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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio

In vigore

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

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In sintesi

  • Il trasferimento della residenza non è opponibile ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nelle forme previste dalla legge.
  • Se i terzi erano già a conoscenza del trasferimento, la mancata denuncia non li tutela.
  • Il trasferimento del domicilio richiede dichiarazione alle autorità locali del luogo abbandonato e di quello nuovo, ma è opponibile solo dal momento dell'effettivo spostamento della sede degli affari e interessi.

Trasferimento residenza non opponibile ai terzi di buona fede se non denunciato legalmente.

Ratio

La norma tutela l'affidamento dei terzi che, in buona fede, fanno riferimento all'ultima residenza o domicilio conosciuti di una persona. Chi trasferisce la propria residenza o domicilio senza darne comunicazione nelle forme previste dalla legge non può pregiudicare chi, ignorando il trasferimento, ha agito sulla base della situazione precedente.

Analisi

Per la residenza, la denuncia del trasferimento si effettua attraverso l'iscrizione anagrafica nel nuovo comune di residenza, ai sensi della l. n. 1228/1954 e del d.P.R. n. 223/1989. Finché tale iscrizione non avviene, i terzi di buona fede possono continuare a fare riferimento alla residenza precedente. Per il domicilio, la norma prevede una duplice dichiarazione: al comune di partenza e a quello di arrivo. Tuttavia, il domicilio è opponibile ai terzi solo quando si è concretizzato lo spostamento effettivo della sede principale degli affari e degli interessi, a conferma della sua natura prevalentemente fattuale.

Quando si applica

La norma rileva in tutte le situazioni in cui la sede di vita o di attività di una persona cambia. Ha particolare importanza ai fini delle notificazioni giudiziarie: se la residenza non è stata aggiornata, le notifiche effettuate all'indirizzo anagrafico risultante sono valide e opponibili al destinatario.

Connessioni

L'art. 44 c.c. è strettamente collegato all'art. 43 c.c. (definizioni di domicilio e residenza) e all'art. 45 c.c. Dal punto di vista processuale, rileva per l'art. 139 c.p.c. sulle notificazioni e per la disciplina della competenza per territorio.

Domande frequenti

Quando il trasferimento di residenza è opponibile ai terzi?

Soltanto se è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge secondo gli obblighi amministrativi.

Cosa accade se il trasferimento non è denunciato?

Non è opponibile ai terzi di buona fede, che possono ignorare il trasferimento.

Se si trasferisce solo la residenza, si trasferisce pure il domicilio?

Sì, se domicilio e residenza coincidevano; il trasferimento della residenza implica anche quello del domicilio verso i terzi.

La buona fede del terzo è rilevante?

Sì, protegge il terzo che non era a conoscenza del trasferimento e ha agito prima della denuncia.

Si può fare una diversa dichiarazione?

Sì, si può indicare nella denuncia del trasferimento che il domicilio rimane altrove.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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