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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 42 c.c. Diversa destinazione dei fondi

In vigore

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

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In sintesi

  • L'autorità governativa interviene in tre ipotesi: fondi insufficienti, scopo non più attuabile, residuo dopo il conseguimento dello scopo.
  • Prima di decidere, l'autorità deve sentire i rappresentanti del comitato e i sottoscrittori, ove possibile.
  • La norma garantisce che i fondi raccolti siano comunque utilizzati in modo coerente con la volontà originaria dei donatori.

Se fondi insufficienti o scopo non più attuabile, autorità governa devoluzione dei beni raccolti.

Ratio

I fondi raccolti da un comitato provengono da una pluralità di soggetti che hanno aderito a uno scopo specifico. L'art. 42 c.c. vuole evitare che tali risorse restino prive di destinazione o vengano distratte in modo arbitrario quando lo scopo originario non possa essere realizzato o sia già stato raggiunto. L'intervento dell'autorità governativa assicura imparzialità e legalità nella nuova destinazione.

Analisi

La norma disciplina tre distinte fattispecie. La prima è l'insufficienza dei fondi: le risorse raccolte non sono sufficienti a realizzare lo scopo prefissato. La seconda riguarda la sopravvenuta inattuabilità dello scopo, per cause fattuali o giuridiche. La terza concerne il residuo: i fondi raccolti eccedono quanto necessario. In tutti e tre i casi, il potere decisionale spetta all'autorità governativa. Il coinvolgimento dei rappresentanti del comitato e dei sottoscrittori è previsto come garanzia partecipativa, ma è subordinato alla sua praticabilità concreta, tenuto conto che spesso i sottoscrittori sono numerosi e non facilmente identificabili.

Quando si applica

La norma si applica al termine dell'attività del comitato, o nel corso di essa se emergono le condizioni descritte: impossibilità di completare la raccolta necessaria, sopravvenuta inutilità dello scopo, oppure avanzo di cassa dopo aver esaurito le finalità della raccolta.

Connessioni

L'art. 42 c.c. si collega all'art. 39 c.c. (definizione e scopo del comitato) e all'art. 41 c.c. (responsabilità dei componenti). Presenta analogie con l'art. 31 c.c. (devoluzione del patrimonio delle fondazioni) e con l'art. 29 c.c. (scioglimento delle associazioni). Sul piano amministrativo, rileva la competenza delle prefetture o di altri enti governativi.

Domande frequenti

Chi decide la devoluzione dei fondi se lo scopo non è attuabile?

L'autorità governativa dispone la devoluzione secondo criteri di utilità pubblica.

Cosa accade se si raccolgono più fondi del necessario?

Il residuo è devoluto secondo le modalità stabilite al momento della costituzione o, altrimenti, dall'autorità governativa.

L'autorità può decidere autonomamente il nuovo scopo?

Sì, se non è stata disciplinata la devoluzione al momento della costituzione della raccolta.

Cosa significa 'scopo non più attuabile'?

Quando la finalità della raccolta non può essere realizzata per ragioni sopravvenute o impossibilità.

Il comitato ha diritto di impugnare la decisione dell'autorità?

Il comitato può ricorrere al tribunale per contestare l'illegittimità della decisione amministrativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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