- Obbliga i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) ad adottare procedure e sistemi di controllo per mitigare i rischi AML/CFT dei propri convenzionati e agenti.
- I sistemi di controllo devono garantire standard operativi, formazione, verifica dei requisiti reputazionali e meccanismi di immediata estinzione del rapporto in caso di grave infrazione.
- I PSP e IMEL di Stato membro senza succursale devono designare un punto di contatto centrale in Italia; la mancata istituzione è sanzionata.
- La Banca d'Italia emana disposizioni attuative e vigila sull’osservanza delle norme relative al punto di contatto centrale.
Art. 43 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn). 2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta, assicurano, quanto meno: a) l’individuazione, la messa a disposizione e l’aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e se- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 44 71 gnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica; b) l’adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; c) l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a); d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell’osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a); e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d). 3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1. 4. Fermo l’obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all’adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d’Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall’adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 43 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti). – 1. I professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all’articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2. 2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. 3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. 4. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3.“. Si veda il DM 4.5.2012, pubblicato in G.U. 12.5.2012 n. 110.
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza
- Articolo 43 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario
- Articolo 43 Codice della Strada: Segnalazioni degli agenti del traffico
- Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza
- Articolo 43 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
Inquadramento sistematico dell’art. 43
L’art. 43 del D.Lgs. 231/2007 (integralmente riscritto dal D.Lgs. 90/2017) disciplina le misure di controllo dei soggetti convenzionati e degli agenti nell’ambito dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL). La norma risponde a una delle principali vulnerabilità del sistema di prevenzione del riciclaggio: il rischio che i soggetti convenzionati e gli agenti, che svolgono attività di front-line con la clientela per conto di PSP e IMEL, non osservino correttamente gli obblighi antiriciclaggio, esponendo l’intermediario mandante a responsabilità e compromettendo l’integrità del sistema.
Prima della riscrittura del 2017, l’art. 43 disciplinava le modalità di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti, funzione ora trattata nell’ambito degli artt. 35-36. La profonda discontinuità di contenuto tra la versione previgente e quella attuale testimonia la portata della riforma operata dal D.Lgs. 90/2017.
Soggetti destinatari e soggetti controllati
I soggetti destinatari degli obblighi dell’art. 43 sono i prestatori di servizi di pagamento (istituti di pagamento, banche nella loro funzione di erogazione di servizi di pagamento) e gli istituti di moneta elettronica, nonché le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3. I soggetti controllati sono i convenzionati e gli agenti di cui all’art. 1 c. 2 lett. nn): soggetti terzi che operano per conto del PSP o dell’IMEL nell’erogazione dei servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica, distribuendo prodotti o assistendo i clienti nelle operazioni.
Questa distinzione è fondamentale: gli obblighi dell’art. 43 ricadono sul PSP o sull’IMEL mandante, non direttamente sui convenzionati e agenti. Il PSP o l’IMEL deve costruire e mantenere attivo un sistema di controllo che garantisca, attraverso i convenzionati e gli agenti, il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Contenuto minimo dei sistemi di controllo (comma 2)
Il comma 2 elenca le componenti minime che i sistemi di controllo dei convenzionati e agenti devono assicurare:
Punto di contatto centrale per istituti di altri Stati membri (commi 3 e 4)
Il comma 3 introduce l’obbligo di designare un punto di contatto centrale in Italia per i PSP e gli IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, ma stabiliti sul territorio italiano senza succursale, che si avvalgano di soggetti convenzionati e agenti. Il punto di contatto centrale è il soggetto attraverso cui l’istituto estero adempie agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa nazionale. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell’art. 62 c. 1 del decreto.
La ratio è evidente: gli istituti di altri Stati membri che operano in Italia attraverso reti di agenti senza aprire una propria succursale potrebbero sottrarsi ai controlli delle autorità nazionali. Il punto di contatto centrale garantisce la presenza di un soggetto responsabile identificato sul territorio italiano, interlocutore delle autorità di supervisione e di vigilanza.
Il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 c. 10 della Direttiva 2015/849, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale. Le disposizioni devono essere adottate entro sei mesi dall’adozione delle norme tecniche europee. La Banca d'Italia vigila sull’osservanza di tali disposizioni.
Profilo pratico: responsabilità del PSP e dell’IMEL
La norma costruisce un sistema di responsabilità estesa del PSP e dell’IMEL per i comportamenti dei propri convenzionati e agenti in materia AML. Questo significa che, in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte di un convenzionato o di un agente, il PSP o l’IMEL mandante può essere sanzionato se non aveva implementato un adeguato sistema di controllo. La responsabilità del mandante non esclude quella del convenzionato o dell’agente, ma si aggiunge ad essa.
Per i PSP e gli IMEL di maggiori dimensioni, con reti di convenzionati o agenti distribuite sul territorio nazionale, la compliance all’art. 43 richiede un investimento significativo in termini di governance: procedure scritte, programmi di formazione strutturati, sistemi di monitoring delle transazioni elaborate per conto dei convenzionati, processi di onboarding e di revisione periodica dei requisiti reputazionali, policy di offboarding in caso di criticità. Per i PSP di minori dimensioni, con reti di convenzionati o agenti più contenute, le procedure possono essere proporzionalmente semplificate, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi del comma 2.
Domande frequenti
Chi è obbligato a implementare i sistemi di controllo previsti dall’art. 43?
I prestatori di servizi di pagamento (PSP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL), nonché le rispettive succursali e i punti di contatto centrale. L’obbligo ricade sul mandante, non direttamente sui convenzionati o agenti, che sono invece i soggetti sottoposti ai sistemi di controllo.
Cosa deve contenere il sistema di controllo dei convenzionati e agenti?
Il comma 2 prevede almeno: standard e pratiche di riferimento AML messi a disposizione dei convenzionati; programmi di formazione specifici; verifica dei requisiti reputazionali all’onboarding e nel corso del rapporto; monitoraggio dei comportamenti e del rispetto degli standard; meccanismi di immediata estinzione del rapporto in caso di gravi o ripetute infrazioni.
Un istituto di pagamento europeo senza succursale in Italia deve fare qualcosa di specifico?
Sì. Il comma 3 impone ai PSP e agli IMEL di altri Stati membri, stabiliti in Italia senza succursale e che si avvalgono di convenzionati o agenti, di designare un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui adempiono agli obblighi antiriciclaggio. La mancata istituzione è sanzionata ai sensi dell’art. 62 c. 1.
Se un agente viola gli obblighi antiriciclaggio, risponde anche il PSP mandante?
Sì. L’art. 43 costruisce una responsabilità estesa del PSP o dell’IMEL per i comportamenti dei propri convenzionati e agenti in materia AML. In caso di violazione, il mandante può essere sanzionato se non aveva implementato un sistema di controllo adeguato ai sensi del comma 2, ferma restando la responsabilità autonoma del convenzionato o dell’agente.