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Art. 66 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Computo dei termini
In vigore dal 1/1/1974
1. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’art. 2963 del codice civile.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e contenuto dell'art. 66
L'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è la disposizione conclusiva del Titolo VI (Disposizioni varie) e, di fatto, dell'intero decreto. La norma, nella sua stringata formulazione, rinvia all'art. 2963 del codice civile per il computo dei termini previsti dal D.P.R. 600/1973. Si tratta di una norma di chiusura di tipo tecnico, ma di grande importanza pratica: i termini sono una componente essenziale del sistema dell'accertamento delle imposte sui redditi (termini per presentare la dichiarazione, per emettere accertamenti, per ricorrere, per pagare, per effettuare notifiche, per rispondere agli inviti dell'ufficio), e la loro corretta determinazione è spesso decisiva per la validità degli atti e per la tutela dei diritti del contribuente.
Il contenuto dell'art. 2963 del codice civile
L'art. 2963 c.c. detta le regole generali per il computo dei termini nel diritto civile: i termini si computano escludendo il giorno iniziale (dies a quo) e includendo il giorno finale (dies ad quem). Se il termine è stabilito per mesi o per anni, si computa per mesi di calendario o per anni di calendario, non per numero di giorni: ad esempio, un termine di un mese che inizia il 15 febbraio scade il 15 marzo, indipendentemente dal numero di giorni del mese. Se il giorno finale è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo. Infine, i termini sono continui: non si escludono i giorni festivi nel computo, a meno che la legge non disponga diversamente.
Il rinvio all'art. 2963 c.c. garantisce uniformità di interpretazione tra il diritto tributario e il diritto civile, evitando che la stessa regola di computo sia applicata in modo diverso nei due settori. Questa scelta è coerente con la natura del D.P.R. 600/1973 come decreto di procedura tributaria, che si innesta nel sistema normativo generale senza creare regole autonome laddove quelle generali siano sufficienti.
Applicazione ai principali termini del D.P.R. 600/1973
Il rinvio all'art. 2963 c.c. opera su tutti i termini del D.P.R. 600/1973. Tra i più rilevanti: il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (oggi fissato al 30 settembre dell'anno successivo per le persone fisiche dal D.P.R. 322/1998 e dal D.L. 73/2022); i termini per l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 43 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, elevato all'ottavo in caso di omessa dichiarazione); il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento dopo il deposito del verbale di chiusura delle operazioni di verifica (art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, legge 212/2000); il termine di 60 giorni per l'effetto delle variazioni di domicilio fiscale (art. 58, comma 5); il termine di 30 giorni per la comunicazione degli eredi al fine di evitare la notificazione impersonale (art. 65, comma 4).
Interazione con lo Statuto del contribuente e con il D.Lgs. 546/1992
Il computo dei termini disciplinato dall'art. 66 deve essere coordinato con le norme di altri testi normativi rilevanti. In primo luogo, con la legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), che all'art. 7 prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. In secondo luogo, con il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (processo tributario), il cui art. 16-bis disciplina specificamente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre). In terzo luogo, con la sospensione dei termini tributari prevista in caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie) da decreti ministeriali o leggi speciali.
Sul fronte del dies a quo, va ricordato che per i termini che decorrono dalla notificazione il giorno iniziale è il giorno del ricevimento dell'atto (non quello della spedizione, che rileva solo per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante), in applicazione del principio della scissione soggettiva sancito dall'art. 60, comma 6 (già richiamato in relazione all'art. 149 c.p.c. e alla sentenza Corte Cost. n. 477/2002). Questo significa che il contribuente che riceve un avviso di accertamento il 20 del mese ha sessanta giorni a partire dal 20 per ricorrere, con scadenza il 19 del secondo mese successivo (salvo spostamento al primo giorno feriale se festivo).
La sospensione feriale e il periodo di agosto
Nel sistema del processo tributario, i termini processuali sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (sospensione feriale dei termini processuali, art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742). Questa sospensione non opera automaticamente per i termini del procedimento amministrativo tributario (ad esempio il termine di risposta agli inviti dell'ufficio o il termine di decadenza per l'emissione dell'accertamento), per i quali si applicano le regole generali del D.P.R. 600/1973 e del codice civile senza sospensioni feriali, salvo che una norma speciale non disponga diversamente.
Termini di decadenza e termini di prescrizione
Il rinvio all'art. 2963 c.c. è rilevante anche per distinguere i termini di decadenza dai termini di prescrizione nel sistema dell'accertamento. I termini dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 per l'emissione dell'avviso di accertamento sono termini di decadenza, non di prescrizione: scaduto il termine, il potere di accertamento si estingue irreversibilmente, senza possibilità di interruzione o sospensione (salvo quelle espressamente previste dalla legge, come la sospensione per definizione agevolata o per altri eventi). Il computo di questi termini secondo le regole dell'art. 2963 c.c. è quindi essenziale per determinare se un avviso di accertamento notificato il 31 dicembre sia tempestivo o tardivo, tenendo conto della regola per cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla data della spedizione.
Domande frequenti
Come si computa un termine di sei mesi che inizia il 15 settembre?
Si esclude il giorno iniziale (15 settembre) e si conta per mesi di calendario: il termine scade il 15 marzo dell’anno successivo. Se il 15 marzo è domenica o giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo (16 marzo, o il 17 se il 16 è festivo). I giorni festivi intermedi non si escludono dal computo.
Il termine per impugnare un avviso di accertamento si sospende in agosto?
Sì, ma solo il termine processuale per il ricorso davanti alla corte tributaria (art. 1 L. 742/1969, sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre). I termini del procedimento amministrativo (ad esempio il termine di 60 giorni per rispondere all’ufficio dopo la chiusura della verifica) non sono soggetti alla sospensione feriale e si computano secondo le regole ordinarie dell’art. 2963 c.c.
I termini di decadenza per l’accertamento tributario possono essere interrotti o sospesi?
In linea generale no: i termini di decadenza dell’art. 43 D.P.R. 600/1973 per l’emissione dell’avviso di accertamento non sono soggetti a interruzione. Tuttavia, la legge prevede alcune sospensioni specifiche: in caso di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale), in caso di richiesta di documentazione all’estero tramite cooperazione internazionale, o in caso di calamità o emergenze dichiarate per legge.
Da quando decorre il termine per ricorrere contro un avviso di accertamento?
Dal giorno in cui l’avviso è ricevuto dal contribuente (dies a quo), non dal giorno di spedizione. Questo è il principio della scissione soggettiva: la spedizione perfeziona la notifica per l’ufficio (ai fini della decadenza del potere di accertamento), ma il termine per il ricorso decorre per il contribuente dalla ricezione effettiva. Il dies ad quem è il sessantesimo giorno (compreso) dal ricevimento.