← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 384 CCII – Abrogazioni di disposizioni del codice civile

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dalla data dell’entrata in vigore del presente codice, l’articolo 2221 del codice civile è abrogato.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 384 CCII dispone l'abrogazione dell’art. 2221 c.c. dall’entrata in vigore del codice della crisi (15 luglio 2022).
  • L’art. 2221 c.c. assoggettava gli imprenditori commerciali non piccoli alle procedure di fallimento e concordato preventivo, salve le leggi speciali.
  • I presupposti soggettivi delle procedure sono ora autonomamente regolati dagli artt. 1, 2 e 121 CCII.
  • La liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) ha sostituito il fallimento; il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84-120 CCII.
  • L’abrogazione completa la migrazione della disciplina concorsuale dal c.c. al CCII, lasciando al codice civile le regole sostanziali del rapporto societario.
Inquadramento sistematico e ratio dell’abrogazione

L’art. 384 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dispone l’abrogazione dell’art. 2221 c.c. a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice della crisi (15 luglio 2022, dopo i rinvii determinati dalla pandemia). La disposizione abrogata costituiva, sin dall’origine del codice civile del 1942, il «ponte» normativo tra la disciplina codicistica delle attività economiche organizzate e quella concorsuale del r.d. 267/1942 (legge fallimentare). Il suo testo recitava: «Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali». L’abrogazione si rende necessaria per ragioni sistematiche: il CCII disciplina ora in modo organico ed esclusivo i presupposti soggettivi e oggettivi delle procedure concorsuali, rendendo superflua, e potenzialmente fonte di antinomie, la persistenza di una norma codicistica di rinvio.

La nuova disciplina dei presupposti: l’art. 2 CCII

I contenuti normativi un tempo veicolati dall’art. 2221 c.c. sono oggi distribuiti in più disposizioni del CCII. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce il «debitore» minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale ma alle procedure di sovraindebitamento, sulla base di tre soglie alternative: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti complessivi non superiori a 500.000 euro. L’art. 121 CCII identifica i soggetti assoggettabili alla liquidazione giudiziale: imprenditori commerciali che non siano debitori minori, con esclusione degli enti pubblici. L’art. 1 CCII delimita il campo di applicazione complessivo della disciplina, estendendola a ogni debitore, persona fisica, persona giuridica, ente collettivo non riconosciuto, che eserciti attività imprenditoriale, professionale o sia consumatore. Si tratta di un sistema tripartito (imprenditore commerciale non minore, debitore minore, consumatore) che supera la dicotomia tradizionale del codice civile e della legge fallimentare.

Effetti dell’abrogazione sul diritto societario

L’abrogazione dell’art. 2221 c.c. non incide sulla sostanza del diritto societario, che continua a definire le tipologie di imprese e di società. Resta fermo il principio per cui l’imprenditore commerciale, individuale o collettivo, è quello definito dall’art. 2195 c.c. e disciplinato dal libro V del codice. Il piccolo imprenditore conserva la definizione di cui all’art. 2083 c.c., ai fini delle disposizioni sostanziali (registro delle imprese, scritture contabili semplificate). Tuttavia, ai fini concorsuali, la nozione rilevante è quella «autonoma» del CCII, che adotta criteri quantitativi e prescinde dalla tradizionale distinzione tra piccolo e medio imprenditore. Si pensi a Tizio, titolare di una ditta individuale commerciale con ricavi annui di 180.000 euro: pur non essendo «piccolo» ai sensi dell’art. 2083 c.c., egli è «debitore minore» ai sensi del CCII e dunque accederà alla liquidazione controllata e non alla liquidazione giudiziale.

Coordinamento con le leggi speciali e profili applicativi

L’art. 2221 c.c. faceva salve «le disposizioni delle leggi speciali», con riferimento principale alla liquidazione coatta amministrativa per le imprese sottoposte a vigilanza pubblicistica e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003). Tale clausola di salvezza è oggi superata dalla disciplina del CCII, che agli artt. 293-321 disciplina la liquidazione coatta amministrativa e mantiene fermo, all’art. 295 CCII, il rinvio alle leggi speciali per l’amministrazione straordinaria. Le procedure speciali per banche, assicurazioni e intermediari finanziari continuano a essere regolate dai rispettivi testi unici (D.Lgs. 385/1993 - TUB, D.Lgs. 209/2005 - CAP, D.Lgs. 58/1998 - TUF), con le procedure di risoluzione e liquidazione coatta ivi previste. La giurisprudenza di legittimità, nell’orientamento prevalente formatosi sotto la vigenza del nuovo codice, conferma il carattere residuale e speciale di tali discipline rispetto al sistema generale del CCII.

Profili intertemporali e disciplina transitoria

L’abrogazione opera dalla data di entrata in vigore del CCII, fissata definitivamente al 15 luglio 2022 dopo i rinvii determinati dall’emergenza pandemica (D.L. 23/2020 e D.L. 118/2021). Per le procedure pendenti a tale data, l’art. 390 CCII detta la disciplina transitoria: i procedimenti di fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e amministrazione straordinaria pendenti al 15 luglio 2022 continuano a essere regolati dalle disposizioni della legge fallimentare. L’abrogazione dell’art. 2221 c.c., dunque, non ha effetto sulle situazioni concorsuali in corso, ma opera esclusivamente per le procedure aperte successivamente. Caio, imprenditore commerciale dichiarato fallito il 10 luglio 2022, vedrà la propria procedura proseguire secondo il r.d. 267/1942; Sempronio, dichiarato insolvente con ricorso depositato il 20 luglio 2022, sarà invece assoggettato alle regole della liquidazione giudiziale del CCII. La completa migrazione della disciplina concorsuale dal codice civile al codice della crisi, completata anche con l’art. 384 CCII, segna il definitivo affermarsi della specializzazione normativa del diritto della crisi d'impresa.

Domande frequenti

Da quando opera l’abrogazione dell’art. 2221 c.c. disposta dall’art. 384 CCII?

Dall’entrata in vigore del CCII, fissata definitivamente al 15 luglio 2022 dopo i rinvii determinati dall’emergenza pandemica (D.L. 23/2020 e D.L. 118/2021).

Dove è oggi disciplinato il presupposto soggettivo delle procedure concorsuali?

Negli artt. 1, 2 e 121 CCII, che definiscono il debitore, il debitore minore e i soggetti assoggettabili a liquidazione giudiziale, sostituendo il rinvio operato dall’art. 2221 c.c.

L’abrogazione dell’art. 2221 c.c. incide sulla nozione di imprenditore commerciale?

No: la nozione di imprenditore commerciale resta quella dell’art. 2195 c.c.; cambia solo la disciplina concorsuale di riferimento, ora autonomamente regolata dal CCII.

Le procedure pendenti al 15 luglio 2022 sono regolate dal CCII o dalla legge fallimentare?

Restano regolate dalla legge fallimentare (r.d. 267/1942) ai sensi dell’art. 390 CCII; il CCII si applica solo alle procedure aperte con ricorso depositato dopo il 15 luglio 2022.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.