Art. 48 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) – Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli artt. 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Se l’omissione o l’incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 2 e dell’art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell’art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all’originale.“.
In sintesi
Abrogazione e riferimento normativo attuale
L’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma disciplinava le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, ossia quelle infrazioni di natura formale che non integravano le più gravi fattispecie di omissione o infedeltà disciplinate dall’art. 46.
Contenuto della norma abrogata
Il testo previgente prevedeva tre livelli sanzionatori:
Sistema sanzionatorio attuale per le irregolarità formali
Le violazioni formali delle dichiarazioni sono oggi disciplinate dall’art. 8 del D.Lgs. 471/1997, che prevede sanzioni proporzionate alla gravità dell’irregolarità e consente la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. Il sistema attuale è più flessibile rispetto a quello previgente, distinguendo tra irregolarità meramente formali (sanzione fissa) e irregolarità che incidono sulla determinazione del tributo (sanzione proporzionale). La violazione dell’obbligo di presentare copie al comune è stata resa priva di pratica rilevanza dalla progressiva dematerializzazione degli adempimenti fiscali.
Domande frequenti
L’art. 48 è ancora in vigore?
No. L’art. 48 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni sono oggi disciplinate dall’art. 8 del D.Lgs. 471/1997.
Quali sono le sanzioni attuali per le irregolarità formali della dichiarazione?
L’art. 8 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione da 250 a 2.000 euro per le violazioni degli obblighi di comunicazione, di trasmissione o di esibizione di atti o documenti a fini fiscali. Le irregolarità meramente formali possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso.
Cosa si intendeva per 'irregolarità formalè nel testo abrogato?
Erano irregolarità formali quelle che non incidevano sulla determinazione del tributo: dichiarazione non compilata sul modello prescritto, omissione di dati non rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta, mancata allegazione di documenti previsti ma non determinanti per il quantum dell’imposta. Le irregolarità sostanziali (che incidevano sull’imposta) erano disciplinate dall’art. 46.