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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 13 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni culturali

In vigore dal 01/01/1991

1. I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista (1) anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 2. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (3); la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente, che provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata. 4. L’alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario. L’amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 27, comma 3 o comma 4. 5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti. Note: (1) Le parole “I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere presentata all’ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “Contro il rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. SEZIONE II – Valore dei beni e dei diritti

In sintesi

  • I beni culturali tutelati ex art. 10 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) sono esclusi dall’attivo ereditario se il vincolo è anteriore all’apertura della successione e sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione.
  • L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni al competente organo periferico del Ministero della Cultura, che dichiara l’assolvimento degli obblighi per ogni singolo bene.
  • La dichiarazione del Ministero si allega alla dichiarazione di successione (o si presenta nel termine previsto se non ci sono altri beni).
  • Contro il rifiuto è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 42/2004; la decisione di accoglimento dà diritto al rimborso della maggiore imposta versata.
  • L’alienazione quinquennale, l’esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione o il mancato rispetto della prelazione statale comportano la reinclusione nell’attivo ereditario.
  • Per Sicilia, Trento e Bolzano agiscono gli organi territoriali competenti.

L’art. 13 del D.Lgs. 346/1990 disciplina un'esclusione condizionata dall’attivo ereditario: i beni culturali sottoposti a vincolo prima dell’apertura della successione non concorrono a formare la base imponibile, purché il defunto abbia adempiuto agli obblighi di conservazione e protezione previsti dalla normativa di settore. È un meccanismo di favore costruito attorno alla logica della tutela: chi accetta i vincoli pubblicistici sui propri beni viene «premiato» con l’esclusione dall’imposta di successione.

L’esclusione dall’attivo ereditario

Il primo comma, riscritto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025, ancora l’esclusione all’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Prima della riforma il riferimento era ai vecchi artt. 1, 2 e 5 della L. 1089/1939 e all’art. 36 del D.P.R. 1409/1963, con un richiamo ormai obsoleto: la nuova formulazione recepisce il Codice Urbani vigente.

Sono dunque esclusi dall’attivo ereditario i beni mobili e immobili che, ai sensi dell’art. 10 del Codice, costituiscono testimonianza materiale avente valore di civiltà e che sono stati formalmente sottoposti a tutela con dichiarazione di interesse culturale, purché:

  • il vincolo sia stato imposto prima dell’apertura della successione (cioè prima della morte del de cuius);
  • siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione previsti dal Codice (interventi di restauro autorizzati, notifica di trasferimenti, accesso degli ispettori, ecc.).

Esempio pratico: Tizio possiede un dipinto del Settecento dichiarato di interesse culturale dal Ministero nel 2010 e correttamente conservato. Tizio muore nel 2026. Il dipinto è escluso dall’attivo ereditario: gli eredi non pagano imposta di successione su di esso. Se invece il vincolo fosse stato apposto dopo la morte (ad esempio nel 2027 su istanza degli eredi), l’esclusione non si applicherebbe: il bene è tassato.

La procedura: inventario al Ministero della Cultura

Il secondo comma definisce la procedura operativa. L’erede o il legatario deve presentare l'inventario dei beni che ritiene esclusi dall’attivo all’organo periferico competente del Ministero della Cultura (tipicamente la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente).

L’inventario deve contenere:

  • la descrizione particolareggiata di ogni bene (autore, soggetto, tecnica, dimensioni, datazione, provenienza);
  • ogni elemento identificativo utile (numero di catalogo, fotografie, marche d'inventario);
  • l’eventuale riferimento alla dichiarazione di interesse culturale che ha imposto il vincolo.

Il Ministero, esaminato l’inventario, emette per ogni singolo bene una dichiarazione di assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. Questa dichiarazione costituisce il titolo amministrativo che giustifica l’esclusione fiscale e va allegata alla dichiarazione di successione. Se nell’eredità non ci sono altri beni da dichiarare, la dichiarazione del Ministero va comunque presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione (art. 31 D.Lgs. 346/1990).

Il riferimento al «Ministero della Cultura» (introdotto dal D.Lgs. 139/2024) sostituisce la denominazione storica «Ministero per i beni culturali e ambientali» e ne aggiorna anche la funzione: ora il Ministero dichiara l’assolvimento, mentre il vecchio testo parlava di «attestazione dell’esistenza del vincolo». La nuova formula riflette la struttura del Codice Urbani, in cui il vincolo è già pubblico in atti propri (decreto ministeriale) e ciò che resta da verificare è il rispetto degli obblighi conservativi.

Il ricorso amministrativo

Il terzo comma, anch'esso riscritto dal D.Lgs. 139/2024, disciplina i rimedi contro il rifiuto della dichiarazione di assolvimento. Si applica l'art. 16 del Codice dei beni culturali, che regola in via generale i ricorsi gerarchici al Ministero della Cultura contro i provvedimenti delle Soprintendenze.

Se il ricorso è accolto, la decisione di accoglimento va presentata in copia all’Agenzia delle Entrate competente entro trenta giorni dalla comunicazione; l’ufficio provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata. È un meccanismo che protegge l’erede dal rischio di pagare l’imposta nelle more del contenzioso amministrativo: pagamento in via cautelativa, rimborso a esito favorevole.

Le cause di decadenza dal beneficio

Il quarto comma elenca le situazioni che fanno perdere l’esclusione e determinano la reinclusione del bene nell’attivo ereditario:

  • Alienazione, totale o parziale, prima che siano decorsi cinque anni dall’apertura della successione (limite quinquennale);
  • Tentata esportazione non autorizzata (in violazione degli artt. 65 ss. del Codice);
  • Mutamento di destinazione non autorizzato per gli immobili;
  • Mancato rispetto degli obblighi per consentire l’esercizio della prelazione statale (artt. 60 ss. del Codice), che impone la denuncia degli atti traslativi al Ministero entro trenta giorni.

In tutti questi casi l’amministrazione dei beni culturali comunica l’evento all’Agenzia delle Entrate. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di accertamento di cui all’art. 27, comma 3 o 4, D.Lgs. 346/1990 (cinque anni dalla comunicazione). L’ufficio rideterminerà l’imposta includendo nell’attivo il valore del bene venduto o trasferito.

Caso pratico: Caio eredita nel 2026 una collezione di codici miniati vincolati, esclusa dall’attivo. Nel 2029, prima dei cinque anni, vende uno dei codici. La vendita comporta la decadenza: l’Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione dalla Soprintendenza, riapre la dichiarazione di successione e include il valore del codice venduto, con liquidazione della maggiore imposta e applicazione degli interessi (le sanzioni si applicano solo se la condotta è risultata fraudolenta).

Regimi speciali per Sicilia e Province autonome

Il quinto comma riconosce che, per la Regione Siciliana e per le Province autonome di Trento e Bolzano, agli adempimenti dell’art. 13 provvedono gli organi rispettivamente competenti (Soprintendenze regionali siciliane, Soprintendenze provinciali di Trento e Bolzano), in coerenza con le autonomie statutarie in materia di beni culturali. Per gli eredi residenti in questi territori, dunque, l’interlocutore non è il Ministero della Cultura nazionale ma l’organo regionale o provinciale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Scheda informativa Beni culturali e paesaggistici - Trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate riepiloga il trattamento fiscale dei beni culturali ai fini delle imposte sui trasferimenti, confermando l’esclusione dall’attivo ereditario per i beni vincolati anteriormente all’apertura della successione e i relativi obblighi documentali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Se il vincolo culturale è stato chiesto dopo la morte del defunto, vale l’esclusione dell’art. 13?

No. L’art. 13, comma 1, richiede che il bene sia stato sottoposto a tutela «anteriormente all’apertura della successione», cioè prima della morte del defunto. Un vincolo richiesto o concesso dopo non produce effetti fiscali sull’eredità in corso.

L’erede che vende il bene culturale dopo tre anni cosa rischia?

L’art. 13, comma 4, prevede la decadenza dall’esclusione per alienazioni nel quinquennio dall’apertura della successione. Il bene viene reincluso nell’attivo ereditario e l’Agenzia delle Entrate liquida la maggiore imposta, con interessi.

Cosa si presenta esattamente all’Agenzia delle Entrate?

La dichiarazione di assolvimento degli obblighi rilasciata dal Ministero della Cultura, che attesta per ogni singolo bene il rispetto degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione si allega alla dichiarazione di successione.

Se la Soprintendenza nega la dichiarazione, l’erede ha rimedi?

Sì. È ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 42/2004. In caso di accoglimento, l’erede presenta la decisione all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni e ottiene il rimborso della maggiore imposta versata.

L’esclusione si applica anche ai beni paesaggistici o solo a quelli culturali?

L’art. 13, dopo la riforma 2024, richiama specificamente l’art. 10 del Codice dei beni culturali, che riguarda i beni culturali in senso proprio. I beni paesaggistici (art. 134 del Codice) non rientrano nell’esclusione dell’art. 13.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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