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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 10 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Dichiarazione nei casi di liquidazione] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Dichiarazione nei casi di liquidazione). – In caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento dell’autorità giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall’art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l’obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 9 nei termini ivi indicati.”.

In sintesi

  • L’articolo 10 disciplinava la dichiarazione nei casi di liquidazione di società e enti, oggi abrogato dal D.P.R. 322/1998.
  • Il liquidatore doveva presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla delibera di liquidazione e dalla chiusura della stessa.
  • In caso di fallimento, gli adempimenti spettavano al curatore fallimentare o al commissario liquidatore.
  • La disciplina è ora contenuta nell’articolo 5 del D.P.R. 322/1998 e nelle norme del TUIR sulla tassazione in liquidazione.
Stato dell’articolo: abrogato

L’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Dichiarazione nei casi di liquidazione», è stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208. La norma regolava un aspetto particolarmente delicato del ciclo di vita delle società: la fase di scioglimento e liquidazione, nella quale gli obblighi dichiarativi si moltiplicano e la responsabilità gravita in capo a soggetti specifici (liquidatori, curatori, commissari).

Il sistema dichiarativo in liquidazione volontaria

Nel testo originario, l’articolo 10 imponeva al liquidatore nominato con provvedimento dell’autorità giudiziaria (o, in mancanza, al rappresentante legale) di presentare due distinte dichiarazioni collegate alla liquidazione. La prima, relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d'imposta e la data in cui aveva effetto la delibera di messa in liquidazione, doveva essere presentata entro quattro mesi da quella data. La seconda, relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, doveva essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione o dal deposito del bilancio finale di liquidazione, se prescritto.

Se la liquidazione si protraeva oltre il periodo d'imposta in corso alla data della delibera, erano previste dichiarazioni intermedie per ogni anno di prosecuzione, nei termini ordinari stabiliti dall’articolo 9. Questo sistema era coerente con il principio fiscale della liquidazione come periodo d'imposta autonomo, che ora trova il suo fondamento nell’articolo 182 del TUIR (già articolo 123 nella numerazione originaria).

Gli adempimenti nelle procedure concorsuali

L’articolo 10 regolava anche le dichiarazioni nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, estendendo l’ambito di applicazione anche alle imprese individuali (le quali, nei casi ordinari, non sono soggette a tali procedure nella forma tecnica del fallimento, ora denominato «liquidazione giudiziale» ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza). In queste ipotesi, la dichiarazione spettava al curatore fallimentare (nel fallimento) o al commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa).

I termini erano: quattro mesi dalla nomina del curatore o del commissario per la dichiarazione relativa al periodo ante-apertura della procedura, e quattro mesi dalla chiusura del fallimento o della liquidazione per la dichiarazione relativa al risultato finale. Per i periodi intermedi di eventuale esercizio provvisorio, erano previste le dichiarazioni annuali nei termini ordinari.

La disciplina attuale: articolo 5 del D.P.R. 322/1998 e articolo 182 del TUIR

Con il D.P.R. 322/1998, la materia è stata razionalizzata e la disciplina degli obblighi dichiarativi in liquidazione e nelle procedure concorsuali è ora contenuta nell’articolo 5 di quel decreto. Per la liquidazione volontaria delle società di capitali, il TUIR all’articolo 182 stabilisce un regime fiscale specifico: il periodo di liquidazione è considerato, ai fini fiscali, un unico periodo d'imposta (anche se la liquidazione si protrae per più anni), con tassazione del reddito complessivo emergente dalla differenza tra il patrimonio netto finale e quello iniziale della liquidazione, eventualmente rideterminato secondo criteri fiscali. Il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) ha rinominato il fallimento in «liquidazione giudiziale» senza alterare nella sostanza il trattamento fiscale delle relative procedure.

Domande frequenti

L’articolo 10 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 322/1998. La disciplina degli obblighi dichiarativi in liquidazione è ora contenuta nell’articolo 5 del D.P.R. 322/1998, mentre il regime fiscale della liquidazione è disciplinato dall’articolo 182 del TUIR.

Chi presenta la dichiarazione dei redditi quando una società entra in liquidazione?

Il liquidatore, nominato dai soci o dall’autorità giudiziaria. In caso di fallimento (ora denominato «liquidazione giudiziale» dal D.Lgs. 14/2019), gli adempimenti spettano al curatore. In caso di liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore. Il rappresentante legale subentra solo in assenza di liquidatore nominato.

Come viene tassata la società durante il periodo di liquidazione?

Ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, il periodo di liquidazione è considerato un unico periodo d'imposta. Il reddito imponibile è determinato come differenza tra il patrimonio netto finale (risultante dal bilancio di liquidazione) e quello iniziale (risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della messa in liquidazione), con alcune rettifiche fiscali previste dalla norma.

Cosa è il Codice della crisi d'impresa e come ha modificato il sistema?

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza) ha rinominato il fallimento in «liquidazione giudiziale» e introdotto nuove procedure di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). Sul piano degli obblighi dichiarativi, le procedure concorsuali continuano ad essere disciplinate dall’articolo 5 del D.P.R. 322/1998, con il curatore (ora denominato «curatore della liquidazione giudiziale») responsabile degli adempimenti fiscali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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