione del Fontana in pagamento totale dell’imposta. Il Ministero della cultura, tramite la commissione, valuta il bene 480.000 euro: lo Stato accetta. Caia notifica l’accettazione entro due mesi dal decreto, il dipinto è consegnato al museo statale designato. L’imposta di 40.000 euro è estinta; il maggior valore di 440.000 euro non è rimborsato. Caia conserva gli altri beni dell’asse.

Considerazioni pratiche

L’art. 39 si rivela conveniente solo in casi specifici: opere di valore di mercato sostanzialmente allineato al valore stimato dalla commissione, eredità con liquidità insufficiente al pagamento dell’imposta, volontà degli eredi di evitare aste o vendite al mercato dell’arte (con relative commissioni e rischi di prezzo). Per opere di valore di mercato molto superiore alla stima ministeriale, è spesso più conveniente la vendita privata e il pagamento ordinario dell’imposta. La valutazione richiede comunque l’assistenza di un consulente esperto in diritto dei beni culturali e di un perito d'arte.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025

L’Agenzia illustra le modifiche all’art. 39 introdotte dal D.Lgs. 139/2024: la proposta di cessione di beni culturali deve essere presentata in sede di dichiarazione di successione, coerentemente con il nuovo regime di autoliquidazione, e va indirizzata al Ministero della cultura (denominazione aggiornata) e all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali beni posso cedere allo Stato in pagamento dell’imposta di successione?

Beni culturali vincolati o non vincolati ai sensi dell’art. 13 del TUS (D.Lgs. 42/2004), opere di autori viventi e opere eseguite da non più di cinquanta anni. La cessione può estinguere imposta di successione, imposte ipotecaria e catastale, interessi e sanzioni; non l’imposta di bollo né l’imposta di donazione.

Quando e come si presenta la proposta di cessione?

In sede di dichiarazione di successione, sottoscritta da tutti gli eredi (o dal legatario se si tratta di legato), con descrizione dettagliata dei beni e documentazione probatoria. La proposta va indirizzata al Ministero della cultura e all’Agenzia delle entrate, entro il termine dell’art. 37 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione).

Quanto tempo serve per la decisione dello Stato?

Il decreto di accettazione (o rifiuto) è emanato entro sei mesi dalla presentazione della proposta. Una volta notificato, il proponente ha due mesi per accettare formalmente, a pena di decadenza. I beni mobili sono consegnati entro 30 giorni dall’accettazione.

Cosa succede se il valore del bene è superiore o inferiore all’imposta?

Se il valore stimato dalla commissione è inferiore all’imposta dovuta, il cedente versa la differenza entro 60 giorni. Se è superiore, non si dà luogo a rimborso: il maggior valore va a favore dello Stato. È un meccanismo asimmetrico da considerare attentamente prima di proporre la cessione.

Cosa accade se la proposta viene rifiutata?

Il Ministro della cultura, di concerto con il MEF, dichiara con decreto di non accettare la proposta. Dalla comunicazione di rigetto decorre un nuovo termine di 60 giorni per il pagamento dell’imposta, con applicazione degli interessi legali dalla scadenza del termine ordinario dell’art. 37, comma 1, primo periodo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.