Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessanta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 47-51 68 mila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell’art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all’estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell’ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all’estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’imposta liquidata in base all’accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis ovvero ai sensi dell’art. 36-ter. Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.“.

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In sintesi

  • Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che ha riorganizzato il sistema sanzionatorio tributario.
  • La norma disciplinava le sanzioni pecuniarie per omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione, con pene da due a quattro volte l’imposta evasa.
  • Il regime sanzionatorio per le violazioni dichiarative è oggi disciplinato dal D.Lgs. 471/1997 (sanzioni proporzionali) e dal D.Lgs. 472/1997 (principi generali).
  • Le violazioni dichiarative rilevano ancora in via transitoria per le fattispecie anteriori al 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore delle nuove sanzioni).
Indice dei contenuti

Abrogazione e sistema sanzionatorio attuale

L’art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998, n. 5. L’abrogazione è entrata in vigore il 1° aprile 1998, con la contemporanea entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio tributario, articolato nei D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative relative alle imposte dirette, IVA e riscossione), D.Lgs. 472/1997 (principi generali sulle sanzioni amministrative) e D.Lgs. 473/1997 (sanzioni relative ai tributi locali).

Contenuto della disposizione abrogata

L’art. 46 disciplinava un articolato sistema sanzionatorio per le violazioni dichiarative, articolato per fattispecie:

  • Omessa dichiarazione: pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta dovuta, non inferiore a lire 300.000; in assenza di imposta dovuta, sanzione fissa di lire 300.000, elevabile fino a lire 3.000.000 per i soggetti con obbligo contabile.
  • Dichiarazione incompleta (redditi non dichiarati): pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta relativa ai redditi non dichiarati.
  • Dichiarazione infedele: pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
  • Dichiarazione tardiva (entro un mese): sanzioni ridotte a un quarto.

Le pene erano aumentate di un terzo per i redditi prodotti all’estero e ridotte della metà se la maggiore imposta accertata era inferiore a un quarto dell’imposta dovuta.

Il sistema sanzionatorio attuale per le violazioni dichiarative

Il D.Lgs. 471/1997 ha introdotto un sistema più articolato e proporzionato, che distingue:

  • Infedele dichiarazione: sanzione dal 70% al 140% dell’imposta dovuta (prima del D.Lgs. 87/2024: dal 90% al 180%);
  • Omessa dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute (prima del D.Lgs. 87/2024: dal 120% al 240%);
  • Dichiarazione tardiva: sanzioni ridotte se presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Il D.Lgs. 30 giugno 2024, n. 87, ha ulteriormente rivisto le sanzioni tributarie, modificando i livelli sanzionatori applicabili alle fattispecie dichiarative.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

L’art. 46 del DPR 600/1973 è ancora in vigore?

No. L’art. 46 è stato abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998. Le sanzioni per omissione, infedeltà e incompletezza della dichiarazione sono oggi disciplinate dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 471/1997, nel quadro dei principi generali del D.Lgs. 472/1997.

Qual è la sanzione attuale per l’infedele dichiarazione dei redditi?

La sanzione per infedele dichiarazione è pari al 70% della maggiore imposta dovuta, elevata al 140% in presenza di comportamenti fraudolenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il regime previgente prevedeva sanzioni dal 90% al 180%.

Quali violazioni disciplinava l’art. 46 prima dell’abrogazione?

L’art. 46 prevedeva sanzioni per omessa dichiarazione (da 2 a 4 volte l’imposta), dichiarazione incompleta (da 2 a 4 volte l’imposta sui redditi non dichiarati), dichiarazione infedele (da 1 a 2 volte la maggiore imposta) e dichiarazione tardiva entro un mese (sanzioni ridotte a un quarto). Era espresso in lire ed è stato sostituito da un sistema più flessibile e proporzionato.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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